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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Codici - D.P.R.

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D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
 
Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Ritenuto di disattendere il parere del Consiglio di Stato in taluni punti concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e, nel secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle procedure di confisca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'art. 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1º gennaio 1993, é predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. 2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1º gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali. 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione é effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione,l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7, del codice.>>; b) Al comma 4 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Ai commi 5 e 6 dopo le parole: <> é inserita ogni volta la seguente:<>; d) Al comma 8 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; e) Al comma 9, al secondo periodo, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; f) é aggiunto in fine il seguente comma: <<10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.>>. Art. 2 1. Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'art. 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'art. 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'art. 2, comma 6, del codice. 2. Per le strade statali la declassificazione é disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'art. 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione é la medesima per entrambi i provvedimenti. 3. Per le strade non statali la declassificazione é disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso é pubblicato. 4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice. 5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale. 6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.>>. Art. 3 1. All'art. 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <> a: <> sono soppresse; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti:<> ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Il comma 4 é sostituito dai seguenti commi: <<4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima. 5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. 6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada é oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'art. 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.>>; d) Il preesistente comma 5 diventa comma 7; e) Il preesistente comma 6 é soppresso. Art. 4. 1. All'art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il riferimento tra parentesi é sostituito dal seguente: <<(Articoli 3 e 4 Cod. Str.)>> e nella rubrica la parola <> é sostituita dalle seguenti:<>; b) Sono aggiunti i seguenti commi: <<3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'art. 3, comma 1, punto 8, del codice, é finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, é necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono i tratti internig; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono strade comunali, ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. 4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti,anche in relazione all'andamento plano altimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue,apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato. 5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'art. 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, é ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada. 6. La delimitazione del centro abitato é aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si é provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei tratti internig e delle strade comunalig di cui al comma 1. 7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, é inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che é pubblicata all'albo pretorio per dieci giorniconsecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento é ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice.>>. Art. 5. 1. La rubrica e il testo dell'art. 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sonoro stituiti dalla rubrica e dal testo dell'art. 7 del D.P.R. medesimo. Art. 6. 1. All'art. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e il testo dell'art. 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'art. 6 e il riferimento tra parentesi é sostituito dal seguente: <<(Art. 6 Cod. Str.)>>; b) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti:<>; c) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; e) Al comma 5 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi comprese quelle legate alle attività agricole,>>. Art. 7. 1. All'art. 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 é sostituito dal seguente: <<1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.>>; b) Al comma 2 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) é aggiunto il seguente comma: <<3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art. 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.>>. Art. 8. 1. Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'art. 10, comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n), del codice,sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione aspecifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.>>. Art. 9. 1. Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero é quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'art. 266. 3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non é prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 152 del codice. 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione. 5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario. 6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.>>. Art. 10. 1. Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo. 2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti. 3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.>>. Art. 11. 1. All'art. 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, lettera c) gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2.L'autorizzazione periodica: A) é rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del codice; b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia; d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali é prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica; f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. B) é altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità: a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b); b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purché muniti di carta di circolazione. L'autorizzazione periodica non é consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del codice.>>; c) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; le parole: <> sono soppresse e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Il comma 6 é sostituito dal seguente: <<6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice. Nell'autorizzazione é riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.>>; e) Al comma 7 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <>; f) Al comma 8 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 12. 1. All'art. 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; b) Al comma 3: A) alla lettera b), il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: <>; B) la lettera c) é soppressa e la preesistente lettera d) diventa lettera c); C) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Al comma 6 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; e) Al comma 7: A) nel primo periodo le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) al punto B): I) alla lettera b) le parole: <<, attestato da documento probatorio>> sono soppresse; gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: <>; II) alla lettera d) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; f) Al comma 8, all'ultimo periodo, le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; é aggiunto in fine il seguente periodo: <<é ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.>>; g) Al comma 10 le parole: <<61, 62, 104 e 114>> sono sostituite dalle seguenti: <<61 e 62>>; h) Al comma 12 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; i) é aggiunto in fine il seguente comma: <<13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.>>. Art. 13. 1. All'art. 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 1 le parole: <>sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 11, e corredata da: a)copia della precedente autorizzazione rilasciata; b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa; c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo; d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'art. 14, comma 13.>>; d) é aggiunto il seguente comma 3: <<3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.>>; e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 14. 1. All'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> le parole: <> sono soppresse e dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 3: A) allalettera c) il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte in fine le seguenti parole: <>; B) alla lettera e) le parole: <<50 km/h>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 km/h>>; C) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; d) Al comma 5 le parole: <> sono soppresse; e) Al comma 6: A) dopo le parole: <> il segno di interpunzione é sostituito da e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: <>; B) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; f) Al comma 8 la parola:<> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 15. 1. All'art. 17 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: <>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 16. 1. Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1º gennaio 1994, é adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1º dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo é calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" -- giusta tabelle I.1, I.2, I.3, -- la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. é consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, é effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere a), e), f) e g): 1) fino a 20 t. L. 988.000; 2) da oltre 20 t a 33 t L. 1.646.000; 3) da oltre 33 t a 56t L. 2.798.000. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera b),limitatamente al rimorchio: 1) fino a 20 t. L. 329.000; 2) da oltre 20 t a 33 t. L. 576.000; 3) da oltre 33 t a 56 t.. L. 988.000; 4) da oltre 56 t a 70 t. L. 1.646.000. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione é convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati. 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione é ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 é effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1º gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.>>. Art. 17. 1. Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica. 2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente é tenuto a esibirne copia.>>. Art. 18. 1. Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.>>. Art. 19. 1. All'art. 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é aggiunto il seguente comma: <<4. Il personale militare di cui all'art. 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'art. 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.>>. Art. 20. 1. All'art. 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 2 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 21. 1. L'art. 24 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 22. 1. Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto (Articoli 14 - 18 Codice della Strada)>>. Art. 23. 1. L'art. 25 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 24. 1. Il testo dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, é sostituito dal seguente: <<1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C. 4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F. 5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione,sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantaggioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.>>; 9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti. Art. 25. 1.All'art. 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 26. 1. All'art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 7 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <<, l'ente proprietario può>> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 8 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 27. 1. All'art. 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 28. 1. All'art. 34 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 29. 1. All'art. 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo la parola: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 2 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 3 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; d) Al comma 6 le parole da: <> a <<. Possono>> sono sostituite dalla seguente: <>; dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 30. 1. All'art. 36 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; b) Al comma 6 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; c) Al comma 8 é aggiunto in fine il seguente periodo: <<é consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.>>; d) Il comma 9 é sostituito dal seguente: <<9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.>>. Art. 31. 1. All'art. 38 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 2: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) la lettera a) é sostituita dalla seguente: <>. Art. 32. 1. All'art. 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; B) alla lettera b) le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'art. 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.>>; c) é aggiunto in fine il seguente comma: <<4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'art. 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'art. 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b).>>. Art. 33. 1. All'art. 42, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera c) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 34. 1. All'art. 44, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 35. 1. All'art. 45 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse; b) Al comma 3: A) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di norma,>>; B) dopo la parola: <> il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <>; c) Al comma 4 le parole: <> sono soppresse; d) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione é sostituito da e sono aggiunte le seguenti parole: <>; e) Il comma 9 é sostituito dal seguente: <<9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.>>; f) é aggiunto il seguente comma: <<10. é consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.>>. Art. 36. 1. All'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) alla lettera b) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; B) alla lettera c) il segno di interpunzione é sostituito da ; C) la lettera d) é soppressa; b) é inserito il seguente comma: <<3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.>>; c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 con le seguenti modificazioni: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:<>; d) Il preesistente comma 4 diventa comma 5; e) é aggiunto in fine il seguente comma: <<6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice.>>. Art. 37. 1. Il testo dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici,completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi,realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari". 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.>>. Art. 38. 1. L'art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 39. 1. All'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <<(Caratteristiche dei cartelli,delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)>>; b) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, le insegne di esercizio>> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: <<4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela é adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.>>. Art. 40. 1. All'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne é consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela é adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, é vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.>>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 41. 1. Il testo dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, é consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, é imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne é consentita l'installazione, é autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, é ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne é consentita l'installazione, é comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45º; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, é imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, é vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e,ove consentito dai regolamenti comunali, esso é autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove é consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati,le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali é disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni é ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi é ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati é vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso é fissato dai regolamenti comunali. 12. é vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, é ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari é rispettata una distanza minima di 100 m. 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23, comma 3, del codice, é subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.>>. Art. 42. 1. All'art. 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la parola: <> la parola: <> é sostituita dalle seguenti: <<, insegne di esercizio e altri>>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, entro i centri abitati,>>; c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma 4 diventa comma 3. Art. 43. 1. All'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di insegne di esercizio>>; b) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare é stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione é sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capo cantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove é riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda é relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.>>; c) Al comma 6 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di insegne di esercizio>>, d) Al comma 7 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <>; e) Al comma 9 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, dell'insegna di esercizio>> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, delle insegne di esercizio>>. Art. 44. 1. All'art. 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, delle insegne di esercizio>>. Art. 45. 1. All'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.>>. Art. 46. 1. All'art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte ogni volta le seguenti: <<, delle insegne di esercizio>>; b) Al comma 5 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 6 le parole: <<48 ore>> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 47. 1. Il testo dell'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa é consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice.Sulle autovetture ad uso privato é consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicità non luminosa per conto terzi é consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi é consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 X 35 cm; c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti é ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli é proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del codice.