IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degii Stati membri, dell'Accordo di Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali;
Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;
Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui al richiamato art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) dei Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto in particolare l'art. 1, commi da 13 a 17, della richiamata legge n. 147/2013, che ha destinato l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione ex legge 183/1987 per il finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di' Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010 e prevede che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, che non sono oggetto della presente delibera;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;
Vista la propria delibera 18 aprile 2014 n. 18 (G.U. n. 209/2014) di approvazione della proposta di Accordo di Partenariato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 da trasmettere alla Commissione europea per l'avvio del negoziato formale;
Vista la delibera adottata nell'odierna seduta di questo Comitato concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 2014;
Vista la nota n. 5316 del 24 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di coesione territoriale, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente la governance per l'impiego delle risorse stanziate dal citato art. 1 comma 13 della legge di stabilita' per il 2014 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, gia' prevista nell'Accordo di partenariato;
Vista la successiva nota n. 5827 del 15 dicembre 2014, con la quale lo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso la proposta aggiornata alla luce del parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 dicembre 2014, con gli emendamenti proposti in sede tecnica ed accolti dall'amministrazione proponente;
Vista infine la nota n. 493 del 27 gennaio 2015, con la quale, in esito alle richieste di chiarimento emerse nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 18 dicembre 2014 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di coesione territoriale ha fornito gli ulteriori elementi informativi sulla proposta;
Considerato che la nota rileva che una parte preponderante del territorio italiano e' caratterizzata da piccoli Comuni, lontani dai servizi essenziali (scuola, sanita' e mobilita'), che ha determinato tra l'altro grave caduta demografica, mancato sviluppo e degrado del capitale culturale e paesaggistico di tali aree;
Tenuto conto che la Strategia nazionale per le aree interne e' stata elaborata per fare fronte a quanto sopra descritto, con il fine di stimolare un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, attraverso l'incremento della domanda di lavoro e il miglior utilizzo del capitale territoriale;
Considerato che il citato art. 1 della legge di stabilita' 2014 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2 comma 203 lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Considerato che la detta norma prevede inoltre che, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento, siano presentati al CIPE i risultati degli interventi prototipi, al fine di valutare successivi rifinanziamenti della relativa autorizzazione di spesa;
Tenuto conto che l'Accordo di Partenariato dettaglia criteri e modalita' di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, prevedendo tra l'altro la costituzione di un Comitato tecnico Aree Interne (coordinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale-DPS, e composto da Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, Regione/Provincia autonoma interessata e, a seguito della sua costituzione, dall'Agenzia per la coesione territoriale);
Considerato che la citata legge di stabilita' per il 2014 prevede il coinvoigimento del CIPE nella valutazione dei risultati degli interventi pilota posti in essere, ai fini di successivi rifinanziamenti delle attivita' avviate;
Ritenuto pertanto opportuno che al citato Comitato tecnico aree interne partecipi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in quanto struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto al CIPE, nonche' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la odierna nota n. 422-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;
Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;
Delibera:
1. RIPARTO FINANZIARIO
Le risorse stanziate dalla legge di stabilita' per il 2014, pari a complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, sono ripartite a favore di interventi pilota in 23 aree progetto nell'ambito della Strategia nazionale per Io sviluppo delle aree interne del Paese citata in premessa. In particolare l'importo di 86,02 milioni di euro e' attribuito alle 23 aree-progetto in ragione di 3,74 milioni di euro ciascuna e l'importo di 3,98 milioni di euro e' attribuito alle attivita' di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo. 2. GOVERNANCE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE
Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1 sono approvati gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, come definita nell'Accordo di Partenariato di seguito descritti.
2.1 E' costituito il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con competenze sui processi di selezione delle aree, sulla definizione delle strategie d'area e sulla verifica del rispetto dei cronoprogrammi. Il Comitato e' inoltre composto da: Agenzia per la coesione territoriale, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dipartimento affari regionali, le autonomie e lo sport e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, Regione/Provincia autonoma interessata.
