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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Immigrazione - D.P.R.

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D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione ed integrazione della medesima legge, di revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché di definizione delle modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla stessa legge; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi ed alle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato,allo scopo di mantenere la coerenza dell'intervento e la sua rispondenza al testo unico in materia di immigrazione; Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, per le pari opportunità, per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i beni e le attività culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Accertamento della condizione di reciprocità 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato: «D.P.R. n. 394 del1999», é sostituito dal seguente: «Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità). - 1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri,a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri. 2. L'accertamento di cui al comma 1, non é richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno». Note alle premesse: - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero): «6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 34, comma 1,della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo): «1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 9 (Carta di soggiorno). 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno é a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenutola riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14della legge 19 marzo 1990, n. 55». Art. 2 Rapporti con la pubblica amministrazione 1. All'articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cu all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; b) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico»; c) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: «2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale,rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati». Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione). - 1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o atte stabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informatiche la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dalla autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,effettuate a spese degli interessati». Art. 3 Comunicazioni allo straniero 1. All'articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie sono tificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non é possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese,francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato»; b) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,»sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,». Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 3 (Comunicazioni allo straniero). - 1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona é irreperibile,mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto. 3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione,effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non é possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese,francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. 4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero é altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed é avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato d'ufficio». Art. 4 Rilascio dei visti d'ingresso 1. All'articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia». b) il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggi riconosciuto equivalente, il luogo dove é diretto, il motivo e la durata del soggiorno»; c) al comma 6, la lettera c) é sostituita dalle seguenti: «c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico; c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;»; d) il comma 7 é soppresso; e) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento»; f) dopo il comma 8 é aggiunto il seguente: «8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia». Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 5 (Rilascio dei visti di ingresso). - 1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato é di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito,per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità. 2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente. 3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi ii motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,emanate adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali,periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. 4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per l'esigenze dell'utenza,adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,il luogo dove é diretto, il motivo e la durata del soggiorno. 6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: a) la finalità del viaggio; b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno,osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico; c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10,comma 3-bis; d) le condizioni di alloggio. 7. (Soppresso). 8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperitigli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto,ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto é rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento. 8-bis Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso,la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua alui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia,di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo d presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia». Art. 5 Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito 1. L'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito). - 1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla: a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico; c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio; d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia; e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare; f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali. 2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e)e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. 3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f)e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale. 4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico,nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. 5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico». Nota all'art. 5: - Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 28, comma 1, e 29, del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o d permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.» «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento peri seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente se parati, a condizione che l'altro b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute; 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. 4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari coni quali é possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2,é consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, é presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nullaosta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.». Art. 6 Diniego del visto d'ingresso 1. Dopo l'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «Art. 6-bis (Diniego del visto d'ingresso). - 1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso é negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, de testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese,francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego é motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento é consegnato a mani proprie dell'interessato». Art. 7 Uscita dal territorio dello Stato e reingresso 1. All'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate l seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»; b) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno é scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato é tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese d provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si é allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero,dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno»; c) il comma 5 é soppresso. Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso). - 1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione é tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. É fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data. 2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso é consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità. 3. Lo straniero il cui documento di soggiorno é scaduto da non più di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato é tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60giorni non si applica nei confronti dello straniero che si é allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. 4. Lo straniero privo del documento di soggiorno,perché smarrito o sottratto, é tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia de lfurto o dello smarrimento. Il visto di reingresso é rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno. 5. (Soppresso)». Art. 8 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato 1. Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1.Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione,inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero,nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, é esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 1.». Note all'art. 8: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse.- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):«1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza». Art. 9 Richiesta del permesso di soggiorno 1. All'articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. La richiesta del permesso di soggiorno é presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno,diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5,comma 8, del testo unico. 1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero,consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sotto scrivere il modulo pre compilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.c1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.»; c) al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente:«b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro»; d) il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5,comma 2-bis, del medesimo testo unico»; e) al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)». Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno). - 1. La richiesta del permesso di soggiorno é presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare,ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1 ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato,in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. 1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8,del testo unico. 1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo pre compilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis e36, comma 2. 1-quater. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2. 2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;c) il motivo del soggiorno 3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l 'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto; b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. 4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare: a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. 5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale a sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico. 6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non é necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c). 7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione,quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. - Il regolamento (CE) del consiglio UE, del 13 giugno2002 n. 1030/2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee del 15 giugno 2002, n. 157/l/1),istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 5, comma 2-bis e 8, 24 e 49, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno é sottoposto a rilievi foto dattiloscopici» «8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo dimezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.» «Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l 'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 32. