IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96);
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;
Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilita' dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 - recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42 -, che all'art. 4 dispone, tra l'altro, che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti»;
Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita' 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto l'art. 1, comma 111, della predetta legge n. 147/2013 («Legge di stabilita' 2014») che autorizza, tra l'altro, per la finalita' della mitigazione del dissesto idrogeologico, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla spesa di 30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di euro per il 2015 e di 100.000.000 di euro per il 2016;
Visto l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 - 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione coordinata in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;
Visto l'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale e' disposto che i criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro stesso;
Visto il medesimo art. 7, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 133/2014, che, a partire dalla programmazione 2015, attribuisce ai Presidenti delle regioni il ruolo di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91/2014;
Visto l'art. 7, comma 8, del predetto decreto-legge n. 133/2014, che prevede l'assegnazione alle Regioni dell'ammontare complessivo di 110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del FSC 2007 - 2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (di seguito Struttura di missione) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita' 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Considerato in particolare che la lettera d) del richiamato art. 1, comma 703, della legge 190/2014, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l'Autorita' politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
Considerato che ai sensi della lettera i) del richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni di questo Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 23 marzo 2012 concernente gli obiettivi, i criteri e le modalita' di attivazione delle «Azioni di sistema Piano nazionale per il Sud» e «Azione di sistema Universita' e Ricerca» e in particolare l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale le modalita' di attuazione delle ulteriori Azioni di sistema previste dal CIPE finalizzate al conseguimento degli obiettivi e delle priorita' della delibera CIPE n. 1/2011 si uniformano a quelle previste dal decreto stesso e considerato che le richiamate Azioni di sistema trovano utile applicazione in ordine al rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni impegnate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente delibera;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n.78/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2015, n.15, recante «Disciplina dei compiti e delle attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015, in corso di registrazione, concernente i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' di attribuzione delle risorse agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, adottato ai sensi del richiamato art. 10, comma 11 del decreto legge n. 91/2014, sullo schema del quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 febbraio 2015;
Preso atto dei criteri contenuti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015, che tengono conto, in particolar modo, delle classi di priorita' indicate dalle regioni, validate dall'Autorita' di bacino e dalla Protezione civile regionale, del numero di persone e beni a rischio idrogeologico e della frequenza dell'evento in relazione ai tempi di ritorno;
Viste le delibere di questo Comitato sulla obbligatorieta' dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP);
Vista la nota USS_DELRIO 000991 del 18 febbraio 2015, con la quale il competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE, per il relativo esame, della proposta di assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree metropolitane e urbane, nelle more della definizione del Piano stralcio e dei Piani attuativi previsti dall'art. 1, comma 703 della legge n. 190/2014;
Considerato che alla suddetta nota del 18 febbraio 2015 e' allegata la relativa nota informativa per il CIPE predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, corredata da relativo schema di delibera, che quantifica in 550 milioni di euro il fabbisogno da soddisfare a valere sulla programmazione FSC 2014-2020, distinto in 450 milioni di euro da destinare ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e 100 milioni di euro ad attivita' di progettazione a sostegno del complessivo Piano nazionale degli interventi per il periodo 2015-2020;
Considerato che nella richiamata nota informativa per il CIPE e' posto in evidenza che l'insieme degli interventi di mitigazione del rischio riguardanti le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione, con un costo stimato di circa 1,2 miliardi di euro, costituisce parte del Piano operativo nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la cui definizione origina dalle proposte presentate dalle regioni, validate dalle Autorita' di bacino e dalle Protezioni civili regionali, per un costo stimato di 20,4 miliardi di euro;
Tenuto conto in particolare che la proposta in esame concerne interventi riguardanti le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione, caratterizzati da immediato avvio dei lavori, e che la stessa proposta sottolinea la necessita' di assicurare la realizzazione, quanto prima, di detti interventi;
Considerato che l'individuazione definitiva dei suddetti interventi sara' realizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Considerato inoltre che nella documentazione allegata alla nota informativa viene data evidenza ai seguenti elementi istruttori:
le richieste trasmesse dalle regioni attraverso la piattaforma «ReNDiS» dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), relative agli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico ammontano a 20,4 miliardi di euro che rappresenta il fabbisogno complessivo del periodo 2015 - 2020;
le risultanze da cui origina l'articolazione del Piano stralcio di cui alla proposta in esame derivano dall'attivita' istruttoria, di monitoraggio e di ricognizione dei fabbisogni sul territorio nazionale connessi al livello di rischio, con particolare riguardo alle aree metropolitane e alle aree urbane nonche' al livello progettuale corrispondente agli interventi necessari, e' stata curata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Struttura di missione;
