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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Governo

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Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, in particolare l'articolo 15;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 é stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed, in particolare, l'articolo 10;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;


E m a n a il seguente decreto legislativo:



Capo I
Norme generali - Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali


Art. 1
Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta


1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresi' una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti
gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da
prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.


Art. 2
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche


1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui
all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una
pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.
2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.


Art. 3
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche


1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano
poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i
vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine,
in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto
comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione
geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale
utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati
dalla Comunità europea. La menzione «Vin de pays» puo' essere
utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo
francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente
articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.


Art. 4
Ambiti territoriali


1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono
comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di
origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi
esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano
praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali
aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro
interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu' rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.
4. La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, é consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici
aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il
prodotto cosi' rivendicato sia vinificato separatamente. Tale
possibilità non é ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu'
sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.


Art. 5
Coesistenza di una o piu' DO o IG nell'ambito del medesimo territorio


1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
2. é consentito che piu' DOCG e/o DOC facciano riferimento allo
stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi,
purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio
definito con detto nome geografico. é altresi' consentito, alle predette condizioni, che piu' IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di
impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata
con il medesimo nome geografico é consentito che coesistano vini
diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu' restrittivi;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.


Art. 6
Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione


1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC
e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC é
riservata ai vini della zona di origine piu' antica ai quali puo'
essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito
della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona
storica é quella delimitata con decreto interministeriale del 31
luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo
schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione «riserva» é attribuita ai vini DOC e DOCG che siano
stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di
fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio
tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la
menzione «riserva» é consentita solo al momento in cui tutta la
partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto
dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore» é attribuita ai vini DOC e DOCG aventi
caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una
regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla
tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro
delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonché:
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non puo' essere abbinata né alla menzione novello, né
alla menzione riserva.
6. La menzione «novello» é attribuita alle categorie dei vini a DO
e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle
categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini
da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla
fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in
ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» é
attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.
8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale puo' essere utilizzata soltanto nella
presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie
vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia
rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista
dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve
corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.
9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro
sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche
di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini
spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in
etichetta l'annata di produzione delle uve.
11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente
articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere
espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.


Capo II
Protezione comunitaria - Procedura di riconoscimento - Requisiti fondamentali e gestione delle DOP e IGP


Art. 7
Protezione comunitaria - Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche


1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle
menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene
contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di
protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle
disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati
alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 é stabilita con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 8
Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni diorigine e delle indicazioni geografiche


1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita é riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone
espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e
che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati
allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino
almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata
allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata é
riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con
denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il
riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone é ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le
sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica é
riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a
condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il
venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento
della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell'ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT
precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non é consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
od asiatiche. Per i vini ad IGT é consentito l'uso delle varietà in
osservazione.


Art. 9
Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche


1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre
anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione
produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici,
previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118-novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione
comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo
per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT,
calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di
una denominazione é fatto salvo il requisito anche per le altre
denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potrà presentare
alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del
regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformità alle disposizioni
procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.


Capo III
Disciplinari di produzione Gestione superfici vitate


Art. 10
Disciplinari di produzione


1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato,
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito
dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente.
Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai disciplinari,
per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro é riferita
alla partita di vino base (cuvee) destinato all'elaborazione.
L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato
per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti é aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni
specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono
definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse
rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le
specifiche disposizioni dei disciplinari, é consentito un esubero di
produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino
per ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della
relativa DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini DOC
o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un
vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei
relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 14, comma 3. Superata la percentuale
del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla
rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su
proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 e sentite le
organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente
favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal
disciplinare. Tale esubero puo' essere destinato a riserva
vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di
produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di
produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per
soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi e le
organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente
sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite
sino al limite reale dell'annata;
e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino é
ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta
salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da
calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in
maniera casuale all'interno del vigneto;
f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di
pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione
di vini DOCG é obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi
per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui
sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il
limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della
capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro é
ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
a) l'irrigazione di soccorso;
b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona
situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa
limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al
di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in
ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa
comunitaria;
c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
d) l'imbottigliamento in zona delimitata;
e) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata
di cui al comma 2, lettera d), puo' essere inserita nei disciplinari
di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
607/2009, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve
corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione,
ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una
nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di
almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di
dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di
imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b),
la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini DOP e IGP, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di
imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una
preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 é applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.


Art. 11
Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP


1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.


Art. 12
Schedario viticolo


1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono
essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario
viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.
2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 é gestito dalle regioni
e province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei
servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale
agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida
per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai
controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi
dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità
tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo
schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati
contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione
produttiva. Con lo stesso decreto é stabilito l' adeguamento della
preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione
dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni
professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei
vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.


Capo IV
Controllo delle DOP e delle IGP


Art. 13
Controlli e vigilanza


1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118-sexdecies e
118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali é l'autorità nazionale
preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui ai
citati articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE)
n. 1234/2007 é svolta da autorità di controllo pubbliche designate
e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, e da altrettanti rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il gruppo é presieduto dal Direttore generale della Direzione generale competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo
pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono
preventivamente prevedere la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.
3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo
privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta
norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o
revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione puo' riguardare
anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle
denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche
riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
7. é istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che
soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco
delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta
(DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo».
8. La scelta della struttura di controllo é effettuata, tra quelle
iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le
registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di
riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione
geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute,
dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di
consorzi la scelta é effettuata dai produttori, singoli o associati
che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione controllata.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività
per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale.
Ogni produzione riconosciuta é soggetta al controllo di una sola
struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la
specifica DO o IG puo' avvalersi, tramite apposita convenzione e
sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di
altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purché le
relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.
11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al
controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma
10 trasmettono al Ministero:
a) il piano di controllo;
b) il tariffario;
c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;
d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula.
12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica
protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna
produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello
schedario viticolo di cui all'articolo 12, dovranno notificarsi
all'autorità pubblica designata o all'organismo di controllo privato
autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo.
La struttura di controllo terrà un apposito elenco dei soggetti
iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.
13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate é
esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in
maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le
denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le
produzioni DOCG e DOC é attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari.
15. Gli enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di
altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività
di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le
relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati
medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito,
in formato elettronico.
16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire
nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attività di
controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per
quanto di competenza, alle regioni o province autonome, agli altri
enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed
alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli organi dello Stato
preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai
sensi dell'articolo 17.
17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la
gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle
modalità applicative di cui al comma 10, nonché gli schemi tipo dei
piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla
classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3.
18. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per lo
svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 14
Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti


1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG
é effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati,
contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla
dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.
436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello
schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili,
mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli
altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato
preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.
3. é consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di
vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche
derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente
diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei
relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale
scelta puo' riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello,
ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo
vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
4. é consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o
DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli
inferiori. é inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad
un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 4
del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita,
essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente
di controllo autorizzato.
6. Il prodotto già certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o
organolettici oppure puo' esserlo per scelta del produttore e/o
detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna
partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale
comunicazione all'organismo di controllo autorizzato indicando la
quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con
individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti
chimico-fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato
organismo un certificato di analisi chimica e/o organolettica
attestante la presenza di difetti che rendano necessario il
declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal
declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
7. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi
comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di
origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere
classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG
comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la
possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita
secondo le procedure di cui all'articolo 15.
9. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di
produzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009,
il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata
delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta
la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.
10. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di
vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta
dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di
categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di
riduzione. Le regioni possono altresi' consentire ai produttori di
ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con
quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
11. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare
il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da
cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su
proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di
tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria,
potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e
dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione
dei volumi di prodotto disponibili.
12. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto.


Art. 15
Analisi chimico-fisica e organolettica


1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi,
prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono
essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che
certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai
rispettivi disciplinari. La positiva certificazione é condizione per
l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta
giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni
per i vini DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini
IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico é effettuato da apposite commissioni di
degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Presso il comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le
commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale,
per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare
incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici
effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le procedure e le modalità per:
a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante
controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT;
c) per le operazioni di prelievo dei campioni.
6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite le
modalità per la determinazione dell'analisi complementare carbonica
nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il
riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.
7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e
delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne
richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti
l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.


Capo V
Istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGP


Art. 16
Comitato nazionale vini DOP ed IGP


1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP é organo del Ministero
delle politiche agricole alimentari forestali. Ha competenza
consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione
qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il comitato di cui al comma 1 é composto dal presidente e dai
seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;
c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in rappresentanza ed in qualità di coordinatori delle regioni e
delle province autonome;
d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza
delle camere stesse;
e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici
italiani;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi
volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;
g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;
h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e
tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.
3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio di
tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico
del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza
diritto di voto, uno o piu' esperti particolarmente competenti su
specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal
comitato stesso.
5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato:
a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella
presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al
settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali
all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione
relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione
geografica.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato
sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.


