LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
- che l’art. 6 della L.R. 22.12.2004, n. 16, stabilisce al comma 1 che “per garantire lo sviluppo ordinato e omogeneo dei processi di, pianificazione territoriale e urbanistica la Regione adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate”;
- che con delibera n. 286 del 25.02.2005 la Giunta Regionale ha integrato le Linee guida per la pianificazione territoriale regionale di cui alla precedente delibera n. 4459 del 30.09.2002, attribuendo alle stesse il valore di primo atto di coordinamento tecnico e di direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in attuazione del predetto art. 6;
- che con delibera n. 287 del 25.02.2005 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di Ptr, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 16/04;
CONSIDERATO:
- che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 16/04, sono pervenute all’Assessorato Governo del Territorio numerose richieste di chiarimenti circa l’interpretazione della nuova normativa, soprattutto in relazione alle disposizioni transitorie ivi contenute;
- che al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni della L.R. 16/04, nonchè di facilitare la adozione, da parte delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni della Regione, dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario fornire ulteriori indirizzi finalizzati alla coerente ed omogenea applicazione delle disposizioni dettate dalla medesima legge;
- che con decreto del Coordinatore dell’Area 16 n. 145 del 04.04.2005, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 309 del 04.03.2003 si è provveduto alla costituzione del Comitato Interdisciplinare per la valutazione e l’approfondimento e la risoluzione delle complesse problematiche connesse all’applicazione della L.R. 22.12.2004 n. 16;
- che in data 14.04.2005 sono stati sottoposti detti indirizzi al costituito Comitato interdisciplinare ed approvati nella successiva riunione del 21.04.05; - che tali indirizzi sono contenuti nell’allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; PROPONE, e la Giunta, in conformità,
a VOTI UNANIMI
DELIBERA
sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente trascritto: - di approvare le: “Ulteriori direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di governo del territorio, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22.12.2004, n. 16 - Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04”, che si allegano al presente atto per farne parte integrante; - di inviare il presente atto ai Settori Urbanistica, Tutela BB.PP.AA. e CC., Politica del Territorio,Edilizia Pubblica Abitativa, Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, per il seguito di competenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione con l’allegato. Il Segretario Il Presidente Brancati Bassolino
Allegato
Ulteriori direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di governo del territorio,ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22.12.2004, n. 16 – Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04
1. Equipollenza del Puc rispetto al P.R.G.
Nel regime delineato dalla L.R. 16/04 il Puc costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune (art. 23, comma 1). Sotto il profilo funzionale, dunque, il Puc ed il P.R.G. sono da considerarsi tra loro equipollenti, fatte salve le differenze introdotte dalla legge regionale, con particolare riferimento: – alla distinzione tra il Puc (art. 23) e gli atti di programmazione degli interventi (art. 25); - alla precisazione dei criteri che ispirano il contenuto strutturale del Puc (ad esempio: l’individuazione degli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e degli indirizzi per l’attuazione degli stessi, la promozione dell’architettura contemporanea e della qualità dell’edilizia pubblica e privata, la perimetrazione degli insediamenti abusivi oggetto di sanatoria cd. straordinaria ai fini della loro riqualificazione, etc.); - alla diversa natura delle norme tecniche di attuazione allegate al Puc, che disciplinano un ambito più ampio di quello individuato per il P.R.G. dalla normativa previgente, e riferito, tra l’altro, al recupero,alla trasformazione ed alla sostituzione dell’edilizia esistente, al supporto delle attività produttive, al mantenimento ed allo sviluppo dell’attività agricola. Tale equipollenza, tuttavia, è limitata al solo periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore della L.R. 16/04 e l’entrata a regime del nuovo sistema di pianificazione dalla stessa introdotto, coincidente con la scadenza del termine ultimo assegnato ai Comuni per dotarsi del Puc (artt. 44 e 45), a seguito della quale verrà immediatamente attivato l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 39. Ne deriva che non può attribuirsi valenza di Puc ai P.R.G. adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04 (29.12.2004), se non limitatamente al predetto periodo transitorio; ciò è confermato dal fatto che anche i Comuni che abbiano adottato un P.R.G. prima di tale data sono comunque tenuti all’approvazione del Puc entro 3 anni dalla conclusione del procedimento di formazione del P.R.G. stesso (art. 45, comma 3).
