Fascicolo n. FASC. n. 135/2012
(Rif. Prot. 127670 del 27.12.2011)
Oggetto: Procedure di sponsorizzazione – Accordo per l’Anfiteatro Flavio di Roma.
Stazione Appaltante: Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica
Riferimenti normativi: D.Lgs. 163/2006, artt. 26 e 27;art.120 del d.lgs.n.42 del 22.12004
Il Consiglio
Vista la normativa sopra richiamata
Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture
Visto il parere dell’Ufficio Legale e Contenzioso
Considerato in fatto
Con nota pervenuta in data 27 dicembre 2011, prot. n. 127670 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso a questa Autorità, per eventuali profili di competenza, la delibera del 14 dicembre 2011 inerente la procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione degli interventi di restauro dell’Anfiteatro Flavio di Roma, unitamente alla segnalazione inviata dal Codacons a diversi Organi ed Istituti, tra cui la Procura generale della Corte dei Conti.
Contemporaneamente il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica del MIBAC, con nota pervenuta in data 12 gennaio 2012, prot. n. 3073, in considerazione della rilevanza che la questione ha avuto sulla stampa nazionale, ha chiesto a questa Autorità “di poter avere chiarimenti ed eventuali linee guida da seguire per poter intervenire con la massima correttezza in un ambito che, come noto, risulta privo di specifica regolamentazione”.
Per un corretto esame delle questioni implicate e delle problematiche attinenti all’affidamento in questione, in data 17 gennaio 2012 è stato avviato il procedimento istruttorio, con richiesta di ulteriori elementi di informazione e documentazione integrativa, successivamente trasmessi dall’amministrazione istante con nota pervenuta in data 30 gennaio 2012, prot. n. 9720.
Dall’esame della documentazione in atti, è possibile ricostruire, in breve, la procedura esperita per l’affidamento del contratto in oggetto.
Il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica (ex Ordinanza PCM n. 3747/2009 e s.m.), d’intesa con la Soprintendenza per i beni archeologici di Roma e la Soprintendenza per i beni culturali del Comune di Roma, ha predisposto un Piano degli interventi per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di competenza (ax art. 1 OPCM cit.). Tra questi, sono stati previsti interventi per il restauro del Colosseo, per i quali il Commissario delegato è stato individuato quale soggetto promotore, con il compito di redigere un avviso pubblico.
E’ stata, dunque, indetta una procedura ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 163/2006 per il finanziamento e la realizzazione degli interventi ricompresi nella lettera A (A1. restauro del prospetto settentrionale; A2.restauro del prospetto meridionale; A3. sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine con cancellate) del Piano degli interventi. Le restanti parti dell’intervento complessivo (Piano degli Interventi) riportate nell’Avviso a pag. 2 [costituite da: B) – B1. revisione e restauro degli ambulacri del I e II ordine; e – B2. revisione, restauro e consolidamento degli ipogei; C) – C1. integrazione ed adeguamento degli impianti; C2. realizzazione dell’impianto d’illuminazione; D) – D1. realizzazione di un centro servizi nella piazza del Colosseo] avrebbero formato oggetto di ulteriori specifici avvisi.
In data 4 agosto 2010 è stato, quindi, pubblicato l’avviso per la “ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il Piano degli interventi Colosseo, Roma”. Dalle informazioni contenute nella nota del Commissario delegato risulta che l’Avviso è stato pubblicato sul sito del Commissario delegato e mediante un’informativa generale su 4 fondamentali quotidiani nazionali e 4 fondamentali quotidiani europei, è stato inoltre riportato sul GURI n. 89, V serie speciale contratti.
Detto avviso prevedeva, in particolare, l’affidamento all’aggiudicatario (art. 8) delle attività di completamento della progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, appalto a terzi o esecuzione diretta dei lavori, attività propedeutiche e/o collaterali finalizzate all’esecuzione dei lavori. A fronte di tali obbligazioni, il bando prevedeva (art. 7) il diritto di sfruttare l’immagine del Colosseo “per la durata dei lavori prevista nel Piano degli Interventi”.
