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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Codici - D.P.R.
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D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
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Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
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Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Ritenuto di disattendere il parere del Consiglio di Stato in taluni punti concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e, nel secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle procedure di confisca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'art. 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1º gennaio 1993, é predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. 2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1º gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali. 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione é effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione,l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7, del codice.>>; b) Al comma 4 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Ai commi 5 e 6 dopo le parole: <> é inserita ogni volta la seguente:<>; d) Al comma 8 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; e) Al comma 9, al secondo periodo, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; f) é aggiunto in fine il seguente comma: <<10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.>>. Art. 2 1. Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'art. 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'art. 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'art. 2, comma 6, del codice. 2. Per le strade statali la declassificazione é disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'art. 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione é la medesima per entrambi i provvedimenti. 3. Per le strade non statali la declassificazione é disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso é pubblicato. 4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice. 5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale. 6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.>>. Art. 3 1. All'art. 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: <> a: <> sono soppresse; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti:<> ed é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Il comma 4 é sostituito dai seguenti commi: <<4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima. 5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. 6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada é oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'art. 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.>>; d) Il preesistente comma 5 diventa comma 7; e) Il preesistente comma 6 é soppresso. Art. 4. 1. All'art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il riferimento tra parentesi é sostituito dal seguente: <<(Articoli 3 e 4 Cod. Str.)>> e nella rubrica la parola <> é sostituita dalle seguenti:<>; b) Sono aggiunti i seguenti commi: <<3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'art. 3, comma 1, punto 8, del codice, é finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, é necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono i tratti internig; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono strade comunali, ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. 4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti,anche in relazione all'andamento plano altimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue,apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato. 5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'art. 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, é ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada. 6. La delimitazione del centro abitato é aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si é provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei tratti internig e delle strade comunalig di cui al comma 1. 7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, é inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che é pubblicata all'albo pretorio per dieci giorniconsecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento é ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice.>>. Art. 5. 1. La rubrica e il testo dell'art. 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sonoro stituiti dalla rubrica e dal testo dell'art. 7 del D.P.R. medesimo. Art. 6. 1. All'art. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e il testo dell'art. 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'art. 6 e il riferimento tra parentesi é sostituito dal seguente: <<(Art. 6 Cod. Str.)>>; b) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti:<>; c) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; e) Al comma 5 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi comprese quelle legate alle attività agricole,>>. Art. 7. 1. All'art. 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 é sostituito dal seguente: <<1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.>>; b) Al comma 2 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) é aggiunto il seguente comma: <<3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art. 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.>>. Art. 8. 1. Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'art. 10, comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n), del codice,sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione aspecifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.>>. Art. 9. 1. Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero é quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'art. 266. 3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non é prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 152 del codice. 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione. 5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario. 6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.>>. Art. 10. 1. Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo. 2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti. 3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.>>. Art. 11. 1. All'art. 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, lettera c) gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2.L'autorizzazione periodica: A) é rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del codice; b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia; d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali é prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica; f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. B) é altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità: a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b); b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purché muniti di carta di circolazione. L'autorizzazione periodica non é consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del codice.>>; c) Al comma 3 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; le parole: <> sono soppresse e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Il comma 6 é sostituito dal seguente: <<6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice. Nell'autorizzazione é riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.>>; e) Al comma 7 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <>; f) Al comma 8 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 12. 1. All'art. 