NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Codici - D.M.
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Decreto Ministeriale 16 luglio 2004, n. 250
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"Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Capo I Disposizioni comuni Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare,l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di società, cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura;Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione,trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003(parere n. 4568/2003);Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988(nota n. 73285 del 16 aprile 2004); adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento l'espressione:a) «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;b) «Sviluppo Italia» indica la società Sviluppo Italia S.p.A. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;c) «beneficiari» indica le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento;d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2del decreto legislativo;e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novità;f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti,razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attività già esistenti;g) «progetto» indica il documento tecnico in cui é descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, é dimostrata la fattibilità tecnica,economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività;h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea;j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico,storico, artistico, demo etno-antropologico, ambientale e paesistico,archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civiltà, che possano essere oggetto dell'attività di fruizione;k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta,espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunità europea per misurare l'effettiva intensità dell'aiuto;m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma;o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale. Note alle premesse:- Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), é il seguente:«1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo é delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire,nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;d) revisione delle misure di inserimento al lavoro,non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, alfine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,la copertura da rischi da responsabilità civile,infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi d orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, alfine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio,dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1994, n. 451;s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:«Art. 24 (Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'art. 88(già 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».- La decisione della Commissione europea del13 febbraio 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del21 marzo 2003.- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, é il seguente:«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, perle materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1:- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 7, 9, 11 e23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:«Art. 2 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera c),del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni». «Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le società,ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione,che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 6, comma 1.2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2.4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio». «Art. 7 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le società,ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione,che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 8, comma 1.2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2.4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio». «Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1.2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'art. 2».«Art. 11 (Soggetti beneficiari). - 1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'art. 12, comma 1. 2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. 3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data. 4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'art. 2». «Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, é affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo. 2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto. 3. La società di cui al comma 1 é autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto. 3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE. 4. Le disposizioni del presente art. si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». - Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore («de minimis»), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001. - Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 28 del 1° febbraio 2000. - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 6 giugno 1999. - Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante disposizioni per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999. Art. 2 Requisiti dei soggetti beneficiari 1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali già esistenti di cui all'articolo 35, comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle società, le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, né titolari delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, né titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, é causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di società o cooperative tale violazione può tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di età e residenza di cui al decreto legislativo. Note all'art. 2: - La raccomandazione n. 280/96 (96/280/CE) della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996. - Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001. - La raccomandazione n. 361/2003 della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003. - Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno». - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, é il seguente: «Art. 1 (Imprenditorialità giovanile) 1.L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, é costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendono la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 é autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui é affidato il compito di produrre servizi a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, é abrogato. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti». - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, é il seguente: «Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, é riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti. 2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure. 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni. 3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio». - Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, é il seguente: «9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni». - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é il seguente: «Art. 51 (Provvedimenti a favore delle cooperative sociali). - 1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni». - Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni é il seguente: «Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività; d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. é autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223». Art. 3. Benefici finanziari per gli investimenti 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea intermini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti. 2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, può essere concesso un contributo ne ilimiti del de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del de minimis. 3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare: a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999; b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati. 4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2degli Orientamenti. 5. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare: a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1; b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati. 6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario. Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 3 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione,secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attività di formazione e qualificazione deiprofili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto». - L'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea é da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 325/2002 del 24 dicembre 2002. - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo é riportato in nota all'art. 1. - Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 é riportato in nota all'art. 1. Art. 4. Vincoli agli investimenti nel settore agricolo 1. Nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti. 2. Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività agricole. 3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni: a) redditività dell'azienda agricola comprovata mediante valutazione delle sue prospettive; b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell'imprenditore proponente; c) rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. 4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda. 5. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato. L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel rispetto dei criteri previsti dai PSR e dai POR delle singole regioni, così come approvati dalla Commissione europea. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai PSR e dai POR delle singole regioni, già approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai POR delle regioni interessate, così come approvati dalla Commissione. Nota all'art. 4: - Il riferimento al trattato che istituisce la Comunità europea é riportato in nota all'art. 3. Art. 5. Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti 1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa. 2. La dimostrazione della spesa effettuata é consentita per non più di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo. 3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo. 4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale. 5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta fornitrice. 