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NORMATIVA
Normativa nazionale - Deliberazioni - Tutela dei diritti fondamentali

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Deliberazione n. 3 del Garante per la Protezione dei Dati Personali 16 febbraio 2006
Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la deliberazione del 10 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h);
Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;
Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che é successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ha riproposto le previsioni normative relative sia al predetto codice di deontologia e di buona condotta (art. 135), sia ai compiti del Garante di: a) promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;
Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 135, dopo la pausa dei medesimi lavori che si é registrata nel periodo antecedente e successivo all'entrata in vigore del Codice del 2003;
Considerato che pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la necessità di verificare eventuali novità intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di rappresentatività (art. 12 del Codice);
Rilevata l'esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo 2006, eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito - o altre circostanze utili - rilevanti ai fini della rappresentatività (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell'eventuale mancata comunicazione all'Autorità in adesione all'invito formulato con la predetta deliberazione del 10 febbraio 2000);
Ritenuta l'opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Tutto ciò premesso


il Garante

nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 135 del Codice, invita tutti i rappresentanti delle categorie interessate, aventi titolo a partecipare, in base al principio di rappresentatività (art. 12 del Codice), all'adozione del medesimo codice, a dare comunicazione a questa Autorità di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito - o altre circostanze utili - rilevanti ai fini della rappresentatività.
La comunicazione dovrà essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
Roma, entro il 31 marzo 2006 (n. fax 06.69677785;
e-mail: codiceforense@garanteprivacy.it).
Roma, 16 febbraio 2006
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Chiaravallotti
Il segretario generale: Buttarelli



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