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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo, 18 dicembre 2013, n. 48
Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 167/8 del 3 dicembre 2013, pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socioculturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per favorire nelle nuove generazioni:
a) la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;
b) la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;
c) l'interesse per l'ambiente rurale e i suoi valori culturali;
d) un più corretto stile alimentare e di vita.
2. Le attività di cui al comma 1 rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiché l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la società consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

CAPO II
FATTORIE DIDATTICHE

Art. 2
Definizione attività delle fattorie didattiche

1. Sono attività delle fattorie didattiche: le attività di educazione e didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali, l'accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali, le attività ricreative e culturali.
2. Le fattorie didattiche propongono e realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi in azienda, di uno o più giorni, per le finalità di cui al comma 1.
3. L'attività didattica può essere implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di partecipare attivamente al processo produttivo aziendale con un'offerta diversificata di attività.
4. L'offerta didattica della fattoria è coerente con l'orientamento produttivo aziendale.
5. I principali destinatari delle attività di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o in gruppi organizzati.
6. Le fattorie didattiche, durante il periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.
7. I percorsi formativi hanno per oggetto i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'alimentazione e della ruralità in coerenza con l'orientamento produttivo dell'azienda agricola.
8. Le fattorie didattiche, durante tutto l'anno, possono altresì organizzare per gli anziani attività didattiche per uno o più giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni, le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

Art. 3
Esercizio dell'attività, connessione e prevalenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attività agricole, le attività didattiche.
2. L'attività di fattoria didattica è svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230- bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
3. Le attività di cui al comma 1, dell'articolo 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. Il principio della connessione tra le due attività viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l'attività agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a quella didattica. I criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 4
Requisiti soggettivi

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 20.
3. La quota di partecipazione ai corsi di formazione è determinata dalla Giunta regionale ed è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.
4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

Art. 5
Requisiti strutturali

1. Le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ospitalità e di sicurezza.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Art. 6
Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

1. Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
2. Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali agricole.
3. L'iscrizione all'elenco consente alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.
4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 sono definite le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.
5. Le aziende agrituristiche regolarmente abilitate già inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" istituito dall'ex ARSSA sono iscritte nell'Elenco regionale se posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7
Segnalazione certificata di inizio attività di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, che intendono esercitare l'attività di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.
3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 gennaio 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
4. Alla Scia sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica previsti dalla presente legge, nonché dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6, secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8
Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche, iscritte nell'elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
2. Il simbolo distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.
3. La Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale istituisce la "Rete delle fattorie didattiche abruzzesi" per favorire:
a) la promozione delle attività didattiche;
b) lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste e le istituzioni competenti;
c) l'applicazione di processi sostenibili.

Art. 9
Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, previa consultazione delle OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operatività su tutto il territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

Art. 10
Osservatorio regionale dell'attività didattica, culturale e ricreativa

1. Al fine di garantire un costante monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attività rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettività, presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche che svolgono attività didattiche, culturali e ricreative.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna Organizzazione Professionale Agricola di cui all'articolo 9, comma 1.
3. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'attività delle fattorie didattiche non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

Art. 11
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 è svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.
2. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 12
Sospensione e revoca dell'attività

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.
3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6;
b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

Art. 13
Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque utilizza impropriamente il simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00.
3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 2 sono introitati alla unità previsionali di base (UPB) 03.05.001 - Cap 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 14
Finanziamenti

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l'attività di fattoria didattica, anche ai fini dell'adeguamento degli edifici rurali esistenti e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 20 e tenendo conto del programma regionale di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.
4. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge soggetti a notifica è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

CAPO III
FATTORIE AGRINIDO

Art. 15
Definizione attività di agrinido

1. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola, singola o associata, di cui all'articolo 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.
2. L'agrinido è organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L'agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla l.r. 76/2000.
3. L'azienda agricola per poter esercitare l'attività di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

Art. 16
Finanziamenti

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agrinido possono richiedere finanziamenti ai sensi della l.r. 76/2000 e della l.r. 2/2005 in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

CAPO IV
FATTORIE AGRIASILO

Art. 17
Definizione attività di agriasilo

1. L'azienda agricola di cui all'articolo 3, comma 2, può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

CAPO V
AGRITATA

Art. 18
Definizione attività di agritata

1. La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla l.r. 76/2000 definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attività di agritata è svolta all'interno di un'impresa agricola, di cui all'articolo 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 e dall'articolo 18.

Art. 20
Regolamento

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge ad eccezione dell'articolo 18.

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


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