Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014
Art. 1.
(Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. L'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 11 della l.r. 33/2013 deve essere costituita entro il 30 settembre 2014.
2. L'Agenzia costituita ai sensi del comma 1 conclude le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto entro il 31 dicembre 2015 e gestisce i conseguenti contratti di servizio per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).
3. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l'aggiudicazione unitaria entro il 31 dicembre 2015, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
4. La mancata costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale entro il termine di cui al comma 1 comporta la disapplicazione della l.r. 33/2013 e della presente legge e la reviviscenza della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della l.r. 33/2013.