2. Varianti ai P.R.G. vigenti.
L’art. 45 stabilisce, al comma 2, che le varianti dei P.R.G. già adottate prima del 29.12.2004 concludono il proprio procedimento di formazione secondo la disciplina previgente. Quanto alla possibilità di adottare varianti di P.R.G. a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale,invece, occorre osservare che quest’ultima non ha introdotto, sul punto, alcun divieto esplicito. Sul piano logico-sistematico, del resto, non avrebbe potuto essere diversamente, posto che se il legislatore regionale avesse consentito l’approvazione di varianti adottate prima del 29.12.2004, ed al contempo vietato l’adozione delle stesse varianti successivamente a tale data, avrebbe operato un’illogica ed inammissibile disparità di trattamento derivante unicamente dall’introduzione della nuova normativa. D’altro canto, la L.R. 16/04 non preclude l’approvazione, nel periodo transitorio, di varianti cd. specifiche(e correlate all’approvazione di accordi di programma o derivanti dalle procedure attivate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98); il che conferma, a maggior ragione, che l’adozione di varianti cd. ordinarie di P.R.G. deve ritenersi consentita. L’interpretazione fornita in precedenza, oltre a ricevere conferma dal dato testuale della norma, è peraltro l’unica coerente con i principi costituzionali di rispetto delle autonomie locali e di garanzia delle attribuzioni pianificatorie dei Comuni nel governo del territorio. Al procedimento di formazione delle varianti cd. ordinarie, inoltre, non trova applicazione la normativa di cui alla L.R. 14/82 (riferita, ex art. 45, comma 2, alle sole varianti adottate prima dell’entrata in vigore della legge regionale), ma la diversa disciplina di cui all’art. 24 della L.R. 16/04, fermo restando l’obbligo di ciascun Comune di dotarsi di un nuovo Puc ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 44 e 45. Infatti, dopo l’approvazione della L.R. 16/04, la potestà pianificatoria dei Comuni va esercitata attraverso il modulo procedurale previsto dalla stessa legge regionale, e, quindi, in caso di variante, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 24, indipendentemente dal nomen iuris dello strumento urbanistico sul quale si va ad incidere. A fronte di tale obbligo, comunque, appare superflua l’adozione di varianti generali o di salvaguardia dei P.R.G. vigenti – i cui effetti sono riferiti, di norma, all’intero territorio comunale, ovvero a parti molto estese di quest’ultimo - essendo senz’altro più opportuno che i Comuni si dotino, in luogo delle varianti suddette, di un Puc.
In proposito si precisa che l’adozione del Puc non è subordinata alla preventiva approvazione del Ptr e del Ptcp, potendo ciascun Comune procedere immediatamente alla formazione del nuovo strumento urbanistico generale introdotto dalla L.R. 16/04; in tale ipotesi trova applicazione l’art. 44, comma 6, in base al quale, ferma restando la verifica di conformità rispetto alla normativa statale e regionale vigente,di cui all’art. 24, comma 4, la verifica di compatibilità dei Puc adottati, nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge regionale, è effettuata con riferimento agli strumenti di pianificazione sovra ordinati vigenti, ivi incluse le Linee guida per la pianificazione territoriale regionale.
3. Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi di cui agli artt. 5 del D.P.R. 447/98 e 12della L.R. 16/04.
Fermo restando quanto si dirà in seguito in ordine alla possibilità dei moduli procedimentali sopra rubricati di variare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ed agli effetti di tali varianti, la Regione partecipa alle conferenze di servizi all’uopo convocate:
a) nel caso in cui la stessa eserciti, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente, attività provvedimentale o funzioni consultive nel procedimento ordinario di approvazione degli interventi oggetto delle conferenze di servizi;
b) nel caso in cui i predetti interventi interessino un ambito sovra provinciale;
c) nel caso in cui la Regione sottoscriva l’accordo di programma ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04; d) nel caso in cui la Regione sia invitata dal responsabile unico del procedimento a fornire, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/04, supporto tecnico e consulenza ai fini della conclusione del procedimento stesso; in tal caso la partecipazione, senza diritto di voto, della Regione è facoltativa e non comporta l’assunzione di determinazioni e/o pareri in seno alla conferenza di servizi. Inoltre, si sottolinea che l’approvazione degli accordi di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale (art. 12, comma 11) – oltre a non presupporre necessariamente, come si è visto, la partecipazione della Regione al relativo procedimento - ha esclusivamente natura di atto integrativo dell’efficacia degli accordi medesimi, ed è correlato alla necessità che gli stessi siano inviati al Settore monitoraggio di cui all’art. 12, comma 15, affinchè quest’ultimo possa espletare le proprie attribuzioni. Nelle ipotesi di cui all’art. 12, comma 16, la Regione partecipa alle conferenze di servizi finalizzate alla stipula di accordi di programma mediante il Dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo previsto dalla stessa disposizione, o da un suo delegato, il quale esprime il parere di competenza della Regione sulla scorta dell’istruttoria svolta dallo stesso Settore, nelle materie di propria competenza, ovvero acquisendole risultanze istruttorie e i relativi atti di assenso degli altri Settori regionali, qualora coinvolti nel procedimento. In tale ultima ipotesi, gli altri Settori coinvolti sono tenuti ad inviare tempestivamente – e comunque nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 – gli atti di propria competenza al Settore Monitoraggio e Controllo degli accordi di programma, al fine di consentire a quest’ultimo di esprimere il parere della Regione in seno alla conferenza di servizi.