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora sene verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, é punito ai sensi dell'articolo 22, comma 1.» «Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.Nella prima applicazione delle disposizioni della legge6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. 1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo3, comma 1,che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto,può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. 2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. 2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza». Art. 10 Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati». Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 10 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari). - 1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.- bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera,attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di a polizia equivale a permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capogruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, d copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico. 3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera. 3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato peri minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati. 4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura,la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero é ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno. 5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati all'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico. 6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione,nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato». Art. 11 Rilascio del permesso di soggiorno 1. All'articolo 11 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico; c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico»; b) dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5,comma 3-ter, del testo unico, é rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno é immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso é concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.»; c) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il permesso di soggiorno é rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.» d) dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati,procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro odi ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.». Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno é rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo31, comma 3, del testo unico;c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico,previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter del testo unico, é rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno é immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso é concesso sulla base del nulla osta,rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.2. Il permesso di soggiorno é rilasciato in conformità del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare,dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno». Art. 12 Rinnovo del permesso di soggiorno 1. All'articolo 13 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»; b) dopo il comma 2 é inserito il seguente «2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro é subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore,fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1,lettera a), del testo unico». Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo ovvero rilasciato in esenzione di visto,per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. 2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita,sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro é subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di a autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico. 3. La richiesta di rinnovo é presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale é condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi». Art. 13 Conversione del permesso di soggiorno 1. L'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 14. Conversione del permesso di soggiorno1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero,anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o,se il rapporto di lavoro é in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b); d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato,autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1,lettera c-quater). 2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno é utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento. 3. Con il rinnovo, é rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta. 4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. 5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1,del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. 6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero é ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6,comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione é possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto». Note all'art. 13: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse. Art. 14 Iscrizioni anagrafiche 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 15,comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, é sostituito dal seguente: «3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.». Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), come modificato dal presente regolamento: «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove é iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse,ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove é iscritta la persona o la convivenza cui il nato é stato affidato;b) per esistenza giudizialmente dichiarata;c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto é disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune. 2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. 4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe». Art. 15 Richiesta della carta di soggiorno 1. All'articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare»; b) al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;»; c) il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis),del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti é conforme agli originali, o sono validatà dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non é richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29,comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio; c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29,comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico»; d) al comma 6 dopo la parola: «corredata» sono soppresse le parole da: «,oltre» ad: «anche». Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9del testo unico, l'interessato é tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno 2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:a) le proprie generalità complete;b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;c) il luogo di residenza;d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare. 3. La domanda deve essere corredata da:a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti é conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non é richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico,tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.5. Se la carta di soggiorno é richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente concittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno é richiesta da chi esercita la potestà sulminore. 6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno». Art. 16 Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno 1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo é soppresso. Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno).- 1. La carta di soggiorno é rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. 2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo é effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie». Art. 17 Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione 1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8,del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso». Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione). - 1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'art. 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. 2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici». Art. 18 Divieto di rientro per gli stranieri espulsi 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 é aggiunto il seguente: «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell' interno». Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 19 (Divieto di rientro per gli stranieri espulsi). - 1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato. 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede,verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno». Art. 19 Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi 1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, é presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro. 2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno». Note all'art. 19: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera». Art. 20 Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza 1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, é comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento». 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, é aggiunto il seguente: «5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico». Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza). - 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, é comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. 2. Con la medesima comunicazione lo straniero é informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero é dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica. 4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non é convalidato. 5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento. 5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico». Art. 21 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5,del testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. 3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed é rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti,anche mediante il ricorso a codici alfanumerici». Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale é effettuata: a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale 1o straniero abbia reso dichiarazioni. 2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo; b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25; c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso; d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. 3. Quando la proposta é effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti. 3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. 3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed é rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.». Art. 22 Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento1. All'articolo 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) é sostituita dalla seguente: «a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;»; b) al comma 1, dopo la lettera a), é inserita la seguente: «a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;». Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; a-bis) per integrazione minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico: c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico». Art. 23 Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dai seguenti: «1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 29 (Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro). - 1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. 3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).» Art. 24 Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati 1. L'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 30 (Sportello unico per l'immigrazione) - 1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, é composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. 2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure». 2. Dopo l'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i seguenti: «Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). - 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico. 2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro; b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno; d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro; e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione é richiesta; b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscaleatta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. 