6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attività del nuovo progetto. Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 4 (Garanzie). - 1. I mutui a tasso agevolato sono ssistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare». Art. 6. Benefici finanziari per la gestione 1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto legislativo é concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata. 2. Il contributo alle spese di funzionamento é concesso secondo la regola del de minimis, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2. Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 3, lettera b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 3. - Il riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 é riportato in nota all'art. 1. - Il riferimento all'allegato I al trattato che istituisce la Comunità europea é riportato in nota all'art. 3. Art. 7. Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione 1. Il beneficiario può chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento di cui all'articolo 5, comma 2, un'anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività. 2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attività prevista nel progetto. 3. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14. 4. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell'attività di cui al comma 2. Art. 8. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori 1. Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile é di 25.000,00 euro, così come previsto dall'articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5. Nota all'art. 8: - Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 é riportato in nota all'art. 1. Art. 9. Benefici per la formazione nei settori diversi dal settore agricolo 1. I benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attività di formazione specifica e generale, così come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attività. 2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne. 3. Per le attività di formazione specifica e di formazione generale l'ammontare delle agevolazioni non può superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE. 4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10 punti se la formazione é dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001. 5. Il contributo di cui al comma 1 é concedibile, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2. Note all'art. 9: - Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001. - Il riferimento al trattato che istituisce la Comunità europea é riportato in nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. - Il riferimento all'Allegato I al Trattato che istituisce la Comunità europea é riportato in notaall'art. 3. Art. 10. Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi: a) istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore; b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari; c) organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; d) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi. 2. Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri. 3. Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale degli aiuti non può superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni. Nota all'art. 10: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo é riportato in nota all'art. 1. Art. 11. Mutuo agevolato 1. Il mutuo agevolato é concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed é posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessità del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato. 2. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata. 3. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni. 4. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui all'articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Art. 12. Garanzie 1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonché delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. 2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese. 3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto. Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 5. Art. 13. Divieto di cessione dei contributi 1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari. Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 3. Art. 14. Verifica delle spese effettuate 1. Sviluppo Italia può chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata. 2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto. 3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di accreditamento delle somme erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme medesime alle finalità previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni. Art. 15. Domanda di ammissione alle agevolazioni 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, é presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove é ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale può esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda. Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10: «Art. 10 (Forma ed efficacia del documento informatico). 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso é liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. 3. Il documento informatico, quando é sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma é basata su di un certificato qualificato ed é generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che é sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non é basata su di un certificato qualificato oppure non é basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non é stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica é basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed é accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato é garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, é riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». Art. 16. Istruttoria e valutazione delle domande 1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo; b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo; c) la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilità professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilità del piano finanziario, alla redditività e al livello tecnologico del progetto, nonché alla potenzialità del mercato di riferimento. Note all'art. 16: - Il testo degli articoli 5, 7, 9 e 11 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 10 e 12 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 6 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie». «Art. 8 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro industriali. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire unmiliardo al netto dell'IVA; b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie». «Art. 10 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire duemiliardi al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie». «Art. 12 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal IPE o da disposizioni comunitarie». Art. 17. Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda 1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperitigli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni,delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda,dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura de minimis dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato. 3. In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto é compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis. Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490: «Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47). - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 2. É vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni é inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4. 4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province. 5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. 6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del sub contratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate». Art. 18. Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni 1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse. Art. 19. Vincoli sugli investimenti e sull'attività 1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata. 2. L'attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo. 3. La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa. 4. I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa purché sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima. 5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo é causa di revoca delle agevolazioni concesse. Art. 20. Controlli e revoca delle agevolazioni 1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. 2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell'addebito alla società, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati. Capo II Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori dellaproduzione dei beni e dei servizi alle imprese Art. 21. Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 1. Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all'articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo é causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 1 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennai 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 é riportato in nota all'art. 2. Art. 22. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), é ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo. 3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alla lettera c),ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore é riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività. 4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo. 6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti é ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno. 7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2. Art. 23. Spese di gestione ammissibili 1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci: a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; b) prestazioni di servizi; c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 11. 2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) spese per il personale; b) rimborsi ai soci. 3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo. Art. 24. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società medesima é ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine sociale é costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3 e che nei confronti della società non sono in corso procedure esecutive o concorsuali; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3; d) studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicità dell'iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; e) certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria é presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi é comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 3. Capo III Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi Art. 25. Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 1. Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo é causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, ériportato in nota all'art. 2. Art. 26. Vincoli sui progetti finanziabili 1. Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attività di fruizione di beni pubblici statali, sia attività di manutenzione straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere civili ed industriali. Sono, altresì, esclusi i progetti nel settore dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilità non dimostri il possesso del requisito dell'innovatività. 2. Sono esclusi i progetti presentati da società di servizi che prevedono attività rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti. Nota all'art. 26: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo é riportato in nota all'art. 1. Art. 27. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci: a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere edilizie da eseguire; c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; d) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa per lo studio di fattibilità é ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. 3. Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 5. Art. 28. Spese di gestione ammissibili 1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, com-ma 1 e non sono ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2. Art. 29. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata all'articolo 24. 2. Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Nota all'art. 29: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1della legge 8 ottobre 1997, n. 352», é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302. Capo IV Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura Art. 30. Requisiti dei beneficiari 1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i quali: a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito totale e dedicano alle attività esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla metà del proprio tempo di lavoro totale; b) subentrino o siano subentrati da non più di dodici mesi ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricolalo calizzata nei territori agevolati, assumendo la responsabilità civile e fiscale della gestione ovvero subentrino mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso. 2. Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. Art. 31. Vincoli sui progetti finanziabili 1. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il soggetto richiedente si impegna a subentrare al conduttore uscente non oltre tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. In sede di prima applicazione della misura agevolativi di cui al presente capo sono accoglibili i progetti presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei quali il subentro sia avvenuto in uno dei seguenti casi: a) nel periodo tra il 24 maggio 1997 e il 23 mag-gio 1999, a condizione che i richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo; b) dopo il 23 maggio 1999, a condizione che il conduttore uscente dimostri di aver avuto il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data del subentro formale. Art. 32. Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione 1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; f) servizi di progettazione; g) acquisto di animali e piante; h) brevetti e licenze. 2. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore é riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività. 3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare. 4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti. 5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto. Nota all'art. 32: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli iuti di Stato nel settore agricolo é riportato in nota all'art. 1. Art. 33. Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e commercializzazione 1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.2.3 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere edilizie da acquistare o da eseguire; c) oneri per il rilascio della concessione edilizia; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) servizi di progettazione; f) brevetti e licenze. 2. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto del subentro. 3. La spesa di cui al comma 1, lettera a), é ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore é riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività. 4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare. 5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto. Nota all'art. 33: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo é riportato in nota all'art. 1. Art. 34. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) certificato di nascita e di residenza del richiedente al1° gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta di avere il legittimo possesso dei terreni oggetto dell'iniziativa,dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprietà o di affitto o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all'articolo31; c) studio di fattibilità del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacità tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialità del mercato di riferimento,sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola oggetto del subentro, sulla redditività attesa dell'iniziativa illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre annidi attività redatti, considerando le agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie; d) certificato di iscrizione dell'azienda nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società, di ditte individuali odi imprese agricole beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi di cui all'articolo 2, comma 3. Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, é riportato in nota all'art. 24. Capo V Misure in favore delle cooperative sociali Art. 35. Vincoli sui soggetti beneficiari 1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui all'articolo 11, commi2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci annidalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, é causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cu all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 4. Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, ne i territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. 5. Nelle cooperative già esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. 6. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» é il seguente: «Art. 2 (Soci volontari). - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4». Art. 36. Vincoli sui progetti finanziabili 1. Nell'ambito dei settori agevolabili indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono attività di carattere sociosanitario. Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 16. Art. 37. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), é ammissibile nella misura del 2 per cento. 3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore é riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività. 4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo. 6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali progetti é, inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del terreno. 7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2. Nota all'art. 37: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 5. Art. 38. Spese di gestione ammissibili 1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2. 2. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo. Art. 39. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario; b) certificato d'iscrizione della cooperativa nell'apposito registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società é ubicata nei territori agevolati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine sociale é costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3; e) studio di fattibilità del progetto da realizzare,sottoscritto dal legale rappresentante della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sull'economicità dell'iniziativa,illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,lettere a) e b), del decreto legislativo; f) nel caso di cooperative già esistenti, i bilanci degli ultimi due esercizi o dalla data di inizio dell'attività se inferiore, con le relative delibere assembleari di approvazione. 2. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacità di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacità, a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonché agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività, redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione. 3. Nel caso di iniziative già avviate lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali. Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, é riportato in nota all'art. 24. - Il testo dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 1.- Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, é riportato in nota all'art. 3. Capo VI Disposizioni transitorie e abrogazioni Art. 40. Disposizioni transitorie 1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non é stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento. Note all'art. 40: - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, é riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, é riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, é riportato in nota all'art.2. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é riportato in nota all'art. 2. Art. 41. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell'imprenditorialità giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile. Note all'art. 41: - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, abrogato dal presente regolamento concerne: «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile». - Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, abrogato dal presente regolamento, reca: «Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile». - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, abrogato dal presente regolamento, concerne: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialità giovanile». Art. 42 Norma finale 1. Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2004 Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,registro n. 5Economia e finanze, foglio n. 100 Note all'art. 42: - Il riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, é riportato in nota all'art. 2. - Il riferimento alla raccomandazione della Commissione 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, é riportato in nota all'art. 2.
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