4. Partecipazione della Regione al procedimento di approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai sensi degli artt. 5 del D.P.R. 447/98, 19 del D.P.R. 327/01 e 12 della L.R. 16/04.
a) Nel previgente regime normativo, la partecipazione della Regione al procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche di cui sopra trovava origine nella necessità che la Regione esercitasse, in seno alle conferenze di servizi all’uopo convocate, il controllo di conformità previsto dal punto 5 del Titolo II dell’Allegato alla L.R. 14/82. A seguito dell’abrogazione delle disposizioni del medesimo punto 5 (art. 49), tuttavia, l’istituto del controllo di conformità è stato soppresso, ed è stata attribuita alla Provincia la competenza ad effettuare la verifica di compatibilità dei Puc e delle relative varianti (art. 24, comma 4): con la conseguenza che la Regione non è più competente ad intervenire alle conferenze di servizi preordinate all’approvazione di varianti urbanistiche. Resta ferma la competenza della Regione a partecipare alle conferenze di servizi convocate prima dell’entrata in vigore della L.R. 16/04, e non ancora concluse, in analogia a quanto disposto dall’art. 45, comma 2, per le varianti agli strumenti urbanistici adottati prima dell’entrata in vigore della legge regionale. In tale ultima ipotesi è, comunque, sempre fatta salva la facoltà dell’amministrazione procedente diriavviare il procedimento mediante la convocazione di una nuova conferenza di servizi, con la conseguente applicazione del nuovo regime delle competenze introdotto dalla L.R. 16/04, che esclude la partecipazione della Regione nei termini di cui innanzi.
b) Diverso è il caso delle conferenze di servizi che preludono all’approvazione di varianti destinate a produrre la modifica sia degli strumenti urbanistici comunali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale di competenza regionale o provinciale (Ptr, Ptcp, Piani A.S.I., Piani di Bacino, Piani territoriali dei Parchi, etc.). In proposito va anzitutto chiarito che l’art. 12, nel riferirsi a “variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e provinciali”, ha recepito un ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cons. St., sez. VI, sent. n. 25 del 5.01.2001) secondo cui l ’accordo di programma può determinare la variazione anche degli strumenti sovracomunali di tutela paesaggistica, quali i Piani paesistici ed i Piani urbanistici territoriali. Nell’ipotesi di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale, quindi, la Regione continua a presenziare alle conferenze di cui in oggetto, in quanto titolare, in via ordinaria, dell’esercizio di funzioni di amministrazione attiva connesse alla formazione e/o all’approvazione delle varianti medesime.
5. Regime transitorio per i Comuni dotati di Programma di Fabbricazione.
L’art. 44, commi 3 e 4, stabilisce che nei Comuni “sprovvisti di P.R.G.” si applicano, fino all’approvazione del Puc, i limiti di edificabilità sanciti dalla L.R. 17/82. Dal dato testuale della norma discende che i limiti di edificabilità anzidetti si applicano anche ai Comuni dotati di P.d.F., in quanto la stessa norma fa espresso riferimento ai P.R.G., e non utilizza, invece, la più generica espressione “strumenti urbanistici generali”. La ratio del dettato normativo corrisponde, invero, all’esigenza di incentivare i Comuni – primi fra tutti quelli dotati di P.d.F., nonostante l’obbligo loro imposto dalla L.R. 17/82 di dotarsi di P.R.G. – a procedere quanto prima all’adozione del nuovo strumento urbanistico generale costituito dal Puc. Nei Comuni dotati di P.d.F., quindi, si applicano:
a) i limiti di edificabilità di cui alla L.R. 17/82, fino all’approvazione del Puc;
b) le misure di salvaguardia di cui all’art. 10, tra l’adozione del Puc e la sua approvazione. Nei Comuni che, prima dell’entrata in vigore della L.R. 16/04, hanno adottato un P.R.G. (art. 44, comma 4), le misure di salvaguardia applicabili sono quelle di cui alla L. 1902/1952, ferma l’applicazione dei limiti di edificabilità di cui alla L.R. 17/82.