5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se é interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. 6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 é presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. 7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro é quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. 8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate,per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. 9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione. Art. 30-ter (Modulistica). - 1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico) - 1.I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30,comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari. 3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione,le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali. 4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali. 5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali. 6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti. Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico. 2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative. 3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero. Art. 30-sexies (Rinuncia all'assunzione) - 1. Il datore di lavoro,entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies,comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero». Art. 25 Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso 1. L'articolo 31 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) - 1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. 2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico. 4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità é di sei mesi dalla data del rilascio stesso. 5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2. 6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. 7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta. 8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.». Art. 26 Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono sostituiti dai seguenti: «2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente: a) Paese d'origine; b) numero progressivo di presentazione della domanda; c) complete generalità; d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato; e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua; g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi; h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4,del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. 3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica,per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza». Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 32 (Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia). - 1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 91, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione. 2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente: a) Paese d'origine;b) numero progressivo di presentazione della domanda;c) complete generalità;d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale,a tempo determinato, a tempo indeterminato;e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi; h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. 3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. 4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista». Art. 27 Liste dei lavoratori di origine italiana 1. Dopo l'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) - 1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare é istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32,comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza. 2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4. 3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi». Art. 28 Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste 1. All'articolo 33 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.»; b) dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico». Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 33 (Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste). - 1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le richieste di nulla osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31. 2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali». Art. 29 Titoli di prelazione 1. L'articolo 34 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 34 (Titoli di prelazione) - 1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. 2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine,constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine,le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione. 4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri,con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22,comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori é rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. 5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità,rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico. 6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, é riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni,ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato. 8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1. 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. 10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, é riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale». Art. 30 Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato 1. L'articolo 35 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 35 (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo 2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto é trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro. 3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero». Art. 31 Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 1. L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1.All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro,ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo pre compilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi foto dattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico». Art. 32 Variazione del rapporto di lavoro 1. Dopo l'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «Art. 36-bis (Variazioni del rapporto di lavoro). - 1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13. 2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza». Art. 33 Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido 1. L'articolo 37 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 37 (Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido). - 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità,anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2. 2. Quando il licenziamento é disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione,per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1,del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. 3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque,ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi. 4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica,entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno. 5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso é subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis. 6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. 7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.». Art. 34 Accesso al lavoro stagionale 1. All'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta é rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4,5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica,al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni,verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali,comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metà.1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o,comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura»; c) al comma 5, le parole: «le Direzioni provinciali del lavoro si conformano» sono sostituite dalle seguenti: «lo Sportello unico si conforma»; d) il comma 6 é soppresso. Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 38 (Accesso al lavoro stagionale). - 1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta é rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6,7 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metà. 1-ter In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura. 2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. 3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. 4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,presentata contestualmente, ed é rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto. 5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate. 6. (Soppresso). 7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno é rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo». Art. 35 Permesso pluriennale per lavoro stagionale 1. Dopo l'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «Art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo 38. 2. Il nullaosta triennale é rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico. 3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35. 4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio». Art. 36 Disposizioni relative al lavoro autonomo 1. L'articolo 39 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 39. (Disposizioni relative al lavoro autonomo). - 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali é richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo é tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49,50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle incapacità professionali rilasciati da Stati esteri. 2. La dichiarazione é rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno. 3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero é tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. 4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni. 5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso. 6. Il nullaosta provvisorio é posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta é rilasciata all'interessato o al suo procuratore. 7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare,nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma,ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. 9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.». Art. 37 Casi particolari di ingresso per lavoro 1. L'articolo 40 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:«Art. 40. (Casi particolari di ingresso per lavoro). - 1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, é rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro é rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. 2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista,non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nulla osta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. 3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico,il nullaosta al lavoro é rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6,7 e 8. 4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non é richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità. 5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a),del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica,occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo,di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo é possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria. 6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro é subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività. 7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d),del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato,nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti. 8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e),del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. 9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese: a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,ovvero b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono. 10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non é richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo,redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione. 11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g),del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano. 12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h),del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non é necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. 