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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto, 7 novembre 2013, n. 27
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla lr 25.11.2011 n 26
 
TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea'', con la presente legge detta norme volte ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

TITOLO II
Adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 2
Oggetto.

1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Titolo, adegua la propria legislazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 ''Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante ''Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno''''.

CAPO I
Disposizioni in materia di commercio

Art. 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 14'' sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''dichiarazione di inizio attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'' e successive modificazioni, di seguito denominata SCIA''.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è inserito il seguente:
Omissis (1)
4. All'alinea del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni le parole: ''assoggettata alla autorizzazione di cui all'articolo 8'' sono sostituite dalle seguenti: ''assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis''.

Art. 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Le lettere m) e n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , sono abrogate.

Art. 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (2)

Art. 6
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (3)
2. Il comma 2 dell'articolo 8 articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (4)
3. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2''.

Art. 7
Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è inserito il seguente:
Omissis (5)

Art. 8
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990'' sono sostituite dalla seguente: ''SCIA''.
2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è abrogata.
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''2. Omissis (6)
4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:''.
5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituita dalla seguente:
Omissis (7)
6. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è inserita la seguente:
''a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4, comma 2, ove previsti;''.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è inserito il seguente:
Omissis (8)
8. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''nella dichiarazione di inizio attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella SCIA''.

Art. 9
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituita dalla seguente:
Omissis (9)
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (10)
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (11)
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (12)
5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (13)

Art. 10
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (14)
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è abrogato.

Art. 11
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: ''alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis''.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (15)
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , sono inseriti i seguenti:
Omissis (16)

Art. 12
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. L'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (17)

Art. 13
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. L'articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:
Omissis (18)

Art. 14
Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. L'articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è abrogato.

Art. 15
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (19) ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (20)
3. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , la parola: ''e'' è sostituita dalla seguente: ''o''.

Art. 16
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è abrogata.

Art. 17
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 ''Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'' e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , è sostituito dal seguente:
Omissis (21)

CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato

Art. 18
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 ''Disciplina dell'attività di estetista'' e successive modificazioni.

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 , è aggiunto il seguente periodo:
Omissis (22)

Art. 19
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 ''Disciplina dell'attività di acconciatore'' e successive modificazioni.

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 , è aggiunto il seguente periodo:
Omissis (23)

Art. 20
Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 ''Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)''.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 , è aggiunto il seguente:
Omissis (24)

TITOLO III
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Art. 21
Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ''Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE'' e successive modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 ''Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia'', promuove il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012 ''Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome''.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Art. 22
Principi e criteri direttivi.

1. La Giunta regionale nell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'' e successive modificazioni;
b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;
c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ''Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'' e successive modificazioni e dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 ''Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'';
d) prevedere che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;
e) prevedere che l'autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;
f) prevedere che l'autorizzazione unica, che deve contenere anche l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell'impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;
g) disporre con l'autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l'impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 ''Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili'';
h) disciplinare l'impegno del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
i) disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;
j) disciplinare i tempi per l'attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;
k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.
2. L'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011''.
3. La disciplina del regolamento di cui all'articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l'applicazione della nuova disciplina.
4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi rilasciati per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di propria competenza nonché copia dei provvedimenti di diniego.

Art. 23
Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 ''Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto'';
b) la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 ''Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili'';
c) l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ''Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'' e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici''.

TITOLO IV
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''

Art. 24
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , le parole: ''alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale''.

Art. 25
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , la parola: ''comunitarie'' è sostituita dalla seguente: ''europee''.

Art. 26
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , la parola: ''comunitari'' è soppressa.

Art. 27
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , dopo le parole: ''è trasmessa'' sono inserite le seguenti: ''immediatamente per posta certificata'' e la parola ''comunitarie'' è sostituita dalla seguente: ''europee''.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , è aggiunto il seguente:
Omissis (25)

Art. 28
Modifica all'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 alla fine del primo periodo è inserito il seguente:
Omissis (26)

Art. 29
Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , è inserito il seguente:
Omissis (27)

Art. 30
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , dopo le parole: ''Comitato tecnico'' sono inserite le parole: ''di valutazione'' e la parola: ''comunitari'' è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , la parola: ''comunitari'' è soppressa.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , le parole: ''tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei''.

Art. 31
Modifica all'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , dopo le parole: ''le specifiche attribuzioni'' sono aggiunte le seguenti: ''ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente''.

Art. 32
Modifica all'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ''Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea''.

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 dopo le parole: ''adesione all'Unione,'' sono inserite le seguenti: ''garantendone il trattamento complessivo in godimento,''.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 33
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Note

(1) Testo riportato al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 .
(2) Testo riportato all'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 .
(3) Testo riportato al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 .
(4) Testo riportato al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 .
(5) Testo riportato dopo l'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(6) Testo riportato al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(7) Testo riportato alla lettera a) comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(8) Testo riportato dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 .
(9) Testo riportato alla rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 .
(10) Testo riportato al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(11) Testo riportato al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(12) Testo riportato al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(13) Testo riportato al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(14) Testo riportato al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(15) Testo riportato al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(16) Testo riportato dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(17) Testo riportato all'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(18) Testo riportato all'articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(19) Testo riportato al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(20) Testo riportato al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(21) Testo riportato al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(22) Testo riportato alla fine del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29
(23) Testo riportato alla fine del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28
(24) Testo riportato dopo il comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24
(25) Testo riportato dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
(26) Testo riportato dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
(27) Testo riportato dopo l'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26


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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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