la gran parte delle richieste pervenute dalle regioni per interventi di mitigazione del dissesto, in particolare del Mezzogiorno, e' in fase di studio di fattibilita' o di progettazione preliminare;
gli interventi proposti dalle regioni, a seguito di apposita istruttoria e selezione, confluiranno in un Piano nazionale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con le risorse che si renderanno disponibili, ivi incluse quelle relative alla specifica area tematica afferente alla programmazione 2014 - 2020 del FSC ai sensi del citato art. 1, comma 703 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilita' 2015);
per «aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio idrogeologico» si intendono, ai fini della presente delibera, quelle aree con un numero pari o superiore a 15.000 abitanti esposti al rischio di alluvione o esondazione «P2», ovvero con tempi di ritorno fino a 200 anni, secondo quanto indicato nel rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (RT/SUO-IST 052/2014) «Mappe di pericolosita' idraulica e popolazione esposta al rischio alluvioni in Italia»;
Tenuto conto delle risorse immediatamente disponibili a legislazione vigente e ravvisata l'esigenza di adottare la presente delibera al fine di disporre un primo finanziamento del Piano stralcio, con riguardo alle aree metropolitane e urbane maggiormente interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;
Tenuto conto della proposta formulata in corso di seduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la necessita' di rendere disponibile una dotazione finanziaria da destinare ad una azione di sistema nella misura dello 0,5 per cento dell'assegnazione di euro 450.000.000, con la finalita' di supportare e accompagnare il processo di attuazione e gestione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque da considerare a servizio del complessivo Piano nazionale degli interventi;
Su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, conformemente recepita dal competente Sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale;
Delibera:
1. Assegnazione di una dotazione finanziaria da destinare agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico immediatamente cantierabili e prioritari per livello di rischio.
1.1. Al fine di assicurare l'avvio degli interventi piu' urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane e urbane come definite nelle premesse, e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020.
1.2. La dotazione finanziaria di cui al precedente punto 1.1, posta a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020, e' considerata ai fini del rispetto della chiave di riparto prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilita' 2014») che destina l'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e il restante 20 per cento nelle aree del Centro nord.
1.3. Per le medesime finalita' di cui al punto 1.1 sono inoltre individuate risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150.000.000 di euro, destinate agli interventi localizzati nelle aree metropolitane e urbane, di cui 40.000.000 di euro costituite da risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 111, della citata legge n. 147/2013, e la restante quota di 110.000.000 di euro a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legge n. 133/2014 (cd. «Sblocca Italia»).
1.4. Con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020 sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge n.147/2013, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
1.5. Ai sensi della lettera l), comma 703 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 («Legge di stabilita' 2015») l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.4 si articola in: 50 milioni di euro per il 2015, 75 milioni di euro per il 2016, 275 milioni di euro per il 2017, 75 milioni di euro per il 2018 e 75 milioni di euro per il 2019. 2. Modalita' attuative.
2.1. Gli interventi di cui al punto 1.1 saranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014, sulla base dei criteri e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, in corso di registrazione, richiamato in premessa, e saranno monitorati nella Banca Dati Unitaria (BDU) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tramite l'inserimento, a cura delle Regioni o dei soggetti dalle medesime incaricati, dei dati nel data base «ReNDiS» dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2.2. Le risorse destinate con la presente delibera agli interventi di cui al punto 1.1 saranno assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di amministrazione responsabile dell'attuazione, d'intesa con la Struttura di missione di cui alle premesse, del presente piano di interventi.
2.3. A cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Struttura di missione di cui alle premesse, sara' data adeguata pubblicita' dell'elenco degli interventi finanziati, nonche' alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio «ReNDiS», dati che saranno comunicati anche al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
2.4. Al fine di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse ed accelerare la realizzazione degli interventi, anche mediante il ricorso alle misure di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, una quota non superiore allo 0,5 per cento dell'assegnazione di 450 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 di cui al punto 1 puo' essere destinata, in relazione alle effettive esigenze rappresentate dalle Regioni, ad integrare la dotazione finanziaria della Azione di Sistema di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, secondo le modalita' di attuazione di cui al decreto del Ministro per la Coesione territoriale 23 marzo 2012.
2.5 Dell'attuazione della presente delibera nonche' dell'attuazione dell'Azione di sistema di cui al punto precedente l'Amministrazione responsabile riferira' a questo Comitato.
2.5 Per quanto non specificamente previsto dalla presente delibera restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo ai termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, alle modalita' di revoca dei finanziamenti e alle eventuali conseguenti riprogrammazioni.
Roma, 20 febbraio 2015
Il Presidente
Renzi
Il segretario
Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2015 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1805
(G.U. n. 153 del 4 luglio 2015)