Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Direttive - Governo

Indietro
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012
Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace. (G.U. n. 220 del 20 settembre 2012)
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace»;
Ravvisata l'opportunita' di fissare i principi cui deve essere informata l'attivita' di tutte le amministrazioni pubbliche e degli organismi privati interessati, circa l'indicazione del luogo di nascita su certificati e documenti rilasciati con particolare riferimento alle persone nate nei Comuni italiani ceduti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975;

E m a n a la seguente direttiva:

1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati
in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», stabilisce: «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni gia' sotto la sovranita' italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del Trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.».
2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve esserestoricizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» sie' verificato. Tale principio desumibile dall'ordinamento anagrafico - e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell'interno, tra le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 - non ha trovato, tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che non sono in grado di riconoscere come gia' italiani i Comuni insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli atti internazionali citati.
3. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, entrato in vigore il 16 settembre 1947 (allegato A), nonche' dei Comuni compresi nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977 (allegato B), con la specificazione delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali.
4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovra' contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranita' italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
5. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, costituisce valido strumento di ausilio il servizio on-line di verifica del codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti verificata la validita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro delle finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, nonche' del decreto legge gia' citato, deve essere accettato da amministrazioni e soggetti pubblici e privati nella trattazione dei propri procedimenti e nelle proprie applicazioni informatiche.
6. Costituendo quanto contenuto nella presente direttiva adempimento inderogabile di prescrizioni di legge, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto da parte del personale ogni qual volta si proceda al rilascio della documentazione di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 54 e le violazioni sono valutate nell'ambito della responsabilita' isciplinare.
7. Le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 54 del 1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la quale il Ministero dell'interno assicurera' la necessaria collaborazione.
Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269


Parte di provvedimento in formato grafico



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >