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Deliberazione del Senato della Repubblica 21 novembre 2012
Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari.
 

Il Senato della Repubblica, il 21 novembre 2012, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1
1. All'articolo 15 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che e' trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. 11 regolamento e' pubblicato nel sito internet del Senato.
3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilita' del Gruppo; disciplina altresi' le modalita' e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 16.
3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento».


Art. 2
1. L'articolo 16 del Regolamento e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. (Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari).
1. Ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalita' di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.
2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' parlamentare e alle attivita' politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».


Art. 3
1. Nel Capo IV del Regolamento, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. (Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari).
1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizioannuale, entro i termini e secondo le modalita' stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilita' che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 16.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della societa' di revisione di cui al comma 2.
4. Ciascun Gruppo e' tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalita' stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.
5. Il controllo di conformita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.
6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato e' autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformita' di cui al comma 5.
7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresi' l'obbligo di restituire, secondo modalita' stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.
9. Con il regolamento di contabilita' di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresi' la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, non che' in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa.
10. La quota non spesa e restituita di cui al comma 9 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute».


Art. 4
1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e acquista efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.
Roma, 21 novembre 2012
Il Presidente: Schifani




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