Bollettino Ufficiale n. 18 (Parte 1) del 16 aprile 2022
Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Gestione del Parco Naturale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane i fondi, nell'importo massimo di euro 450.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1 del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente. 
Art. 2
Approvazione del bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 74, comma 2 dello Statuto, è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023 dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, di cui all'Allegato A. 
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.