6. Limiti di edificabilità previsti dagli artt. 38 e 44.
Il rinvio operato ai limiti di edificabilità previsti dalla L.R. 17/82 va coordinato con le disposizioni di cuiall’art. 9 del D.P.R. 380/01, nel senso che si applicano i limiti sanciti dalla legislazione regionale laddove più restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale.
7. Strumenti urbanistici attuativi adottati prima della data di entrata in vigore della L.R. 16/04 –Varianti agli strumenti urbanistici attuativi vigenti.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali sono il Puc, i Pua ed il Ruec. A sua volta, l’art. 45, comma 1, stabilisce che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge, concludono il proprio iter di formazione nel rispetto della disciplina previgente. Ne discende che anche i piani urbanistici attuativi adottati alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04,in quanto ricompresi nell’elenco di cui all’art. 22, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina previgente. Il disposto normativo non impedisce, però, alle amministrazioni comunali che abbiano già avviato la procedura di formazione di un piano attuativo di proseguire nell’iter intrapreso, ovvero, in alternativa, di riavviare la procedura di approvazione del piano nel rispetto della disciplina di cui all’art. 27 della L.R.16/04. Al riguardo si precisa, infatti, che le amministrazioni comunali possono, fino alla scadenza dei termini fissati per l’adozione del Puc, procedere alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, in esecuzione delle previsioni dei P.R.G. vigenti, mediante il procedimento delineato dal medesimo art. 27. I Comuni dotati esclusivamente di P.d.F., per le considerazioni sopra esposte, non possono approvare strumenti attuativi, essendo tenuti preventivamente a dotarsi di Puc. Infine, non vi sono impedimenti per i Comuni già dotati di P.R.G. di adottare varianti agli strumenti urbanistici attuativi, secondo le disposizioni di cui all’art. 27, ferma restando la necessità che tali varianti siano conformi allo strumento urbanistico generale vigente. Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, non costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale, e dunque non sono soggette al procedimento di formazione di cui all’art. 24, comma 13:
a) la verifica della perimetrazione degli strumenti attuativi conseguente alla diversa scala di rappresentazione grafica dei piani medesimi; si tratta di un accertamento tecnico che trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui la diversità della scala di rappresentazione imponga di ridefinire graficamente l’ambito interessato dalla strumentazione esecutiva;
b) la precisazione dei tracciati viari; si tratta, anche in questo caso, di una semplice indicazione di maggior dettaglio all’interno del perimetro dei piani attuativi;
c) le modificazioni del perimetro degli strumenti attuativi rese necessarie da esigenze sopravvenute alla redazione degli strumenti urbanistici generali od attuativi (ritrovamenti archeologici, imposizione di nuovi vincoli, problematiche di natura geologica), oggettivamente riscontrabili e da motivare puntualmente in sede di adozione dello strumento attuativo o delle relative varianti;
d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, quali ad esempio la previsione di interventi di ristrutturazione edilizia in luogo del restauro e risanamento conservativo;
e) la diversa dislocazione, nel perimetro del piano attuativo, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico, senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi; tale ipotesi corrisponde all’esigenza di individuare una diversa ubicazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico, lasciando inalterate le volumetrie da realizzare ed i carichi urbanistici derivanti dall’esecuzione degli interventi medesimi. L’elencazione che precede ha natura tassativa, costituendo un’eccezione alla regola generale della necessità della preventiva approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale, ed è, come tale, di stretta interpretazione.
8. Piani comunali di settore.
Tra i piani di settore di cui all’art. 23, comma 9, rientrano tutti i piani disciplinanti specifici interessi ed attività coinvolgenti l’uso del territorio comunale, tra i quali rientrano, a mero titolo esemplificativo, i piani comunali di protezione civile, il programma urbano parcheggi, il piano urbano del traffico, il piano comunale del commercio, il piano di zonizzazione acustica, etc. 9. Varianti ai Regolamenti edilizi. L’art. 29 stabilisce, al comma 3, che il Regolamento edilizio urbanistico comunale è approvato, per la prima volta, contestualmente all’approvazione del Puc. Fino all’approvazione del Ruec, in analogia a quanto già detto per i P.R.G., è consentita l’approvazione di varianti ai Regolamenti edilizi vigenti, laddove l’amministrazione ne ravvisi la necessità e secondo il procedimento delineato dall’art. 29; anche in tale ipotesi, tuttavia, resta fermo l’obbligo di cui allo stesso comma 3 dell’ art. 29. 10. Forme di pubblicità da osservare nel procedimento di formazione degli Atti di programmazione degli interventi e del Ruec. Gli atti di programmazione degli interventi ed il Ruec seguono il procedimento di formazione disciplinato rispettivamente dall’art. 25 e dall’art. 29, nei quali sono già previste idonee e specifiche forme di pubblicità. Gli stessi, pertanto, non devono essere sottoposti alla fase di pubblicità prevista per il Puc.11. Pareri obbligatori in seno al procedimento di formazione del Puc e dei Pua. Tutti i pareri previsti dalla vigente legislazione e relativi al Puc o ai Pua (pareri dell’A.S.L., dell’Ente Parco, parere ex art. 15 della L.R. 9/83, etc.) vanno acquisiti prima dell’adozione dei medesimi strumenti urbanistici, e segnatamente:
a) per il Puc, tra l’approvazione della proposta di cui all’art. 24, comma 1, e la delibera di adozione del piano;
b) per i Pua, prima della delibera di cui all’art. 27, comma 2. Al fine di assicurare la celerità del rilascio dei pareri in questione, la Regione sottoscriverà, ai sensi dell’art. 4, comma 3, specifiche intese con gli Enti e le Autorità competenti.
