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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 29 maggio 2009 n. 83
Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalità di erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione; Visto l'articolo 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273 del 2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale; Visto il comma 28 del citato articolo 83-bis, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi; Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale é pari a 16 milioni di euro; Ritenuto di dover destinare agli incentivi alla formazione professionale l'importo di 7 milioni di euro; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, ed in particolare gli articoli 38 e 39; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che é iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita sezione dell'albo degli autotrasportatori; e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro; f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Art. 2. Azioni formative 1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalità e termini per la realizzazione delle attività formative proposte. Art. 3. Soggetti beneficiari - soggetti attuatori 1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2. 2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono; b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). Art. 4. Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti 1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. 2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Art. 5. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi 1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti termini e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano obbligatoriamente: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, é istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non é corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Art. 6. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 183


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