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; b) Al comma 3: A) alla lettera b), il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: <>; B) la lettera c) é soppressa e la preesistente lettera d) diventa lettera c); C) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; d) Al comma 6 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; e) Al comma 7: A) nel primo periodo le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) al punto B): I) alla lettera b) le parole: <<, attestato da documento probatorio>> sono soppresse; gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: <>; II) alla lettera d) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; f) Al comma 8, all'ultimo periodo, le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; é aggiunto in fine il seguente periodo: <<é ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.>>; g) Al comma 10 le parole: <<61, 62, 104 e 114>> sono sostituite dalle seguenti: <<61 e 62>>; h) Al comma 12 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; i) é aggiunto in fine il seguente comma: <<13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.>>. Art. 13. 1. All'art. 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 1 le parole: <>sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 11, e corredata da: a)copia della precedente autorizzazione rilasciata; b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa; c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo; d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'art. 14, comma 13.>>; d) é aggiunto il seguente comma 3: <<3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.>>; e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 14. 1. All'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> le parole: <> sono soppresse e dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 3: A) allalettera c) il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte in fine le seguenti parole: <>; B) alla lettera e) le parole: <<50 km/h>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 km/h>>; C) é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; d) Al comma 5 le parole: <> sono soppresse; e) Al comma 6: A) dopo le parole: <> il segno di interpunzione é sostituito da e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: <>; B) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; f) Al comma 8 la parola:<> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 15. 1. All'art. 17 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: <>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 16. 1. Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1º gennaio 1994, é adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1º dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo é calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" -- giusta tabelle I.1, I.2, I.3, -- la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. é consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, é effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere a), e), f) e g): 1) fino a 20 t. L. 988.000; 2) da oltre 20 t a 33 t L. 1.646.000; 3) da oltre 33 t a 56t L. 2.798.000. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera b),limitatamente al rimorchio: 1) fino a 20 t. L. 329.000; 2) da oltre 20 t a 33 t. L. 576.000; 3) da oltre 33 t a 56 t.. L. 988.000; 4) da oltre 56 t a 70 t. L. 1.646.000. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione é convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati. 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione é ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 é effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1º gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.>>. Art. 17. 1. Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica. 2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente é tenuto a esibirne copia.>>. Art. 18. 1. Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.>>. Art. 19. 1. All'art. 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é aggiunto il seguente comma: <<4. Il personale militare di cui all'art. 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'art. 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.>>. Art. 20. 1. All'art. 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 2 la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 21. 1. L'art. 24 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 22. 1. Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto (Articoli 14 - 18 Codice della Strada)>>. Art. 23. 1. L'art. 25 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 24. 1. Il testo dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, é sostituito dal seguente: <<1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C. 4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F. 5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione,sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantaggioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.>>; 9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti. Art. 25. 1.All'art. 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 26. 1. All'art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 7 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <<, l'ente proprietario può>> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 8 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 27. 1. All'art. 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 28. 1. All'art. 34 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 29. 1. All'art. 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo la parola: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 2 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; c) Al comma 3 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; d) Al comma 6 le parole da: <> a <<. Possono>> sono sostituite dalla seguente: <>; dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>. Art. 30. 1. All'art. 36 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; b) Al comma 6 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; la parola: <> é sostituita dalla seguente: <>; c) Al comma 8 é aggiunto in fine il seguente periodo: <<é consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.>>; d) Il comma 9 é sostituito dal seguente: <<9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.>>. Art. 31. 1. All'art. 38 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; b) Al comma 2: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) la lettera a) é sostituita dalla seguente: <>. Art. 32. 1. All'art. 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; B) alla lettera b) le parole da: <> a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'art. 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.>>; c) é aggiunto in fine il seguente comma: <<4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'art. 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'art. 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b).>>. Art. 33. 1. All'art. 42, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera c) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 34. 1. All'art. 44, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 35. 1. All'art. 45 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse; b) Al comma 3: A) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di norma,>>; B) dopo la parola: <> il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <>; c) Al comma 4 le parole: <> sono soppresse; d) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione é sostituito da e sono aggiunte le seguenti parole: <>; e) Il comma 9 é sostituito dal seguente: <<9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.>>; f) é aggiunto il seguente comma: <<10. é consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.>>. Art. 36. 1. All'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) alla lettera b) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; B) alla lettera c) il segno di interpunzione é sostituito da ; C) la lettera d) é soppressa; b) é inserito il seguente comma: <<3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.