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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Lavoro e Previdenza

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INPS, circolare 04 aprile 2013 n 50
Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
 

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Ai Dirigenti centrali e periferici
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Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici


e, per conoscenza,


Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.


SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo
2. Modalità di presentazione delle domande
3. Aspetti operativi
4. Gestione periodo transitorio


1. Premessa e quadro normativo


La legge 5 giugno 1997, n.147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, riporta le norme di attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri (protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90).
Il Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati Membri dall’altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002, del sopracitato accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003).


Allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali, che disciplinavano la retrocessione finanziaria dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione.


Pertanto, come tra l’altro recentemente precisato anche dai Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze), a partire dal giugno 2009, si è completata l’applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che, come noto, prevedono norme specifiche in materia di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri (art. 71 del Regolamento n. 1408/1971).


A decorrere dal 1° aprile 2012, ai sensi della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera (circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013).
A quest’ultima si estendono, quindi, le disposizioni del regolamento CE n. 883 del 2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 per “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” che delineano, tra l’altro, il regime di tutela della disoccupazione per la generalità dei lavoratori frontalieri.


In particolare ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 5 lettera a) del predetto art. 65 il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa.


Tali prestazioni sono erogate dall’Istituzione del luogo di residenza.


In particolare, a far data dal 1° aprile 2012, ai sensi della richiamata Decisione n. 1/2012 e del Regolamento CE n. 883/2004, l’Istituto applica anche ai lavoratori frontalieri in Svizzera il regime di tutela della disoccupazione previsto dal citato articolo 65.


Pertanto, il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l’indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi.


2. Modalità di presentazione delle domande


Le domande di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che lavorano in Svizzera vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:


•WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il Portale dell’Istituto;
•Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
•Contact Center al numero gratuito 803.164 da telefono fisso, e 06.164164 per chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza.


Per la presentazione della domanda via WEB il lavoratore interessato dovrà:
a) Utilizzare il servizio disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), raggiungibile attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Cessazione rapporto di lavoro - domande di Disoccupazione Ordinaria ovvero ASpI o MiniASpI;


b) indicare, nell’apposito campo “Qualifica/Categoria”, la qualifica “Frontaliero in Svizzera”;


c) far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 170 del 31 dicembre 2010 sulla presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola ovvero quanto previsto per la presentazione delle domande di indennità ASpI o MiniASpI (circolare n. 142 del 18 dicembre 2012).


3. Aspetti operativi


Tenuto conto che, come sopra precisato, a decorrere dal 1° aprile 2012 ai lavoratori frontalieri in Svizzera si applicano le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento 883/2004, le modalità di trattazione e di scambio delle informazioni sono quelle illustrate nella PARTE II, punti 3 e 4 della circolare n. 85 del 2010 e richiamate nella circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013.


In particolare, per quanto riguarda le informazioni relative ai periodi di assicurazione, queste dovranno essere rilevate dal documento portatile U1, secondo quanto già indicato con circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, la richiesta andrà effettuata con il PAPER SED U001 direttamente all’Istituzione estera. Detta Istituzione fornirà le informazioni richieste, se necessario, con il PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni dovranno essere richieste con il PAPER SED U003 all’Istituzione estera che risponderà con il PAPER SED U004.


Nel caso in cui venissero utilizzati i formulari della serie E, ancora validi per il periodo transitorio, le informazioni sopra indicate saranno contenute nel formulario E301.


L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.


Le domande telematiche di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera saranno evidenziate nella procedura con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria oppure di ASpI o MiniASpI.


La consultazione degli allegati alla domanda è a disposizione degli operatori di sede al link intranet Sistema Unico nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito nella sezione "Domande PSR".


4. Gestione periodo transitorio
A seguito della pubblicazione del messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, con il quale è stata data comunicazione dell’estensione dell’applicazione del regolamento CE n.883/2004 alla Confederazione Elvetica, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale, presentate ai sensi della legge 147/1997, al fine di trasformare le stesse in domande di indennità di disoccupazione ordinaria.


Tuttavia, dal riesame di dette domande è emerso che in alcuni casi la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria era da respingere in quanto presentata oltre i termini ovvero perché non erano soddisfatti i requisiti di assicurazione e/o contribuzione richiesti.


Tale situazione si è verificata poiché il trattamento speciale di disoccupazione dei frontalieri in Svizzera prevedeva requisiti assicurativi e termini di presentazione diversi rispetto alle domande di DSO.


Infatti, il trattamento speciale aveva decorrenza dal giorno in cui il lavoratore aveva reso la propria disponibilità al centro per l’impiego e il lavoratore era tenuto a presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Tenuto conto che la dichiarazione di disponibilità doveva avvenire entro trenta giorni dalla data del rimpatrio, in sostanza il termine massimo per la presentazione della domanda era di novanta giorni.


Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che hanno presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri ex legge n. 147/1997 nei termini previsti, ma in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria (68 giorni dalla data del licenziamento), si dispone quanto segue.


In caso di domanda presentata prima del 6 agosto 2012, data di emanazione delle prime disposizioni relative all’applicazione della regolamentazione comunitaria, la stessa dovrà considerarsi presentata nei termini previsti per la richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria e conseguentemente accolta a condizione che ricorrano i requisiti normativamente previsti per l’erogazione di detta prestazione, ciò al fine di evitare un possibile e dannoso contenzioso giudiziario all’Istituto.


Il Direttore Generale
Nori



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