(B.U. 3 dicembre 2013, n. 49)
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89)
1. L'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, concernente gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilità, come individuate dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo per il costo della persona occupata può essere concesso in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, per il periodo di occupazione del lavoratore, sino all'80 per cento dei costi salariali.
2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono essere, inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80 per cento i costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilità.
3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono attività economica sul mercato o che svolgono attività meramente locali, non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le medesime intensità. Nel caso in cui la cooperativa svolga anche attività economica o di natura non meramente locale, i contributi di cui al presente comma sono concessi per i costi riferiti alle sole attività non aventi rilevanza economica o di natura meramente locale, a condizione che il socio o il lavoratore disabile sia impiegato in tali attività. Il beneficio deve essere iscritto in apposita contabilità separata rispetto a quella concernente l'attività avente rilevanza economica o non meramente locale eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria.
4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".
Art. 2
(Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 89/1983)
1. L'articolo 3 della l.r. 89/1983 è abrogato.
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
1. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 89/1983, come sostituito dall'articolo 1, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 89/1983, come sostituito dall'articolo 1, si applicano alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2013. A tal fine, le cooperative interessate sono tenute ad integrare la domanda eventualmente già presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base delle disposizioni ivi stabilite.
Art. 4
(Disposizione finale)
1. Le parole "portatori di handicaps", "cittadini portatori di handicaps", "soggetti portatori di handicaps", "lavoratori portatori di handicaps", "cittadini handicappati", "persone portatrici di handicaps", nonché le parole "portatore di handicap" e "soggetto portatore di handicap", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1981 e nella l.r. 89/1983, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "persone con disabilità" o "persona con disabilità", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
2. Al comma primo dell'articolo 4 della l.r. 54/1981, le parole "non portatore di handicap" sono sostituite dalle parole "non disabile".