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Deliberazione della Camera dei Dedputati 25 settembre 2012
Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati.
 

All'articolo 14, al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'».
All'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che e' trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale».
All'articolo 15, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo e' determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici».
Dopo l'articolo 15-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 15-ter.
1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della societa' di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
4. Il controllo della conformita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi e' autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma e' accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresi' l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto».
Dopo l'articolo 153-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 153-quater. - 1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».

Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 24)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 22, di iniziativa dei deputati Colucci, Mazzocchi e Albonetti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 31 luglio e del 12 e 19 settembre 2012.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 2012;
riformulato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 25 settembre 2012 ed approvato in pari data dall'Assemblea.




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