13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, é previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro,comprensivo del codice fiscale, é rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze,soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta é comunicato,anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. 15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto é stato rilasciato. 16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro é sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale,sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso é richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso é comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione. 17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16,sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, leali quote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27,comma 5-bis, del testo unico. 18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata da CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva. 19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q),del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non é richiesto. 20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r),del testo unico, il nullaosta al lavoro é rilasciato nell'ambito,anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani,il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. 21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima. 22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b),c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale é,preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che,effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, é necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione. 23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione chela qualifica di assunzione coincida con quella per cui é stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l 'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.». Art. 38 Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari 1. L'articolo 41 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). - 1.Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno é utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio é effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico». Art. 39 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale 1. Al comma 4 dell'articolo 42 d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo é sostituito dal seguente: «L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno». Nota all'art. 39: - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale). - 1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed é iscritto, unitamente ai familiari a carico negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale,d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione é altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica .2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6,commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. é valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. 3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione é effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non é dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta,l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non e dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari. 6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati«alla pari», lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale,previa corresponsione del contributo prescritto». Art. 40 Ingresso e soggiorno per cure mediche 1. Il comma 1 dell'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:«1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi,dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana». Nota all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). - 1.Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia,richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro per gli affari esteri, di cui all'articolo 5,comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta,pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista,osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 % del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore. d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. 2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge27 dicembre 1997, n. 449.». Art. 41 Visti d'ingresso per motivi di studio borse di studio e ricerca 1. Dopo l'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999, é inserito il seguente:«Art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca). - 1. É consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'articolo39 del testo unico e dall'articolo 46. 2. É ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori d studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza,accertate le disponibilità economiche di cui all'articolo 5,comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi i scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio,limitatamente ai maggiori di anni quindici, é consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario. 3. É consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali,secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5,comma 3. 4. É consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana,intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3. 5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a). 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri,sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislatvo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, é determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. Art. 42 Accesso degli stranieri alle università 1. Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 del la stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri é valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione é resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.». Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 46 (Accesso degli stranieri alle università). -1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, di atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi,dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione é, comunque, subordinata alla verifica delle capacita ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione. 2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica etecnologica ai sensi del comma 1, é emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza é valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi é rilasciato un attestato di frequenza. 4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto,fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso,rinnovabile per un anno. 5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri é valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione é resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del residente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizi i ristorazione agli studenti stranieri in condizioni,opportunamente documentate, di particolare disagio economico. 6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano». Art. 43 Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni 1. All'articolo 49 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, é inserito il seguente: «1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie é, comunque,condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente»; b) il comma 3, é sostituito dal seguente: «3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui é presentata la domanda di riconoscimento,sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa,consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome»; c) dopo il comma 3, é aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento é subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa». Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini stranieri,regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 1-bis Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie é, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui é presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome. 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento é subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea». Art. 44 Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie 1. All'articolo 50 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 é soppresso; b) il comma 8 é sostituito dal seguente: «8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea»; c) dopo il comma 8 é aggiunto il seguente: «8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio». Nota all'art. 44: - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale. 2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. 4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati. 5. (Soppresso). 6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti). 7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo49, il Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea. 8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tal fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. 8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio de decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio». Art. 45 Sistemi informativi 1. Dopo l'articolo 61 del d.P.R. n. 394 del 1999, é aggiunto il seguente: «Art. 61-bis (Sistemi informativi). - 1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. 2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002. 3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno». Art. 46 Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati 1. Il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, é istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro é diviso in due sezioni: a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico; b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo18 del testo unico». 2. All'articolo 53 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 sono abrogati; b) ai commi 5 e 7, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». 3. Al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 394 del 1999, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». Note all'art. 46: - Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente regolamento:«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, é istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro é diviso in due sezioni:a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), é condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico. 3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione».«Art. 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro). -1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale, della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. 2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono a registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti:b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agi ultimi due anni di attività;d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3dell'articolo 52. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52,comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni,gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne,prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori,assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. 6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria,educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, distrutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato indifferenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazionee all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni nterdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.»«Art. 54 (Iscrizione nel Registro). - 1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, é disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2,limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione é comunicato entro 90 giorni dal la richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione é da ritenersi avvenuta. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. 5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro é comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome». Art. 47 Disposizioni finali 1. Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le parole:«Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e«Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Mazzella, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Moratti, Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Marzano, Ministro delle attività produttive Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sirchia, Ministro della salute Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 199


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