Art. 1
1. L'art. 3-bis del regolamento in materia di procedure sanzionatorie é sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis (Denunce inerenti alla tutela dell'utenza).1. Tutti
i soggetti interessati, gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi
possono chiedere l'intervento sanzionatorio dell'autorità denunciando eventuali violazioni della normativa di settore.
2. Resta ferma la possibilità per tutti i soggetti interessati, gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od organizzazioni
rappresentative dei loro interessi, di presentare, ove legittimati,
reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8
della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Le denunce, ad eccezione di quelle in materia di comunicazioni
elettroniche che devono essere trasmesse con le modalità di cui
all'art. 3-ter, sono presentate all'Autorità per iscritto, anche via
telefax, e devono contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
b) elementi idonei a descrivere il comportamento dell'operatore
che il richiedente ritiene costituiscano violazione della normativa
di settore;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità.
4. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce irricevibili ai sensi del comma 1 dell'art. 3-ter, improcedibili, inammissibili, e di quelle manifestamente infondate. Sono improcedibili le denunce prive
della sottoscrizione o non corredate da copia del documento
d'identità, ovvero corredate da documento d'identità illeggibile
del denunciante. Sono inammissibili le denunce relative a fatti che
non appaiono riconducibili alle disposizioni normative di settore o
alle disposizioni che radicano la competenza dell'autorità. Sono,
inoltre, inammissibili le denunce generiche, per tali intendendosi
quelle aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non siano
corredate dalla documentazione necessaria a sostegno dei fatti
denunciati, nonché le denunce che non recano elementi tali da
consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile
dei fatti oggetto della denuncia o della condotta che si lamenta sono
manifestamente infondate le denunce prive dei presupposti di fatto e di diritto.
5. I rapporti della Polizia postale e delle telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3, sempre che vi siano riportati:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.
6. Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce, nonché gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di
accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei
conflitti di interesse e di posizioni dominanti».
2. Dopo l'art. 3-bis, come modificato dalla presente delibera, é inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Norme speciali per la presentazione e trattazione
delle denunce in materia di comunicazioni elettroniche).
1. Le denunce di tutti i soggetti interessati, degli utenti finali, dei
consumatori e delle associazioni od organizzazioni rappresentative
dei loro interessi, relative alla violazione di nonne nella specifica
materia delle comunicazioni elettroniche, ferma restando
l'applicabilità dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 3-bis, devono
essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax in entrambi i
casi compilando l'apposito modello D, che fa parte integrante del
presente Regolamento, disponibile nel sito web dell'autorità
(
www.agcom.it). Con successiva determinazione del segretario generale é disposta la compilazione e la trasmissione in modalità
esclusivamente telematica del modello D. La predetta determinazione é pubblicata nel sito web dell'Autorità unitamente alle istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello medesimo.
2. Gli uffici competenti, di preferenza, aggregano opportunamente
le denunce ricevute in modo da procedere ad una valutazione d'insieme delle fattispecie denunciate, con l'obiettivo di tutelare gli interessi generali dei consumatori ed utenti mediante interventi
celeri ed efficaci, anche attraverso appropriate misure regolatorie
volte ad evitare il perpetrarsi di ulteriori violazioni o almeno a
circoscriverne l'entità e la rilevanza. Rimane ferma, anche ove si
proceda all'aggregazione, l'applicabilità delle regole dell'ordinario regime sanzionatorio, e, in particolare, delle norme in materia di cumulo materiale.
3. L'ordine di priorità nella trattazione delle denunce di cui al comma l é improntato ai seguenti criteri: gravità e attualità della violazione, grado di diffusione del fenomeno emergente dalle singole denunce, possibilità di celere conclusione della fase preistruttoria. Criteri di priorità integrativi possono essere proposti dalla direzione al consiglio.
4. Le denunce di cui al comma 1 non affluiscono al protocollo unico
dell'autorità, ma sono soggette a registrazione particolare ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, con modalità di trattamento
tali da assicurare le esigenze minime di identificabilità e
tracciabilità. Con determinazione del segretario generale sono
definite le procedure di registrazione particolare e le misure
organizzative necessarie per il loro concreto avvio ed attuazione.
3. Il comma 1 dell'art. 4 é sostituito dal seguente:
«1. L'autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche sulla base delle denunce non archiviate.».