2.2 Il temine per la conclusione del processo di selezione delle 23 aree progetto e' fissato al 30 marzo 2015.
2.3 Il termine per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) attuativi della Strategia per la prima area progetto di ciascuna Regione o Provincia autonoma e' fissato al 30 settembre 2015. Alla stipula dell'Accordo parteciperanno l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonche' la regione o provincia Autonoma di riferimento ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale. La sottoscrizione dell'APQ sara' preceduta da un Atto Negoziale almeno fra la Regione o la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto.
L'APQ dovra' contenere, per ciascuna area progetto, l'indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell'area progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di stabilita' saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento.
2.4 In caso di mancato rispetto dei termini sopra fissati, il contributo potra' essere assegnato, sentito il Comitato tecnico aree interne, chiamato a valutare la gravita' del ritardo, a una diversa area-progetto. Il Comitato tecnico provvedera' in tal caso ad individuare l'area progetto che abbia completato l'istruttoria per l'inserimento in APQ all'interno della stessa Regione. In mancanza, si procedera' ad individuare l'area progetto di un'altra Regione rientrante nel novero di quelle candidabili secondo l'ordine di priorita' derivante dall'ordine cronologico di approvazione delle rispettive strategie d'area. 3. ASSISTENZA TECNICA
In ordine alle attivita' di assistenza tecnica e di rafforzamento ammnistrativo, per le quali il precedente punto 1 ha disposto uno stanziamento pari a 3,98 milioni di euro, le Amministrazioni di riferimento sono:
- in relazione alle attivita' di selezione delle aree e di programmazione generale e delle strategie d'area, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- in relazione all'attuazione e alla gestione degli Accordi di programma quadro, l'Agenzia per la coesione territoriale.
I citati soggetti garantiranno il necessario coordinamento nella definizione delle iniziative da assumere nell'impiego delle risorse dedicate allo scopo. 4. MODALITA' DI TRASFERIMENTO
Le risorse di cui al punto 1 saranno trasferite direttamente ai soggetti attuatori degli interventi finanziati, sulla base di apposita richiesta di assegnazione in favore di ciascuna area progetto con indicazione dell'Amministrazione centrale capofila per ciascun settore di riferimento degli interventi, trasmessa dall'Agenzia per la coesione territoriale al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE) che provvedera' a effettuare le erogazioni in favore degli interventi, sulla base di specifiche richieste formulate dalle stesse Amministrazioni centrali.
L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE apposita richiesta di assegnazione delle risorse da destinare in favore di ciascuna area progetto, con indicazione dell'Amministrazione centrale capofila per ciascun settore di riferimento degli interventi. Analoga richiesta e' trasmessa per l'assegnazione delle risorse destinate all'assistenza tecnica da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle rispettive competenze di cui al precedente art. 3.
A valere sulle risorse cosi assegnate, l'IGRUE provvedera' ad effettuare le erogazioni in favore degli interventi, sulla base di specifiche richieste formulate dalle Amministrazioni centrali capofila per il settore di riferimento dell'intervento stesso (Ministero della salute per gli interventi in materia di sanita', Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli interventi in materia di istruzione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi in materia di mobilita', Agenzia per la coesione territoriale e Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi di assistenza tecnica) con le seguenti modalita':
- erogazione di un'anticipazione, nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni;
- disposizioni di pagamenti intermedi sulla base dello stato di avanzamento delle attivita';
- pagamento del saldo finale, nella misura del 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento, a conclusione dell'intervento.
Le richieste di pagamento intermedio e di saldo presentate dalle Amministrazioni centrali capofila per il settore di riferimento devono contenere le seguenti specifiche attestazioni:
- che le spese sostenute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;
- che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa;
- che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;
- per le richieste di saldo finale, che l'intervento e' stato regolarmente completato.
Le singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.
La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti e' custodita dalle singole Amministrazioni titolari degli stessi e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.
Le Amministrazioni titolari assicurano, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarita' nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette Amministrazioni sono altresi' responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo. 5. MONITORAGGIO
Gli interventi saranno monitorati nella banca dati unitaria secondo le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive.
In linea con quanto disposto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferira' al CIPE sui risultati raggiunti, sulla base di una relazione annuale del Comitato tecnico aree interne da presentare entro il 15 settembre di ciascun anno.
Roma, 28 gennaio 2015
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di Presidente
Padoan
Il segretario
Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 818
(G.U. n. 91 del 20 aprile 2015)