Alla procedura de qua hanno preso parte due candidati (Ryanair.com e Tod’s S.p.A.) le cui offerte, pervenute in termini e ritenute adeguate sul piano finanziario, sono risultate non appropriate in quanto non aderenti alle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico (proposta Ryanair.com del 30.9.2010:“La proposta si presenta quale offerta di carattere globale, riferita anche ad ambiti di intervento esclusi dalla procedura in essere, dunque non corrispondente ai contenuti dell’avviso”; proposta Tod’s S.p.A. del 29.10.2010:”La proposta esprime la disponibilità della Società a reiterare l’offerta presentata a suo tempo al Sindaco di Roma, nel caso in cui i lavori non fossero già stati assegnati nell’ambito dell’Avviso”); in particolare, le offerte sono risultate irregolari o inammissibili, l’una perché avente un oggetto in parte diverso da quello dell’affidamento, l’altra perché non costituente un impegno negoziale, ma una mera dichiarazione di intenti non vincolante per l’offerente.
A seguito dell’infruttuoso svolgimento della procedura de qua, finalizzata – come visto - all’affidamento di una sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’art. 26 del Codice, il Commissario delegato, in assenza di una proposta compatibile con la realizzazione dei lavori, ha ipotizzato tre diverse soluzioni:
- indizione di un nuovo avviso pubblico;
- proroga dei tempi di presentazione delle proposte;
- ricorso ad una procedura negoziata.
La stazione appaltante, anche sulla base di apposito parere dell’Ufficio Legislativo del MIBAC (parere del 25 novembre 2010) ha successivamente optato per tale ultima soluzione volta, tuttavia, all’affidamento del solo finanziamento degli interventi (cd. sponsorizzazione pura).
Il Commissario delegato ha quindi invitato a partecipare alla suindicata procedura negoziata, tre operatori:
• la Tod’s S.p.A., che con lettera del 29 ottobre 2010 aveva espresso la propria disponibilità;
• la Ryanair, che in data 3 dicembre 2010 aveva chiesto di poter essere coinvolta in una eventuale nuova fase della procedura;
• la Fimit Sgr, che in data 9 dicembre 2010, facendo riferimento all’Avviso pubblico del 4 agosto 2010, aveva comunicato al Sindaco di Roma di aver elaborato un Progetto Colosseo.
In data 30 dicembre 2010 la Tod’s S.p.A. ha quindi presentato offerta ufficiale di “finanziamento degli interventi di restauro del Colosseo”, segnalando la scadenza della validità e dell’efficacia dell’offerta medesima (sino al 10 gennaio 2011).
Sulla base dell’offerta formalizzata, in data 10 gennaio 2011 sono stati interpellati, con scadenza 12 gennaio 2011, gli altri operatori economici interessati e, all’esito della trattativa, è stato stipulato in data 21 gennaio 2011 un accordo tra Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e Tod’s s.p.a., avente ad oggetto la “sponsorizzazione per il finanziamento di lavori da realizzare nell’Anfiteatro Flavio – Colosseo, Roma”; tale accordo è stato registrato presso la Corte dei conti in data 20 giugno 2011.
Il contratto in parola, come anticipato, prevede il “solo finanziamento” delle opere a carico dello sponsor, quantificato in 25 milioni di euro, a fronte della possibilità per Tod’s di sfruttare l’immagine del Colosseo per due anni successivi all’ultimazione dei lavori, mentre per l’Associazione che l’aggiudicatario deve istituire ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, tale possibilità è estesa a quindici 15 anni decorrenti dalla costituzione della stessa associazione.
Nessuno dei concorrenti ha proposto ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti inerenti lo svolgimento della suindicata procedura negoziata.
Come indicato in premessa, inoltre, sulla procedura descritta è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con delibera del 14 dicembre 2011, ha espresso le seguenti considerazioni.
In primo luogo, è stata sottolineata la difformità tra l’Avviso pubblico e l’Accordo con riguardo: 1) all’oggetto dell’affidamento; come sopra evidenziato, infatti, l’avviso è finalizzato all’affidamento allo sponsor delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori, appalto a terzi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori; l’accordo prevede invece il solo finanziamento degli interventi; 2) ai diritti di sfruttamento dell’immagine del Colosseo; detti diritti sono limitati, ex art. 7 dell’avviso, alla durata dei lavori di ristrutturazione, mentre nell’Accordo tale periodo è fissato, per Tod’s, in due anni successivi all’ultimazione dei lavori, per l’Associazione prevista dall’art. 4, in quindici 15 anni decorrenti dalla costituzione della stessa associazione.
Alla luce di tali mutamenti, a parere dell’Antitrust, la scelta di optare per una procedura negoziata, svoltasi interpellando un numero molto limitato di soggetti, appare come una indebita restrizione del confronto concorrenziale che avrebbe potenzialmente potuto portare l’amministrazione appaltante a beneficiare di un’offerta più vantaggiosa.
L’Autorità ha, inoltre, sottolineato la necessità di dare la più ampia pubblicità agli affidamenti dei contratti di sponsorizzazione ex art. 26 del Codice, evidenziando nel contempo il mancato rispetto di tale principio nello svolgimento della procedura negoziata sopra descritta, nella quale è stato interpellato un numero esiguo di operatori.
Infine, oggetto di censura sono stati altresì i tempi ristretti entro i quali è stata svolta la trattativa privata: infatti, ricevuta la proposta della società Tod’s, la stazione appaltante ha assegnato agli altri soggetti interessati un termine di 48 ore per la presentazione delle offerte. Tale scadenza è stata ritenuta inadeguata a consentire l’esperimento di una effettiva competizione tra i soggetti convocati, determinando addirittura una esclusione degli stessi, come dimostrato dal fatto che uno dei concorrenti, nell’impossibilità di predisporre l’offerta in tempi così brevi, si è visto costretto a ritirare la propria candidatura.
Sulla base delle suindicate considerazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha invitato l’amministrazione interessata al maggior rispetto, per il futuro, del principio di concorrenza ai fini dell’affidamento degli accordi di sponsorizzazione, chiedendo nel contempo di conoscere le iniziative adottate dalla stessa amministrazione in relazione ai profili di criticità evidenziati.
Inoltre, sulla descritta procedura il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – ha proposto innanzi al TAR Lazio ricorso giurisdizionale (e successivo ricorso per motivi aggiunti) per l’annullamento dell’accordo di sponsorizzazione sottoscritto in data 21 gennaio 2011 e degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali (N.R.G. 9264/2011); per tale ricorso la camera di consiglio, già fissata per il 25 gennaio 2012, è stata poi posticipata al 7 marzo 2012. Ciò a seguito dell’istanza di convocazione delle parti ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., presentata dal Codacons presso il Tribunale adito.
Ritenuto in diritto
La fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Autorità richiede il previo esame dell’istituto della sponsorizzazione e della relativa disciplina di riferimento.
Al riguardo sembra opportuno evidenziare che tale contratto è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della PA, la quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare il suo logo/marchio/immagine durante lo svolgimento di determinate attività.
La possibilità per la PA di concludere tali contratti era già prevista dall’art. 43 della legge n. 449/1997, ai sensi del quale “al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Tale possibilità è, altresì, prevista per gli enti locali dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.
Con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici, in assenza di specifiche disposizioni di riferimento nell’assetto previgente al D.Lgs. n. 163/2006, questa Autorità ha delineato le caratteristiche dell’istituto in esame, in particolare nella determinazione n. 24/2001 (con orientamento confermato nella deliberazione n. 48/2008), affermando che il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale una PA (lo sponsee) offre a un terzo (lo sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti; in tale contratto il corrispettivo può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità.
L’Autorità ha inoltre evidenziato che gli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione, sottolineando tuttavia l’obbligo per la PA di sorvegliare e vigilare sugli interventi la cui esecuzione è affidata allo sponsor, trattandosi di beni pubblici in relazione ai quali è configurabile una specifica responsabilità dell’amministrazione; è stato, altresì, evidenziato l’obbligo per lo sponsor di rivolgersi ad imprese adeguatamente qualificate (ex art. 8 della l. n. 109/1994).
Infine, l’Autorità ha affermato che per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione non trova applicazione la normativa sugli appalti di lavori pubblici in quanto gli stessi non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi, bensì comportano un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa.
Tale orientamento è stato poi recepito dal legislatore con L. n. 166/2002 che, nel modificare la L. n. 109/1994, ha previsto all’art. 2, comma 6, l’inapplicabilità della stessa legge sugli appalti pubblici di lavori ai contratti di sponsorizzazione (ad esclusione dell’articolo 8).
Anche il D.Lgs. n. 163/2006 esclude i contratti in esame dall’ambito di applicazione della disciplina ivi recata, stabilendo che “Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto”. Il successivo comma 2, dispone altresì che l'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Si tratta dunque di contratti sottratti all’applicazione dell’ordinaria disciplina del Codice e sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo art. 27, a tenore del quale il relativo affidamento “avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”.
Come emerge dal testo delle norme sopra richiamate, oggetto dei contratti disciplinati dal citato art. 26, è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura e spese dello sponsor.
Tale tipologia di contratto, in relazione all’oggetto descritto, è anche definita sponsorizzazione tecnica, la quale va distinta dalla sponsorizzazione pura o di puro finanziamento, nella quale lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività. Per tali caratteristiche, siffatto schema negoziale è da ritenere sottratto – in quanto contratto attivo - alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 ed anche degli articoli 26 e 27 dello stesso decreto legislativo.
L’Autorità, infatti (ancorché con riferimento ad altra fattispecie), ha chiarito che la distinzione tra contratti attivi, che importano un’entrata e contratti passivi, che comportano una spesa per lo Stato “evidentemente non giuridica ma finanziaria, è rilevante ai fini della disciplina applicabile, la quale sarà – nel caso dei contratti attivi – quella del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto non abrogata, e – nel caso dei contratti passivi – quella del codice dei contratti pubblici (cfr. art. 1, D. lgs 12 aprile 2006, n° 163)” (cfr. parere sulla normativa n. AG1/10 dell’11 marzo 2010).
Si tratta, dunque, di una tipologia contrattuale sottoposta alle norme di contabilità di Stato, le quali – come noto - richiedono comunque l’esperimento di procedure trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza dell’azione amministrativa.
La sponsorizzazione pura, inoltre è specificamente contemplata con riferimento ai beni culturali, nell’art. 120 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi del quale “è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante (…)”. La norma statuisce al riguardo (comma 3) che con il contratto di sponsorizzazione sono definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
Si tratta, dunque di un contributo del soggetto privato strumentale alla progettazione o alla realizzazione di una iniziativa istituzionale di tutela o di valorizzazione del patrimonio culturale.
La distinzione tra sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento, ha trovato conferma nel c.d. “decreto semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 ed in attesa di pubblicazione in G.U., che ha previsto l’inserimento nel D.Lgs. n. 163/2006 di una disposizione dedicata all’istituto - l’art. 199bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor) - con specifico riferimento agli interventi sui beni culturali.
In tale novella legislativa è, dunque, previsto che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. La ricerca dello sponsor deve avvenire mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni, dandone avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché, se possibile, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 28, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
La norma precisa che l’avviso (contenente descrizione sommaria dell’intervento, valore, tempi di realizzazione, richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato) deve indicare se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor (in tale ultimo caso il bando indica gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte).