>>. Art. 48. 1. All'art. 58, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) In fine il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <<, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa é subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.>>. Art. 49. 1. Il testo dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati é consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicità fonica entro i centri abitati é consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, é autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale é autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione é rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991.>>. Art. 50. 1. All'art. 60 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse; c) Al comma 4 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 51. 1. All'art. 61 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 dopo le parole: <> il segno di interpunzione é sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti parole: <>; c) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 52. 1. All'art. 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 l'ultimo periodo é soppresso; b) é aggiunto il seguente comma: <<2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.>>. Art. 53. 1. All'art. 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) le parole: <<, quando sono realizzati a raso,>> sono soppresse; B) alla lettera a) prima della parola: <> é inserita la seguente: <>; C) alla lettera b) prima della parola:<> é inserita la seguente: <>; D) la lettera c) é sostituita dalla seguente: <>; b) Il comma 4 é sostituito dal seguente: <<4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.>>. Art. 54. 1. All'art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti,sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non é consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.>>; b) Al comma 4: A) dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; B) le parole: <> sono soppresse; C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: <>; c) Al comma 5 dopo le parole:<> é aggiunta la seguente: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: <<6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'art. 67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.>>; e) I commi 9 e 10 sono soppressi. Art. 55. 1. All'art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5: A) dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; B) alla lettera f) il segno di interpunzione é sostituito da ed é aggiunta la seguente lettera: <>; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; b) Al comma 6 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; in fine il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: <>. Art. 56. 1. All'art. 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.>>. Art. 57. 1. All'art. 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 5, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> ed all'ultimo periodo, la parola: <> é soppressa. Art. 58. 1. All'art. 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; b) Le parole da <<é facoltativo per i segnali>> a <> sono sostituite dalle seguenti: <<é facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'art. 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.>>. Art. 59. 1. All'art. 80, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 60. 1. All'art. 81, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 61. 1. All'art. 82, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 62. 1. All'art. 83 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 7 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; la parola: é sostituita dalla seguente: ; é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 8 in fine il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <<, e quello di nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.>>; c) Al comma 10 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 63. 1. All'art. 84 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 il segno di interpunzione: é sostituito dal seguente: e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b Al comma 7 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 64. 1. All'art. 87, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 65. 1. All'art. 88, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) La parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 66. 1. All'art. 92 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 é soppresso. Art. 67. 1. All'art. 93, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 68. 1. All'art. 99, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 69. 1. All'art. 104 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 4 le parole:<> sono soppresse; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione punto é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <<, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.>>; d) Al comma 6 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 70. 1. All'art. 110, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole da: <> a: <> sono soppresse. Art. 71. 1. All'art. 112, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) In fine il segno di interpunzione punto é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <>. Art. 72. 1. All'art. 117, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera d) il segno di interpunzione punto e virgola é sostituito dal seguente: punto ed é aggiunto in seguente periodo: <>. Art. 73. 1. All'art. 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: <> sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse. Art. 74. 1. All'art. 119 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 75. 1. All'art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera a) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) alla lettera b) dopo le parole: <> é aggiunto il seguente periodo: <>; C) alla lettera e) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, in permanenza,>>; le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <<60 X 90>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 X 40>>; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; b) Al comma 2 dopo la parola: <> é aggiunta la seguente: <>; c) Al comma 3 le parole: <> sono soppresse. Art. 76. 1. All'art. 122, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) le parole: <<(area pedonale urbana)>> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Alle lettere b) e c) le parole: <> sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: <>. Art. 77. 1. All'art. 124, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera b) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 78. 1. All'art. 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: <>; b) Al comma 6: A) le parole: <> sono soppresse; B) alla lettera c) la parola <> é soppressa; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>. Art. 79. 1. All'art. 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 80. 1. All'art. 127 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole tra parentesi: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 9 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 81. 1. All'art. 128 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 5 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 82. 1. All'art. 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 4 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 6 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; d) Al comma 9 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 83. 1. All'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la lettera b) é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 4 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; d) Al comma 6 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; e) Al comma 7 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <<, artigianali o commerciali>>; dopo le parole: <> la parola: <> é soppressa e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> o <> o <>; f) Al comma 10, lettera a) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 84. 1. All'art. 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti <<, salvo le specifiche eccezioni>>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 10 nell'ultimo periodo la parola: <> é soppressa; d) Al comma 12 l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: <>; e) Al comma 14 le parole tra parentesi sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: <<(fig. II.322/a)>> e <<(fig. II.322/b)>> e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; f) Al comma 17 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 85. 1. All'art. 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 6 la parola: <> é sostituita dalle seguenti: <>; b) Al comma 11 l'ultimo periodo é soppresso; c) Al comma 15 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Al comma 21 le parole: <<90 X 60>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 X 90>> ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <<é installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.>>. Art. 86. 1. All'art. 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>, b) Al comma 4 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>. Art. 87. 1. All'art. 138 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 4 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione punto é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <>. Art. 88. 1. All'art. 139, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 89. 1. All'art. 141 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 4 é sostituito dal seguente: <<4. La larghezza minima delle strisce di margine é di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.