Bollettino Ufficiale n. 24 del 09/07/2014
Articolo 1
Abrogazione
1. L'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 30 aprile 2014 ''Legge di stabilità regionale 2014'' è abrogato.
Articolo 2
Disposizioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. è incrementata al valore massimo consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per i seguenti settori di attività:
a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50;
b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 06.1, 06.2, 09.1, 09.9, 19.1, 19.2.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.