Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;
Considerato quanto segue:
1. La ludopatia è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità;
2. A livello regionale il crescente numero di persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze per essere curate nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico ha indotto a prevedere specifici interventi nell'ambito della programmazione socio-sanitaria già a partire dalla fine degli anni novanta;
3. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione delle sale da gioco, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;
4. Con la presente legge la Regione assume un complesso di misure e iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;
5. Si ritiene opportuno prevedere incentivi per la rimozione degli apparecchi per il gioco lecito e per il sostegno ai progetti del terzo settore volti al reinserimento sociale di persone affette da ludopatia;
6. E' istituito un osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco con finalità di monitoraggio, consulenza e proposta.
Approva la presente legge
Art. 1
Finalità
1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
c) spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati;
d) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931.
Art. 3
Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. L'Osservatorio ha il compito di:
a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;
b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;
c) formulare proposte per l'organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l'adozione di un numero verde e di un sito web d'informazione;
d) promuovere, ai sensi dell'articolo 8, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco.
3. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
a) l'assessore regionale alla salute o suo delegato;
b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato;
c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato;
d) tre consiglieri regionali;
e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;
h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.
4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
5. Il Presidente dell'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).
6. Per l'esercizio dei suoi compiti, l'Osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorità di pubblica sicurezza, nonché con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale.
7. Il funzionamento dell'Osservatorio è definito dal regolamento di cui all'articolo 15.
Art. 4
Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco
1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
Art. 5
Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .
Art. 6
Obblighi dei gestori
1. In conformità all'articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012 , i gestori di sale da gioco e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato:
a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;
b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;
c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012 , idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.
3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio.
Art. 7
Formazione
1. Le aziende USL promuovono, in raccordo con i comuni del rispettivo ambito territoriale, corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché all'attivazione della rete di sostegno.
Art. 8
Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.
2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare:
a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;
b) a favorire e stimolare un approccio misurato al gioco;
c) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
d) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line;
e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo ''No Slot'' di cui all'articolo 12.
Art. 9
Sostegno al terzo settore
1. La Regione sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco.
2. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.
Art. 10
Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito
1. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito.
Art. 11
Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,1 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
Art. 12
Logo identificativo ''No Slot''
1. Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo ''No Slot''.
2. Il regolamento di cui all'articolo 15, disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo ''No Slot'', nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso del logo.
Art. 13
Controllo
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti di cui all'articolo 4, sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati le sale da gioco e gli spazi per il gioco.
Art. 14
Sanzioni
1. Coloro che non osservano i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012 .
Art. 15
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:
a) il funzionamento dell'Osservatorio;
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi;
c) le modalità di approvazione del logo identificativo ''No Slot'' nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso.
2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Disposizioni finali
1. I divieti di cui all'articolo 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio.