Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .
2. La presente legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l'impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e luminoso, nonché il governo del territorio.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;
c) "sala da gioco": un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a).
Art. 3
(Destinatari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione della regione e in particolare alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi di GAP.
2. Gli interventi di prevenzione sono rivolti in particolare alle famiglie e alle persone, adulte e di minore età, che a vario titolo possono essere coinvolte in culture e prassi che favoriscono il GAP.
3. Gli interventi di cura e di sostegno sono rivolti alle persone affette da GAP e ai loro familiari mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali sociosanitari.
Art. 4
(Soggetti attuatori)
1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) le Aziende per i servizi sanitari e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in età adulta e in età evolutiva;
c) le istituzioni scolastiche;
d) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.
Art. 5
(Competenze della Regione)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:
a) garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;
b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'articolo 8;
c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;
d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.
2. La Regione, per il tramite delle Aziende per i servizi sanitari, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:
a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;
b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;
c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;
d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;
e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;
f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;
g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.
3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione del marchio regionale "Slot-Free-FVG", da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite:
a) le caratteristiche ideografiche del marchio;
b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
c) le modalità d'uso del marchio.
5. Il marchio di cui al comma 3 è altresì rilasciato dalla Regione ai Comuni sul cui territorio non siano presenti apparecchi per il gioco lecito.
6. Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, la Regione considera titolo di preferenza l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito, attestata dall'esposizione del marchio di cui al comma 3.
7. La legge finanziaria regionale può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (lRAP) a favore delle attività che conseguono il marchio di cui al comma 3.
8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.
Art. 6
(Competenze dei Comuni)
1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, non è consentito l'insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1è adottata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.
5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende per i servizi sanitari, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la prevenzione e il contrasto al GAP.
6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.
7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'articolo 5, comma 3.
8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012 .
9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali di cui al comma 1.
Art. 7
(Competenze delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano attività di monitoraggio, prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome da GAP.
2. Le Aziende per i servizi sanitari collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione di azioni dirette alla prevenzione primaria e secondaria del rischio di GAP. Le azioni di prevenzione possono prevedere in particolare interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.
3. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.
4. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.
Art. 8
(Tavolo tecnico regionale GAP)
1. La Regione assicura, attraverso il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico, presso l'Osservatorio regionale sulle dipendenze, le seguenti funzioni:
a) studio e monitoraggio del GAP in ambito regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, per la raccolta delle esperienze e l'individuazione di buone prassi, in vista sia di campagne informative e di sensibilizzazione sia della elaborazione di protocolli diagnostico terapeutici applicativi, anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale;
b) informazione alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
c) formulazione di proposte e pareri alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali e agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione, del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco.
2. Il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico è composto da rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 4 ed è nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, che ne determina altresì la durata.
3. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
Art. 9
(Sanzioni amministrative)
1. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
2. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 6, comma 8, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro.
3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spettano al Comune territorialmente competente. I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento dei Piani di zona per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di contrasto, trattamento e prevenzione della dipendenza da gioco. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa, integrata dagli esiti delle attività di monitoraggio previste, che documenta tra i vari aspetti:
a) l'andamento della diffusione delle sale da gioco e dei locali con apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente;
b) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;
c) il grado di diffusione del marchio Slot-Free-FVG e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono;
d) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.
2. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.
3. Le relazioni previste ai commi 1 e 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già previsti nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari per le attività di prevenzione, a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.