>>; b) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il periodo da: <> a <<5 mm>> é sostituito dal seguente: <>. Art. 90. 1. All'art. 144, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>. Art. 91. 1. All'art. 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 3 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 92. 1. All'art. 148 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 10 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 12 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 93. 1. All'art. 149, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 94. 1. All'art. 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: <<4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo.>>; c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5. Art. 95. 1. All'art. 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 3 é soppresso; b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: <>; c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: <> é aggiunta la seguente; <>. Art. 96. 1. All'art. 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, durata e antiscivolosità>>. Art. 97. 1. All'art. 159 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) é aggiunto in fine il seguente comma: <<5. Se la manovra di svolta a destra é consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.>>. Art. 98. 1. All'art. 160, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 99. 1. All'art. 163, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 100. 1. All'art. 165 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la lettera a) é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <>; c) Al comma 4 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti. <>. Art. 101. 1. All'art. 166, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: <> sono soppresse ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 102. 1. All'art. 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <<(Funzionamento degli impianti semaforici)>>; b) Il comma 4 é sostituito dal seguente: <<4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.>>. Art. 103. 1. All'art. 170 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera b) il segno di interpunzione é sostituito dal ; B) é aggiunta la seguente lettera: <>; b) Al comma 5 dopo le parole <> é aggiunta la seguente: <> e in fine il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <<, oltre ai segnali di prescrizione necessari.>>; c) Il comma 8 é sostituito dal seguente: <<8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.>>; d) Al comma 9 dopo le parole: <>é aggiunta la seguente: <>; e) é aggiunto in fine il seguente comma: <<10. delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'art. 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.>>. Art. 104. 1. All'art. 174, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, rossa in destra e bianca in sinistra>>; b) alla lettera d) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 105. 1. All'art. 176, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) alla lettera b) la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 106. 1. All'art. 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. Le corsie riservate, in cui é permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'art. 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.>>; b) Al comma 4 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 107. 1. All'art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 é sostituito dal seguente: <<1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.>>; b) Al comma 4 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) Al comma 6, lettera c) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Il primo periodo del comma 7 é sostituito dai seguenti: <>; e) Al comma 9 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; e dopo le parole: <> la parola <> é soppressa e sono inserite le seguenti: <<. Tutti i tipi di rallentatori sono>>. Art. 108. 1. All'art. 180 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 6 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 109. 1. All'art. 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 110. 1. All'art. 191, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <<, come prescritto nell'art. 87, comma 6,>> sono soppresse. Art. 111. 1. All'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 2 prima della parola: <> é inserita la seguente:<>; c) Al comma 3 prima della parola: <> é inserita la seguente: <>; e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; d) Il comma 4 é sostituito dal seguente: <>; e) Al comma 6 é aggiunto di seguito il seguente periodo: <>. Art. 112. 1. All'art. 193 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; b) Al comma 2: A) alla lettera e) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) alla lettera l), dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, comma 2>>; c) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 113. 1. All'art. 194 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 114. 1. All'art. 195 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) alla lettera d) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) la lettera e) é soppressa; b) é aggiunto in fine il seguente comma: <<3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa.>>. Art. 115. 1. All'art. 196 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, A) alla lettera c) la cifra: <<1,350>> é sostituita dalla seguente <<1,35>>; B) alla lettera g) le parole: <<10 km/h>> sono sostituite dalle seguenti: <<6 km/h>>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 116. 1. All'art. 198 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <<, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico,>> e le parole: <> sono soppresse; dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 117. 1. All'art. 199 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 4 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 118. 1. Il testo dell'art. 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli. 2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso. 3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'art. 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'art. 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I. 5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.>>. 495] Art. 119. 1. All'art. 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 120. 1. All'art. 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: <>; B) conseguentemente la preesistente lettera <> é sostituita dalla seguente: <>. b) Al comma 2: A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere: <>. B) conseguentemente la preesistente lettera <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 121. 1. All'art. 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera d) la parola <> é sostituita dalla seguente: <>; B) dopo la lettera <> sono aggiunte le seguenti lettere: <>; C) conseguentemente la preesistente lettera <> é sostituita dalla seguente: <>. b) Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione é sostituito da e sono aggiunte in fine le seguenti lettere: <>. Art. 122. 1. All'art. 207, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) e alla lettera b) la cifra: <<1,25>> é sostituita, ogni volta, da: <<1,35>>. Art. 123. 1. All'art. 209, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 124. 1. All'art. 211, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) In fine il segno di interpunzione é sostituito da virgola ed é aggiunto il seguente periodo: <>. Art. 125. 1. All'art. 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) é aggiunto infine il seguente comma: <<5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.>>. Art. 126. 1. All'art. 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 6 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) Al comma 8 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 127. 1. All'art. 217 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Dopo il comma 1 é inserito il seguente comma: <<2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'art. 61, comma 4, del codice.>>; c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 128. 1. All'art. 219 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 3: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; D) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 129. 1. All'art. 223 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 3 la parola: <> é sostituita dal segno di interpunzione: <> e dopo la parola: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) Al comma 4 le parole: <> sono soppresse; d) é aggiunto il seguente comma: <<5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.>>. Art. 130. 1. Il testo dell'art. 224 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal testo dell'art. 225 del D.P.R. medesimo, con le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) il comma 6 é soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati; d) al preesistente comma 7, rinumerato comma 6, dopo la parola: <> é aggiunta la seguente: <>; le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; e) al preesistente comma 8, rinumerato comma 7, la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; f) al preesistente comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 131. 1. La rubrica e il testo dell'art. 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti: <<(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi) 1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, é costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino é realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'art. 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. 3. Il sistema di sicurezza del bambino é costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso é montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non é superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non é superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, é evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 5. Ciascun seggiolino é munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni é allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione é sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale. 6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale. 