Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014
Art. 1.
(Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica))
1. Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende espresso, disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale di cui al comma 1.
3. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.
Art. 2.
(Relazione della Giunta)
1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.