12. Parere ex art. 15 della L.R. 9/83.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 5 della L.R. 14/82, le Sezioni Provinciali del C.T.R. non svolgono più la funzione consultiva di cui all’art. 15 della L.R. 9/83.
Si stabilisce, pertanto, che dette funzioni siano esercitate, anche in sede di conferenze di pianificazione e/o di servizi, dai Settori provinciali del Genio civile di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, in conformità all’art. 89 del D.P.R. 380/01. Restano efficaci i pareri già resi, prima dell’entrata in vigore della legge regionale, dalle Sezioni Provinciali del C.T.R. e relativi ai procedimenti non ancora conclusi. Allo stesso modo, resta salva la competenza del C.T.R. a rendere i medesimi pareri in seno alle conferenze di servizi convocate prima dell’entrata in vigore delle legge regionale. 13. Competenze di cui agli artt. 39 e 40 del D.P.R. 380/01. La L.R. 14/82, all’art. 6, delegava alle Giunte Provinciali le competenze di cui agli artt. 26 e 27 della L.1150/42 – confluiti nei vigenti artt. 40 e 39 del D.P.R. 380/01 – in tema, rispettivamente, di annullamento dei permessi di costruire e di repressione degli abusi edilizi non sanzionati dalle Autorità comunali. A seguito dell’abrogazione del predetto art. 6 della L.R. 14/82, quindi, le relative competenze sono state riassunte dalla Regione, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 10 della L.R. 10/04.
14. Accertamento di conformità dei Puc rispetto al P.U.T. dell’Area Sorrentino – Amalfitana e competenze di cui all’art. 5 della L.R. 35/87.
La L.R. 35/87 non è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 16/04, in quanto il P.U.T. dalla stessa introdotto sarà sostituito dai Ptcp delle Province di Napoli e Salerno, da approvare ai sensi dell’art. 20. Pertanto, fino all’entrata in vigore di tali Ptcp, la disciplina relativa all’accertamento di conformità dei Puc rispetto al P.U.T., ed all’esercizio delle competenze di cui all’art. 5 della L.R. 35/87 resta invariata.
15. Funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale.
L’art. 41, comma 2, stabilisce che nei Comuni sprovvisti di commissione edilizia le funzioni consultive di cui alla L.R. 10/82 sono svolte da un organo collegiale costituito dal responsabile del Settore comunale competente nella materia urbanistica e da 4 esperti nominati dal Consiglio comunale. La norma in esame non obbliga i Comuni sprovvisti di commissione edilizia ma dotati di commissione edilizia integrata ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni, che dovranno essere rispettate in sede di rinnovo di tale ultimo organo a seguito della scadenza dell’incarico conferito ai relativi componenti.
16. Sportelli urbanistici. L’attivazione degli sportelli urbanistici di cui all’art. 41 non è correlata alla preventiva approvazione dei Puc.
Pertanto i Comuni devono procedere immediatamente alla costituzione di tali sportelli, le cui funzioni,essendo finalizzate alla semplificazione procedimentale nei rapporti tra privati e P.A. nella materia urbanistico-edilizia, possono ricomprendere anche le attribuzioni previste dallo sportello unico per le attività produttive dall’art. 5 del D.P.R. 447/98.
17. Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici
.Fino all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, della delibera di cui all’art. 30, gli elaborati da allegare agli strumenti urbanistici disciplinati dalla legge regionale sono quelli individuati dalla vigente normativa statale e regionale, ed in particolare dalla L.R. 14/82, nella parte rimasta in vigore così come previsto dall’art. 49, comma 2