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico,non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio é equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'art. 224.>>. Art. 132. 1. All'art. 226 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'art. 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche: a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate; b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima,escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote; f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro. 2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, é approvato da parte del competente ufficio comunale,che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: <>, come previsto dall'art. 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa é apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.>>; b) Al comma 4, alla lettera d) le parole: <> sono soppresse e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; c) Al comma 5 la cifra: <<30>> é sostituita dalla parola: <>; d) Al comma 7 le cifre: <<5>> e <<30>> sono sostituite rispettivamente dalle parole: <> e <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. 495] Art. 133. 1. All'art. 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; D) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 134. 1. Il testo dell'art. 229 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. é consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile. 2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.>>. Art. 135. 1. All'art. 230 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <>, sono soppresse e la parola: <> é sostituita ogni volta dalla seguente: <>; b) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Ai commi 5 e 8 le parole: <<100 m>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 m>>; d) Al comma 9 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; e) Il comma 12 é soppresso. Art. 136. 1. All'art. 231, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La lettera b) é sostituita dalla seguente: <>; b) Alla lettera d) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 137. 1. All'art. 233, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 138. 1. All'art. 235 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono soppresse; b) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.>>. Art. 139. 1. All'art. 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) prima della parola: <> sono inserite le seguenti: <>; B) dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; C) dopo la parola: <> é soppressa, ogni volta, la seguente: <>; D) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; E) le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2: A) il primo periodo é sostituito dal seguente: <>; B) dopo la parola: <> é soppressa la seguente: <>; c) é aggiunto in fine il seguente comma: <<4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.>>. Art. 140. 1. All'art. 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 1: A) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di seguito denominate imprese,>>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) la parola: <> é in fine sostituita dalla seguente: <>; c) Al comma 2: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; C) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; D) la lettera a) é sostituita dalla seguente: <>; E) alla lettera b) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; F) alla lettera c) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) Il comma 3 é soppresso; e) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 ed é modificato come segue: A) il primo periodo é sostituito dal seguente: <<3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:>>; B) la lettera a) é sostituita dalla seguente: <>; C) alla lettera b) dopo la parola: <> sono aggiunte le seguenti: <<, lato ingresso,>>; D) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; f) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 ed é sostituito dal seguente: <<4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio dello stesso comune in cui il consorzio di appartenenza può essere autorizzato ad operare; b) deve essere iscritta per tutte le attività di almeno una sezione del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in più sezioni, sempre per tutte le attività previste in ciascuna di esse, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioé determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 mq; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie per la propria attività di sezione.>>; g) Sono aggiunti in fine i seguenti commi: <<5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.>>. Art. 141. 1. All'art. 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il primo periodo del comma 1 é sostituito dal seguente: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui é stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione.>>. Art. 142. 1. All'art. 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; dopo le parole: <>sono aggiunte le seguenti: <>; la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; c) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: <>; d) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 143. 1. All'art. 242 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) dopo le parole: <> é inserita la seguente: <>; C) le parole da: <> a <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 il periodo da: <> a: <> é soppresso e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) Al comma 4 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 144. 1. All'art. 243, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 145. 1. All'art. 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: <> sono sostituite dalla seguente: <>; b) Il comma 1 é soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1. Art. 146. 1. All'art. 246 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 prima della parola: <> é inserita la seguente: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 147. 1. All'art. 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: <> sono sostituite dalla seguente: <>; b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi: 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., er via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non é proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.>>. Art. 148. 1. All'art. 249 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 3 é soppresso. Art. 149. 1. All'art. 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) é aggiunto in fine il seguente comma: <<7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.>>. Art. 150. 1. All'art. 252 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Sono aggiunti i seguenti commi: <<2. Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 2. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870, per l'operazione in questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non é proprietario di contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. L'ufficio centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta variazione. 3. Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza deve essere comunicata dagli interessati ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione nonché al conseguente aggiornamento del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.>>. Art. 151. 1. All'art. 255, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e all'ultimo periodo, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 152. 1. All'art. 256 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, alla lettera b) le parole: <> sono soppresse e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 4, alla lettera b) il segno di interpunzione é sostituito dal seguente: ; é aggiunta infine la seguente lettera: <>. Art. 153. 1. All'art. 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) La lettera c) é sostituita dalla seguente: <>; c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: <<(figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i,III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u)>>; d) Alla lettera e) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi>>, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: <<(figg. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, IlI.4/r, III.4/v)>>. Art. 154. 1. All'art. 259, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera b) dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 155. 1. All'art. 260 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é inserita la seguente lettera: <>; b) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e dopo la parola: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 156. 1. All'art. 261 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Il comma 2 é soppresso. Art. 157. 1. L'art. 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 158. 1. All'art. 265 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono soppresse e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 159. 1. All'art. 266, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 160. 1. Il testo dell'art. 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; per le modalità di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo é utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'art. 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale é richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale é stata presentata la domanda di autorizzazione. 3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione é prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale. 6.Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'art. 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo é valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'art. 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione é accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.