IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 18 giugno 2004, ove all'art. 1 attribuisce al Corpo delle capitanerie di porto compiti in materia di sicurezza marittima di cui al capitolo XI-2 SOLAS ed al codice ISPS, nonche' quelli dell'Autorita' competente per la sicurezza e punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004, sono attribuiti al Corpo delle capitaneria di porto;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle nazioni unite. Misure urgenti antipirateria;
Visto il decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, con il quale si determinano le modalita' attuative dell'art. 5, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre 2011 recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali puo' essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);
Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla liberta' di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto;
Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry»;
Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1405/rev.2, del 25 maggio 2012, emanata dall'IMO ed avente ad oggetto: «Revised interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»;
Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1406/rev. 2, del 25 maggio 2012 emanata dall'IMO avente ad oggetto: «Revised interim recommendations for flag states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»;
Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilita' dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali, come individuate con il decreto 1° settembre 2011 del Ministro della difesa;
Ritenuto necessario stabilire le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° reparto - Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative all'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) ed all'impiego delle guardie giurate, come individuate dal Decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, a bordo delle unita' di bandiera nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali, a rischio pirateria, come individuati dal decreto del Ministero della difesa, in data 1° settembre 2011 e successivi emendamenti.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato:
a) amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - 6° reparto Sicurezza della navigazione;
b) autorita' marittime: gli uffici locali di cui all'art. 16 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
c) convenzione SOLAS 74: convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni;
d) company: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal codice ISM;
e) armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave;
f) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;
g) organismo affidato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;
h) ente tecnico: cosi' come definito dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616;
i) codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;
j) codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata;
k) codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei governi contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, cosi' come emendato e per quanto applicabile;
l) Nuclei militari di protezione (NMP): il personale militare di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
m) Guardie giurate - Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP): il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
n) istituto di vigilanza privata - Privately Maritime Security Company (PMSC): istituto di vigilanza privata di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, autorizzato ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
o) SSP: come definito dalla regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities).
Art. 3
Nucleo militare di protezione e Guardie giurate
1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione e le Guardie giurate che imbarcano a bordo delle unita' di cui all'art. 1 del presente decreto, assumono la qualita' di «personale diverso dall'equipaggio e dai passeggeri» («other persons»), come individuato nella regola 2 (e) (i) del capitolo I della Convenzione SOLAS 74.
2. A tale scopo il comandante della nave redige, prima dell'imbarco del predetto personale, un'apposita lista contenente le generalita' dei singoli componenti il Nucleo militare di protezione con la qualifica di Personale governativo militare (Government Military Personnel) ovvero con le generalita' delle guardie giurate con la qualifica di Personale di sicurezza privato di protezione (Privately Contracted Armed Security Personnel).
Art. 4
Locale deposito munizioni
1. Le unita' che richiedono l'imbarco del Nucleo militare di protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «esplosivi» di cui al codice IMDG.
Il locale per il deposito e trasporto di munizioni e' dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'organismo autorizzato della nave.
Le unita' di cui all'art. 1, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'ente tecnico.
L'idoneita' e conformita' del locale e' dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/enti preposti.
2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si rinvia altresi' a quanto previsto nel decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e munizioni.
Art. 5
Valutazione rischi che riguardano la nave, il personale e relative
contromisure
1. La valutazione dei rischi connessa con l'imbarco, a bordo delle unita' del munizionamento in possesso del personale di cui all'art. 1, e' sviluppata dalla Company per ogni singola nave, ai sensi della vigente normativa in materia. La stessa e' altresi' eseguita conformemente alla «procedura standard» sviluppata dalla Company in aderenza alle previsioni contenute nella risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008 ed MSC 1/Circ. 1405/rev. 2 del 25 maggio 2012 e successive modifiche.
2. Qualora dalla valutazione dei rischi eseguita si rende necessario apportare modifiche sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure ISM, e' indispensabile acquisire una nuova conformita' del manuale ISM. L'avvenuta valutazione e' riportata sia nel manuale ISM che nelle procedure.
Art. 6
Misure di sicurezza marittima
1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo delle unita', del personale di cui all'art. 1, per cio' che attiene la sicurezza marittima, e' condotta attraverso l'uso di apposite procedure e misure aggiuntive da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Le revisioni al SSP di cui al comma 1 sono presentate per l'approvazione del capo del Compartimento marittimo competente, ai sensi della normativa vigente in materia, alla prima favorevole occasione e comunque non oltre la data della prima visita periodica o di rinnovo dell'ISSC.
Art. 7
Dotazioni di salvataggio
1. L'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate a bordo delle unita', di cui all'art. 1, avviene nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unita'.
2. E' facolta' dell'amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni e limitatamente al solo impiego dei Nuclei militari di protezione, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla regola 5 del capitolo I ed, in analogia alle previsioni della regola 21.1.1.1 del capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.
Art. 8
Training e familiarizzazione
Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione e le Guardie giurate ricevono, all'imbarco, una adeguata familiarizzazione che includa, almeno i seguenti argomenti:
protocollo delle comunicazioni di routine;
caratteristiche specifiche dell'unita' e pericolosita' intrinseche;
dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.
Deve partecipare, altresi', entro 24 ore dalla partenza, almeno ad una esercitazione di abbandono nave.
Art. 9
Assicurazione
La copertura assicurativa e' conforme alla normativa vigente in materia ed in linea con i contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2.
Art. 10
Comando e controllo
La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che il comando e la struttura di controllo che coinvolge l'operatore commerciale, il comandante, l'equipaggio ed il team leader del nucleo sia chiaramente definito e documentato.
A tal proposito, nella predisposizione della documentazione e procedure necessarie, devono essere utilizzati i contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2.
Art. 11
Controllo delle armi ed uso della forza
La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che il controllo delle armi a bordo dal momento dell'imbarco fino allo sbarco e l'eventuale uso della forza avvenga secondo le norme nazionali vigenti nonche', se non in contrasto, in applicazione dei contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.11-5.12 , 5.13-5.15).
Art. 12
Rapportazione e registrazione
La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che:
il comandante della nave sia edotto sull'obbligo di registrare gli eventi ed ogni circostanza relativa alla presenza a bordo dei nuclei secondo le modalita' previste dal Codice della navigazione, dalla normativa di settore e di quanto espressamente previsto dalla MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.16-5.17);
in caso di incidente, il capo nucleo delle Guardie giurate sia edotto sull'obbligo di redigere un rapporto completo supportato - per quanto possibile - da materiale fotografico e/o video (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, punti 2 5.16-5.18);
il team, al termine di ogni turno di servizio, rediga un rapporto dettagliato dell'attivita' esperite (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, punto 5.15);
il comandante della nave dichiari alle autorita' militari l'intenzione di transitare o il transito nell'area a rischio con a bordo le Guardie giurate.
Art. 13
Dichiarazione di conformita'
L'armatore o la company che intende procedere all'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate inoltra all'amministrazione una dichiarazione di conformita' al presente decreto, come da facsimile allegato, almeno 96 (novantasei) ore prima dell'imbarco.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, se ritenuto necessario, sara' soggetto a revisione entro 6 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta salva l'eventuale emanazione di nuove e piu' stringenti norme di settore in campo internazionale, comunitario e nazionale.
2. Il decreto dirigenziale n. 963 del 7 ottobre 2011 e' abrogato.
Roma, 3 aprile 2013
Il comandante generale
Cacioppo