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NORMATIVA
Normativa nazionale - Deliberazioni - Tutela dei diritti fondamentali

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Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 10 dicembre 2009 n. 709/09/Cons.
Modifiche al regolamento in materia di procedure sanzionatorie per le denunce inerenti alla tutela dell'utenza. (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 )
 

L'AUTORITA'


Nella sua riunione di consiglio del 10 dicembre 2009;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatone adottato
con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;
Considerata la necessità di razionalizzare il flusso in entrata delle denunce nel settore delle comunicazioni elettroniche e di consentire una trattazione piu' organica, unitaria e veloce delle denunce medesime;
Ritenuto che, nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'attuale distinzione tra denuncia e segnalazione, contemplata nel regolamento e nel modello D, non giova, alla luce dell'esperienza
amministrativa, né all'utenza né alla celerità del processo di istruzione delle pratiche; e che quindi appare necessario modificare, al riguardo, sia il testo dell'articolo sia il modello D, contemplando la sola denuncia;
Considerato che, relativamente alle denunce sporte nel settore delle comunicazioni elettroniche, la possibilità per l'utente di scegliere se sporgere denuncia attraverso il modulo D ovvero «a testo libero» comporta la ricezione di denunce che - oltre a risultare spesso di difficile lettura perché scritte a mano, in corsivo, con grafie non sempre comprensibili -, il piu' delle volte non recano quegli elementi essenziali a configurare la fattispecie concreta, che
costituiscono i campi cd. obbligatori del modello D;
Ritenuto, pertanto, necessario contemplare quale unica modalità di
presentazione della denuncia la compilazione del modello D, a pena di archiviazione immediata della denuncia medesima;
Ritenuto necessario esplicitare gli elementi che rendono una denuncia irricevibile, improcedibile, inammissibile, manifestamente
infondata, al fine di consentire all'utenza di redigere la denuncia
in maniera corretta;
Ritenuto opportuno espressamente chiarire, esplicitandolo, il consolidato principio giurisprudenziale della non ostensibilità
degli atti detenuti dall'amministrazione nella fase preistruttoria e
dell'assenza, in siffatta fase, di un procedimento amministrativo;
Ritenuto, inoltre, che le esigenze di snellimento dell'azione
amministrativa della direzione competente in materia di tutela
dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche impone
l'introduzione del principio dell'aggregazione delle denunce avverso
il medesimo comportamento dello stesso gestore, in maniera tale da trattarle con azione unitaria, anche prescindendo dai casi singoli;
Ritenuto, a questo riguardo, che la modalità «aggregativa» di
trattazione delle denunce consentirebbe alla direzione competente di non avviare un'attività preistruttoria complessa per singola
denuncia, anche laddove la singola denuncia non rivesta di per sé
alcun particolare «valore» in sé né sia sintomatico di una condotta
illecita diffusa e che, pertanto, la trattazione unitaria delle
denunce contribuisce ad assicurare una maggiore economicità ed
efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto, al medesimo riguardo, che l'opportuna aggregazione delle
denunce ricevute in modo da procedere ad una valutazione d'insieme delle fattispecie denunciate risponde all'obiettivo di tutelare gli interessi generali dei consumatori ed utenti mediante interventi celeri ed efficaci; e che, allo stesso scopo, é opportuno consentire all'ufficio competente di proporre, se del caso, appropriate misure regolatorie volte ad evitare il perpetrarsi di ulteriori violazioni o almeno a circoscriverne l'entità e la rilevanza;
Considerato, inoltre, che la considerevole mole di denunce che
quotidianamente pervengono alla direzione competente in materia di tutela dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche rende necessario introdurre un ordine di trattazione prioritaria delle
denunce, improntato ai seguenti criteri: gravità e attualità della
violazione, grado di diffusione del fenomeno denunciato come
emergente dalle singole denunce, possibilità di celere conclusione
della fase preistruttoria; e che criteri di priorità integrativi,
attinenti alle tipologie di fenomeni patologici emergenti e alla
qualificazione soggettiva del soggetto denunciante, potranno essere
proposti dalla direzione al Consiglio;
Considerato, infine, che attualmente il numero di denunce pervenute in autorità costituisce circa i due terzi dell'intera posta in
entrata al protocollo generale e che, pertanto, appare necessario uno snellimento delle attività di protocollazione ed una maggiore
tempestività dell'attività di immissione dei dati in entrata relativamente alle denunce dell'utenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno che le denunce attinenti alla tutela
dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche non
affluiscano al protocollo unico dell'autorità, ma siano soggette a
registrazione particolare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2000, con modalità di trattamento tali da assicurare le esigenze
minime di identificabilità e tracciabilità, e che con determina del
segretario generale saranno definite le procedure di registrazione
particolare e le misure organizzative necessarie per la loro concreta
attuazione;
Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1
1. L'art. 3-bis del regolamento in materia di procedure sanzionatorie é sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis (Denunce inerenti alla tutela dell'utenza).1. Tutti