>>. Art. 161. 1. All'art. 275 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, lettera b) la misura: <<2,94 kW/t>> è sostituita dalla seguente: <<2,9 kW/t>>; b) Al comma 5 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, qualora amovibile>>. Art. 162. 1. All'art. 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.>>. Art. 163. 1. All'art. 282, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Il segno di interpunzione tra le parole: <> e: <> é soppresso. Art. 164. 1. All'art. 283, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 165. 1. All'art. 291, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Prima della parola: <> é inserita la seguente: <>. Art. 166. 1. All'art. 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola é titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'art. 110, comma 2, del codice, é rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità é rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'art. 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.>>. Art. 167. 1. All'art. 296, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: <>. Art. 168. 1. All'art. 299, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e infine la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 169. 1. All'art. 303 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <>; b) é preposto il seguente comma, che diventa comma 1: <<1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa.>>; c) Il preesistente comma 1 diventa comma 2; d) Al preesistente comma 2, che diventa comma 3, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 170. 1. All'art. 305, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 171. 1. All'art. 306, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La lettera c) e la lettera d) sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 172. 1. All'art. 308 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<- Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale>>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e le parole: <> sono soppresse; c) é aggiunto in fine il seguente comma: <<4. Le disposizioni di cui all'art. 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.>>. Art. 173. 1. All'art. 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 é sostituito dal seguente: <<1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.>>; b) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse; c) Al comma 4 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, qualora annotato,>>. Art. 174. 1. All'art. 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, alla lettera KD dopo la parola: <> inserire la seguente: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole da: <<; il certificato di abilitazione>> a: <> sono soppresse. Art. 175. 1. All'art. 313, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il segno di interpunzione è sostituito da e le parole da: <> a: <> sono soppresse. Art. 176. 1. All'art. 315 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica la parola: <> é sostituita dalle seguenti: <>; b) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 177. 1. All'art. 317, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 178. 1. All'art. 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 179. 1. All'art. 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <<, come specificato all'art. 320>> sono soppresse; b) Il comma 2 é soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati; c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 180. 1. All'art. 321, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) La parola: <> é soppressa. Art. 181. 1. All'art. 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole: <<, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi>> sono soppresse; b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: <<9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari é considerato, in sede di esame, come visus naturale. 10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.>>. Art. 182. 1. L'art. 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 183. 1. All'art. 325 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 1, lettera c) dopo le parole: <> è soppressa la parola: <>; c) Al comma 2 dopo le parole: <> è soppressa la parola <>; d) Al comma 5 le parole da: <<, purché>> a: <> sono soppresse; e) Al comma 6 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 184. 1. All'art. 326 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 1 dopo le parole: <> è soppressa la seguente: <>; c) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 185. 1. All'art. 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 186. 1. All'art. 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 187. 1. All'art. 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 188. 1. All'art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 3 le parole: <> sono soppresse; c) Al comma 10 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Il comma 11 é sostituito dal seguente: <<11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.>>. e) Al comma 15 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. f) Al comma 16 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. g) Al comma 17 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 189. 1. All'art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la lettera a) é sostituita dalla seguente: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione.>>. Art. 190. 1. All'art. 332 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 2 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 191. 1. All'art. 333 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: <>; b) Il testo dell'articolo é sostituito dal seguente: <<1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'art. 121,comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida é preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.>>. Art. 192. 1. All'art. 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 10, lettera a), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 15 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Il comma 16 é sostituito dal seguente: <<16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.>>. Art. 193. 1. Il testo dell'art. 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici é disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa é svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.>>. Art. 194. 1. All'art. 338 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <<, comma 4>> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) I commi 2 e 3 sono soppressi. Art. 195. 1. All'art. 340 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; B) alla lettera c) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 196. 1. All'art. 344 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: <>. Art. 197. 1. All'art. 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Il secondo periodo é sostituito dal seguente: <>. Art. 198. 1. All'art. 352, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) La parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 199. 1. All'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; B) alla lettera g) le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 200. 1. All'art. 355, comma 1, del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) la parola: <> é soppressa e dopo le parole: <> il segno di interpunzione è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <>. Art. 201. 1. All'art. 357 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <<, a termine dell'art. 162, comma 1, del codice>> sono soppresse; b) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse. Art. 202. 1. All'art. 358 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del codice,>>; b) Al comma 4 le parole: <> sono soppresse. Art. 203. 1. All'art. 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il segno di interpunzione due puntig è sostituito dal seguente: hpuntogg ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>. Art. 204. 1. All'art. 361, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) La parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 205. 1. All'art. 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 206. 1. L'art. 365 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 207. 1. Il testo dell'art. 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'art. 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse. 2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'art. 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.>>. Art. 208. 1. All'art. 372 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 3 in fine il segno di interpunzione punto é soppresso ed é aggiunto il seguente periodo: <<, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.>>. Art. 209. 1. All'art. 373 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575, é apportata la seguente modificazione: a) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati Polizia e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.>>. Art. 210. 1. Il paragrafo 7 del titolo V del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: <<­ - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA>> (Articoli 178-180 Codice della Strada). Art. 211. 1. L'art. 375 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 212. 1. L'art. 376 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 213. 1. All'art. 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Il comma 5 é sostituito dal seguente: <<5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età é effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'art. 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'art. 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura é necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.>>. Art. 214. 1. Il testo dell'art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, é obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove é installato l'impianto igienico-sanitario, é dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed é provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario é tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, he sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove é realizzato un impianto igienico-sanitario é indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.