Con riferimento alla procedura di aggiudicazione, la disposizione prevede che l’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lex specialis e può indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
La disposizione in esame specifica, altresì, che nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor e negoziare a trattativa privata il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
Dunque, con la disposizione sopra richiamata – non ancora in vigore – riferita specificamente agli interventi sui beni culturali, anche il legislatore ha recepito la distinzione tra sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento prevedendo, per entrambe le tipologie contrattuali in esame, la medesima procedura di aggiudicazione.
Resta ferma, tuttavia, nell’assetto normativo attualmente in vigore la differente disciplina dei due istituti in esame – la sponsorizzazione tecnica rientrante nelle previsioni di cui all’art. 26 del Codice e la sponsorizzazione di puro finanziamento soggetta alle norme di contabilità pubblica – sulla base della quale occorre analizzare la fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Autorità.
Al riguardo va in primo luogo osservato che nel caso di specie la stazione appaltante ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di una sponsorizzazione tecnica, mediante pubblicazione di un avviso in data 4 agosto 2010, sulla base della disciplina contemplata nei richiamati articoli 26 e 27 del Codice.
Come si evince dalle premesse in fatto, l’infruttuoso svolgimento della suindicata procedura ha indotto l’amministrazione a ritenere non più percorribile la strada dell’affidamento del contratto di sponsorizzazione tecnica (con le caratteristiche indicate dall’art. 26 del Codice), per ricorrere a differente e distinta procedura, rispetto a quella già svolta, diretta all’affidamento di altra tipologia contrattuale: la sponsorizzazione di puro finanziamento, sottratta – per le ragioni sopra illustrate - alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e disciplinata dalle norme di contabilità di Stato, contemplanti comunque l’esperimento di procedure trasparenti.
Non si tratta, dunque, di verificare se nella fattispecie ricorrono i presupposti per l’applicazione degli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 a seguito dell’infruttuoso svolgimento della gara indetta con avviso del 4 agosto 2010, poiché come anticipato, per tali tipologie contrattuali non trova applicazione l’ordinaria disciplina del Codice, ivi incluse le disposizioni sopra indicate in materia di procedure negoziate.
Invero, avendo la stazione appaltante optato per la conclusione di un contratto di puro finanziamento, occorre verificare se possono ritenersi rispettati i principi sottesi alla conclusione di contratti soggetti alle norme di contabilità pubblica, come in precedenza enunciati.
E al riguardo, sembra opportuno evidenziare che la stazione appaltante ha svolto una procedura negoziata - inoltrando richiesta per la formulazione di un’offerta ai fini dell’affidamento del contratto de quo – con gli operatori economici che hanno preso parte alla precedente procedura ad evidenza pubblica, nonché con altra impresa che ha manifestato il proprio interesse all’oggetto dell’affidamento (Fimit Sgr). La stessa stazione appaltante non ha effettuato, dunque, una negoziazione con un singolo operatore o escluso arbitrariamente dalla stessa taluni dei concorrenti del precedente confronto concorrenziale o altri soggetti interessati.
Pertanto, in tali termini, può ritenersi conforme ai principi di legalità e trasparenza l’agere dell’amministrazione che a seguito della suindicata procedura, ha concluso l’accordo con la società Tod’s s.p.a. per la sponsorizzazione degli interventi di restauro dell’Anfiteatro Flavio.
Si ritiene, dunque, che la mutata volontà dell’amministrazione di concludere un contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del Codice, sembra giustificare lo svolgimento di una procedura negoziata con gli operatori interessati trattandosi – come evidenziato - di contratto sottratto alla disciplina del Codice.
Per tutto quanto sopra
Il Consiglio
Ritiene che:
•i contratti di sponsorizzazione tecnica di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 163/2006, sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo art. 27;
•i contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento, in quanto contratto attivi, sono sottratti alla disciplina del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoposti alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono l’esperimento di procedure trasparenti.
•la mutata volontà della stazione appaltante di concludere un contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del Codice, nei termini indicati, giustifica il ricorso ad una procedura negoziata con gli operatori interessati alla precedente procedura ad evidenza pubblica e non appare in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.