i soggetti interessati, gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi
possono chiedere l'intervento sanzionatorio dell'autorità denunciando eventuali violazioni della normativa di settore.
2. Resta ferma la possibilità per tutti i soggetti interessati, gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od organizzazioni
rappresentative dei loro interessi, di presentare, ove legittimati,
reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8
della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Le denunce, ad eccezione di quelle in materia di comunicazioni
elettroniche che devono essere trasmesse con le modalità di cui
all'art. 3-ter, sono presentate all'Autorità per iscritto, anche via
telefax, e devono contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
b) elementi idonei a descrivere il comportamento dell'operatore
che il richiedente ritiene costituiscano violazione della normativa
di settore;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità.
4. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce irricevibili ai sensi del comma 1 dell'art. 3-ter, improcedibili, inammissibili, e di quelle manifestamente infondate. Sono improcedibili le denunce prive
della sottoscrizione o non corredate da copia del documento
d'identità, ovvero corredate da documento d'identità illeggibile
del denunciante. Sono inammissibili le denunce relative a fatti che
non appaiono riconducibili alle disposizioni normative di settore o
alle disposizioni che radicano la competenza dell'autorità. Sono,
inoltre, inammissibili le denunce generiche, per tali intendendosi
quelle aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non siano
corredate dalla documentazione necessaria a sostegno dei fatti
denunciati, nonché le denunce che non recano elementi tali da
consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile
dei fatti oggetto della denuncia o della condotta che si lamenta sono
manifestamente infondate le denunce prive dei presupposti di fatto e di diritto.
5. I rapporti della Polizia postale e delle telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3, sempre che vi siano riportati:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.
6. Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce, nonché gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di
accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei
conflitti di interesse e di posizioni dominanti».
2. Dopo l'art. 3-bis, come modificato dalla presente delibera, é inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Norme speciali per la presentazione e trattazione
delle denunce in materia di comunicazioni elettroniche).
1. Le denunce di tutti i soggetti interessati, degli utenti finali, dei
consumatori e delle associazioni od organizzazioni rappresentative
dei loro interessi, relative alla violazione di nonne nella specifica
materia delle comunicazioni elettroniche, ferma restando
l'applicabilità dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 3-bis, devono
essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax in entrambi i
casi compilando l'apposito modello D, che fa parte integrante del
presente Regolamento, disponibile nel sito web dell'autorità
(www.agcom.it). Con successiva determinazione del segretario generale é disposta la compilazione e la trasmissione in modalità
esclusivamente telematica del modello D. La predetta determinazione é pubblicata nel sito web dell'Autorità unitamente alle istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello medesimo.
2. Gli uffici competenti, di preferenza, aggregano opportunamente
le denunce ricevute in modo da procedere ad una valutazione d'insieme delle fattispecie denunciate, con l'obiettivo di tutelare gli interessi generali dei consumatori ed utenti mediante interventi
celeri ed efficaci, anche attraverso appropriate misure regolatorie
volte ad evitare il perpetrarsi di ulteriori violazioni o almeno a
circoscriverne l'entità e la rilevanza. Rimane ferma, anche ove si
proceda all'aggregazione, l'applicabilità delle regole dell'ordinario regime sanzionatorio, e, in particolare, delle norme in materia di cumulo materiale.
3. L'ordine di priorità nella trattazione delle denunce di cui al comma l é improntato ai seguenti criteri: gravità e attualità della violazione, grado di diffusione del fenomeno emergente dalle singole denunce, possibilità di celere conclusione della fase preistruttoria. Criteri di priorità integrativi possono essere proposti dalla direzione al consiglio.
4. Le denunce di cui al comma 1 non affluiscono al protocollo unico
dell'autorità, ma sono soggette a registrazione particolare ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, con modalità di trattamento
tali da assicurare le esigenze minime di identificabilità e
tracciabilità. Con determinazione del segretario generale sono
definite le procedure di registrazione particolare e le misure
organizzative necessarie per il loro concreto avvio ed attuazione.
3. Il comma 1 dell'art. 4 é sostituito dal seguente:
«1. L'autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche sulla base delle denunce non archiviate.».

Art. 2
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Essa é pubblicata altresì nel Bollettino ufficiale dell'autorità e
nel suo sito Internet, unitamente al testo del regolamento in materia di procedure sanzionatone di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.
Napoli, 10 dicembre 2009
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori
Mannoni - Sortino


Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico




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