>>. Art. 215. 1. All'art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 le parole da: <> a: <> sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) Al comma 8 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) Al comma 9 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 216. 1. All'art. 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Il terzo periodo é sostituito dal seguente: <>. Art. 217. 1. All'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: <> è aggiunto il seguente periodo: <>; b) Al comma 3 é aggiunto in fine il seguente periodo: < già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.>>; c) Al comma 4 l'ultimo periodo é soppresso; d) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: < del soggetto>>; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.>>. Art. 218. 1. All'art. 384, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera e) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 219. 1. All'art. 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: <<383, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<203, comma 3, del codice,>>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<é pari alla somma dovuta a norma dell'art. 203, comma 3, del codice,>> e dopo le parole: <> é aggiunta la parola: <>. Art. 220. 1. All'art. 391, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 é apportata la seguente modificazione: a) La parola: <> é sostituita dalla seguente:<>. Art. 221. 1. All'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <>; b) é aggiunto in fine il seguente comma: <<3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi é determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.>>. Art. 222. 1. All'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente>>; b) é aggiunto in fine il seguente comma: <<9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo é realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: Veicolo sottoposto a sequestro e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20 x 30 cm.>>. Art. 223. 1. All'art. 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Sono aggiunti i seguenti commi: <<3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilità di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente é autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale. 4. La restituzione del ciclomotore é effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.>>. Art. 224. 1. All'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <<, il quale é tenuto>> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <<. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade>>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 4 le parole: <<(modello V.2)>> sono soppresse. Art. 225. 1. All'art. 399 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il riferimento tra parentesi agli articoli del codice della strada e la rubrica sono modificati come segue: <<(Articoli 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)>>; b) Al comma 2, nello schema di annotazione, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono soppresse. Art. 226. 1. All'art. 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 4 le parole: <> sono soppresse; c) Il comma 7 é sostituito dal seguente: <<7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonché dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. La sezione di cui al comma 6 é gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 é eseguito dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità, dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto.>>; d) Al comma 11 dopo le parole: <> sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: <>. Art. 227. 1. All'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Sono aggiunti i seguenti commi: <<4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1º dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli. 6) -Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili,comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.>>. 5. Gli importi di cui all'art. 16, lettera a), della legge 1º dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'art. 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.>>. Art. 228. 1. All'art. 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Il comma 4 é sostituito dal seguente: <<4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'art. 229 del codice.>>. Art. 229. 1. Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apposte le seguenti appendici: <> Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per so- le dimensioni Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale Appendice I - Art. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa). 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente; b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: é ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità é reso possibile da elementi costruttivi: b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III; b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore é non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, é riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio; b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa é riferita a quella gravante sugli assi a terra; c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar: c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; c.2.2)40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t; c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice; c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I; c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza. d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a); d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b); d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3; d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3); d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I, II -- con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice -- III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocità di 50 km/h, X della direttiva 71/320/CE: d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3; d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da più veicoli a motore e/o più veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi. Appendice II - Art. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni). 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 61 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore: a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'art. 62 del codice; a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili; a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'art. 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2); a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza. b) Per i veicoli rimorchiati: b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3); b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.3) lunghezza dei veicoli: é consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'art. 61 del codice; b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'art. 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice; b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria O di appartenenza. Appendice III - Art. 10 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi 'opera). 1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato: a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi; c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t; e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il ± 25%; f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1º gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato; g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m; h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm; i) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocità, conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocità regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale; n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW,senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b),dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c),del valore minimo della potenza specifica. 2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti: a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o più assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima é sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio; b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore é elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) dellaappendice I al titolo I; c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. 4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresì ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. Appendice IV - Art. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale). 1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice. 2.La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori,bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 3. é ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'art. 204, rimorchi ad uso speciale. 4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'art. 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'art. 217; b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45º, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto; c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada é subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata; d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo,deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b); e) il dispositivo antincastro non é obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave porta stabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento; f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, é ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b); g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CE; h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada; i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.