>>; c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 con le seguenti modificazioni: A) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:<>; d) Il preesistente comma 4 diventa comma 5; e) é aggiunto in fine il seguente comma: <<6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice.>>. Art. 37. 1. Il testo dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici,completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi,realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari". 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.>>. Art. 38. 1. L'art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <>. Art. 39. 1. All'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica é sostituita dalla seguente: <<(Caratteristiche dei cartelli,delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)>>; b) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, le insegne di esercizio>> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; c) I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: <<4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela é adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.>>. Art. 40. 1. All'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne é consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela é adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, é vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.>>; b) Al comma 3 dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>. Art. 41. 1. Il testo dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, é consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, é imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne é consentita l'installazione, é autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, é ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne é consentita l'installazione, é comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45º; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, é imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, é vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e,ove consentito dai regolamenti comunali, esso é autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove é consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati,le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali é disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni é ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi é ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati é vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso é fissato dai regolamenti comunali. 12. é vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, é ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari é rispettata una distanza minima di 100 m. 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23, comma 3, del codice, é subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.>>. Art. 42. 1. All'art. 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la parola: <> la parola: <> é sostituita dalle seguenti: <<, insegne di esercizio e altri>>; B) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, entro i centri abitati,>>; c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma 4 diventa comma 3. Art. 43. 1. All'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di insegne di esercizio>>; b) Il comma 3 é sostituito dal seguente: <<3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare é stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione é sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capo cantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove é riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda é relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.>>; c) Al comma 6 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, di insegne di esercizio>>, d) Al comma 7 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <>; e) Al comma 9 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, dell'insegna di esercizio>> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, delle insegne di esercizio>>. Art. 44. 1. All'art. 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, delle insegne di esercizio>>. Art. 45. 1. All'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Il comma 2 é sostituito dal seguente: <<2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.>>. Art. 46. 1. All'art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte ogni volta le seguenti: <<, delle insegne di esercizio>>; b) Al comma 5 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; c) Al comma 6 le parole: <<48 ore>> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 47. 1. Il testo dell'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa é consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice.Sulle autovetture ad uso privato é consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicità non luminosa per conto terzi é consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi é consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 X 35 cm; c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti é ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli é proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del codice.>>. Art. 48. 1. All'art. 58, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) In fine il segno di interpunzione é soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: <<, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa é subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.>>. Art. 49. 1. Il testo dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituito dal seguente: <<1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati é consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicità fonica entro i centri abitati é consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, é autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale é autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione é rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991.>>. Art. 50. 1. All'art. 60 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 é aggiunto in fine il seguente periodo: <>; b) Al comma 2 le parole: <> sono soppresse; c) Al comma 4 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 51. 1. All'art. 61 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) Al comma 2 dopo le parole: <> il segno di interpunzione é sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti parole: <>; c) Al comma 3 dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>. Art. 52. 1. All'art. 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 l'ultimo periodo é soppresso; b) é aggiunto il seguente comma: <<2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.>>. Art. 53. 1. All'art. 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) le parole: <<, quando sono realizzati a raso,>> sono soppresse; B) alla lettera a) prima della parola: <> é inserita la seguente: <>; C) alla lettera b) prima della parola:<> é inserita la seguente: <>; D) la lettera c) é sostituita dalla seguente: <>; b) Il comma 4 é sostituito dal seguente: <<4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.>>. Art. 54. 1. All'art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti,sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non é consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.>>; b) Al comma 4: A) dopo le parole: <> é aggiunta la seguente: <>; B) le parole: <> sono soppresse; C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: <>; c) Al comma 5 dopo le parole:<> é aggiunta la seguente: <> e dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <>; d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: <<6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'art. 67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.>>; e) I commi 9 e 10 sono soppressi. Art. 55. 1. All'art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5: A) dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>; B) alla lettera f) il segno di interpunzione | | | | | | | | |