>>. Art. 230. 1. Nel sommario delle <> del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice III è sostituito dal riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice IV e viceversa. Art. 231. 1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue: a) All'appendice I - Art. 198: A) al comma 1, dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; la lettera i) é soppressa. b) All'appendice II - Art. 199: A) al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; alla lettera a) le parole: <<(per motori a combustione interna)>> sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: <> sono sostituite,ogni volta, dalle seguenti: <>; B) al comma 23 lettera a), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. c) All'appendice III -Art. 219: A) nella rubrica la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; B) la lettera c) é sostituita dalla seguente: <>; C) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Non é ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, del codice.>>; D) il comma 4 é sostituito dal seguente: <<4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.>>; E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <> ed é aggiunta in fine la seguente lettera: <>; F) al comma 6, alla lettera e) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. d) All'appendice V - Art. 227: A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: <>; B) al punto B) la lettera c) é sostituita dalla seguente: <>; C) al punto C) la lettera p) é sostituita dalla seguente: <>; D) al punto D) la lettera n) è sostituita dalla seguente: <>; E) al punto G) la lettera f) é soppressa; F) al punto H) la lettera h) é soppressa; le lettere i) ed l) diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) é sostituita dalla seguente: <>. e) All'appendice VI - Art. 231: A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: <> è scritta, ogni volta, con lettere maiuscole; B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: <> la punteggiatura é modificata nel modo seguente: <>; C) al comma 2 le parole: <> sono soppresse; D) al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. f) All'appendice VIII - Art. 237: A) al comma 1, la lettera b) é sostituita dalla seguente: <>. g) All'appendice X - Art. 241: A) nella rubrica la parola: <> é sostituita dalle seguenti: <>; B) al comma 1: B.1) al primo periodo le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B.2) alla lettera a): B.2.1) le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B.2.2) il punto 3) é sostituito dal seguente: <<3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2.200 mm;>>; B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione punto é sostituito da punto e virgola ed é aggiunto in fine il seguente punto 6): <<6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3.000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.>>; B.2.4) all'ultimo periodo le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B.3) alla lettera b) le parole: <<, del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA>> sono soppresse; B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo é soppresso; B.5) alla lettera d) le parole da: <> fino a: <<20000 N per asse.>> sono sostituite dalle seguenti: <>; B.6) alla lettera e) le parole: <<, spettri e forme d'onda>> sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione punto e virgola é sostituito da hvirgola e le parole: <<é ammesso altresì l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA.>> sono sostituite dalle seguenti: <>; B.7) alla lettera h) le parole: <> sono sostituite dalla seguente: <>; B.8) alla lettera l) dopo la parola: <> é aggiunta la seguente: <>; dopo le parole: <> la parola: <> é sostituita dalla seguente: <> ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; C) é aggiunto il seguente comma: <<2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresì le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.>>. h) All'appendice XII - Art. 257: A) al comma 1: A.1) alla lettera h) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; A.2) alla lettera i) la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; A.3) alla lettera m) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; A.4) alla lettera r) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; e prima dell'ultimo periodo é inserito il seguente: <>. i) All'appendice XIII - Art. 260: A) al punto 2.2 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; B) al punto 3.1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; C) al punto 3.2.4 dopo le parole: <> sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: <>; D) al punto 3.4.1. dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. E) al punto 3.5.2. le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; F) al punto 3.5.4. dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 232. 1. Al titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'appendice I è modificata come segue: a) Al comma 7 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 233. 1. Al Titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La TABELLA I.2 é sostituita dalla seguente: (Omissis); II) La TABELLA I.3 é sostituita dalla seguente: (Omissis). Art. 234. 1. Al titolo II gli allegati sono modificati come segue: <> é sostituita dalle seguenti tabelle: <>, nella didascalia, dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; V) Nel <>, nel <>, nella <> e nella <>, la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; VI) Nel <>, in didascalia, la parola <> é sostituita dalla seguente: <>; VII) Nelle figure del <> e <> l'iscrizione <> é sostituita dalla seguente: <>; VIII) Nella <> il titolo della didascalia: <> é sostituito dal seguente: <>; IX) Nella <>, in didascalia, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; X) Nella <>, in didascalia, é aggiunto il seguente periodo: <<(Il filo nero interno alla cornice serve solo per costruzione)>>; XI) Nella <>, in didascalia, le parole: <<8.00 alle 22.00>> sono sostituite dalle seguenti: <<8.00 alle 20.00>> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, simboli>>; XII) Nella <>, in didascalia, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; XIII) Nella <> e nella <>, in didascalia, la parola <> é soppressa; XIV) Nella <> e nella <>, in didascalia, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; XV) Nella <>, nella <> e nella <>, in didascalia, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; XVI) La <> é rinumerata come <> ed é aggiunta di seguito la seguente nuova <>: (Omissis); XVII) La <> è rinumerata come <> ed é aggiunta di seguito la seguente nuova <>: (Omissis); XVIII) Nella <>, in didascalia, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<(Da impiegare in caso di intersezioni ravvicinate); XIX) La <> é sostituita dalla seguente: (Omissis); XX) Nella <>, sotto il titolo, é aggiunto il seguente periodo: <<(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)>>; XXI) La <> é sostituita dalla seguente: (Omissis); XXII) La <> é sostituita dalla seguente: (Omissis); XXIII) La <> é sostituita dalla seguente: <> é sostituita dalla seguente: <> sono inserite le seguenti nuove figure: <> é sostituito dal seguente: <>. XXVII) La <> é sostituita dalla seguente: (Omissis); XXVIII) Nella <>, nel titolo della didascalia, dopo la parola <> é aggiunta la seguente: <> e nel testo, dopo la parola <> sono inserite le seguenti: <>; XXIX) Nelle <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>,<>, la cornice esterna dei triangoli é di colore giallo; XXX) Nella <>, nel riferimento delle dimensioni del quadrato, é inserita anche la dimensione <<70>> e nel riferimento delle dimensioni del disco é inserita anche la dimensione <<40>>; XXXI) Nella <> i simboli dei velocipedi sono di colore bianco e in didascalia la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; XXXII) Nella <> e nella <>, le parole <> sono di colore giallo; XXXIII) Nella <> sul lato orizzontale e <<105>> sul lato verticale; XXXIV) Nella <> e <<300>> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: <<190>> e 320>>; XXXV) Nella <> é aggiunta la dimensione dello spessore della striscia: <> e in didascalia, dopo la parola: <> sono aggiunte le seguenti: <>; XXXVI) Nella <>, in didascalia, la parola <> è sostituita dalla seguente: <>; XXXVII) Nella <>, in didascalia, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; XXXVIII) Nella <> la tabella delle dimensioni é sostituita dalla seguente: <> XXXIX) Nella <> il testo della didascalia é sostituito dal seguente: <>; XL) Nella <> in didascalia, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>. Art. 235. 1. Al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La TABELLA III.1 é sostituita dalla seguente: (Omissis); II) Nella TABELLA III.2, nella rubrica, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; III) La <> é sostituita dalla seguente: (Omissis); IV) Dopo la <> é rinumerata come: <> ed è sostituita dalla seguente: (Omissis); VI) La <> é rinumerata come: <>; VII) La <> é rinumerata come: <> e nella rubrica dopo la parola <> sono inserite le seguenti: <>; VIII) La <> é rinumerata come: <>; IX) La <> é rinumerata come: <>; X) La <> é rinumerata come: <> e, in figura, le lettere <> sono di colore azzurro; XI) La <> é rinumerata come: <> e, in figura, le lettere <> sono di colore azzurro; XII) La <> é rinumerata come: <> e, in figura, le lettere <> sono di colore azzurro; XIII) La <> é rinumerata come <> e, in figura, le lettere <> sono di colore azzurro; Art. 236. 1. Al Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La TABELLA IV.1 é sostituita dalla seguente: (Omissis); II) Il Modello IV.4 é sostituito dal seguente: (Omissis); III) Il Modello IV.5 é sostituito dal seguente: (Omisiss); IV) Il Modello IV.6 é sostituito dal seguente: (Omissis). Art. 237. 1. Al Titolo V gli allegati sono modificati come segue: I) La <> é sostituita dalla seguente: (Omissis).


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