Capo VI
Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette


Art. 17
Consorzi di tutela


1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta puo' essere costituito e riconosciuto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un
consorzio di tutela. Il Consorzio é costituito fra tutti i soggetti
inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le
seguenti finalità:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di
studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP,
nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del
prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero,
alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti
di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del
consumatore e di cura generale degli interessi della relativa
denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare
prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con
l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.
2. é consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu'
denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone
di produzione dei vini interessati, cosi' come individuate dal
disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale
provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna
denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata
l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali é attribuito al consorzio
di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero
sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13,
di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento
della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario
viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli
o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne
garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che
sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti
di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o
IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla
denominazione é tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi
dell'articolo 13, la rappresentatività nella compagine sociale del
consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66
per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti
dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni. Il consorzio cosi'
autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti,
puo':
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria
della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di
Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità
del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento
dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché
definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie
interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della
denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.
5. Le attività di cui alla lettera d), del comma 4, sono distinte
dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il
coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le
regioni e province autonome. L'attività di vigilanza di cui alla
lettera d), del comma 4 é esplicata prevalentemente nella fase del
commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate
rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti
similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati
dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al
Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento,
sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono
la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di
revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare
attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono
svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio é
autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni
strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività
per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attività
di cui al comma 4 sono a carico di tutti i soci del consorzio,
nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche
se non aderenti al consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti
con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
6. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui
al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della
immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di
cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i
criteri e le modalità che saranno stabilite dal MIPAAF.
7. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre
l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o
della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un
logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e
IGP é detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di
tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo
medesimo é utilizzato come segno distintivo delle produzioni
conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali
attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che
la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se
non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel
regolamento consortile.
8. é fatta salva la possibilità per i consorzi di detenere ed
utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da
sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello
stesso nello statuto.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
regioni e province autonome, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.
10. I consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle
competenze loro assegnate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n.
164, e del decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno
1997, n. 256, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro
un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9,
continuando nelle more a svolgere le attività di cui alle precedenti
autorizzazioni ministeriali. Con il decreto di cui al comma 9 saranno
stabilite le disposizioni per consentire il predetto adeguamento,
nonché per l'eventuale conferma dell'incarico ai consorzi di tutela
delle sottozone di vini DOP.


Art. 18
Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP


1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni
stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative.


Art. 19
Recipienti e contrassegno per i vini DOP


1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, é
riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla
tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una
differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti
della stessa origine. Sono altresi' fatte salve le deroghe previste
dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 e
dalla normativa nazionale per consentire l'uso del tappo «a fungo»
per altri prodotti.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in
altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo
diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione,
muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale
contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso é
fornito di una serie e di un numero di identificazione.
4. Il contrassegno di cui al comma 3 é utilizzato anche per il
confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, é
consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita
certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima
ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.
5. I consorzi di tutela, di cui all'articolo 17, oppure in loro
assenza le regioni e province autonome competenti, sentita la filiera
vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di
utilizzo del lotto.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le
regioni e province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le
diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.


Art. 20
Impiego delle denominazioni geografiche


1. Dalla data di iscrizione nel «registro comunitario delle DOP e
IGP», le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non
possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei
relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 é vietato
qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la
denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non
espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009, articolo 56, non si
considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e
simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte
termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di' prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre
categorie di prodotti vitivinicoli, é fatto obbligo che i caratteri
usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due
di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in
altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del
prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del
produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una
indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi
geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo per
i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni
previste al comma 3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla
normativa comunitaria.
5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette,
recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una
indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT
costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e
denominazione usata.
6. é consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione
o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti
composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o
IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o
trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della
denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del
presente decreto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di
tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Non é necessaria l'autorizzazione di cui al comma 6 qualora il
riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una
indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o
trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui é elaborato o trasformato.


Capo VIII
Concorsi enologici


Art. 21
Concorsi enologici


1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono
partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti
organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente
individuate e controllate, che abbiano superato gli esami
organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi
regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti
previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli
organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi
compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del
regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo
del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


Capo IX
Disposizioni sanzionatorie


Art. 22
Produzione


1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni
geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con
la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine»,
che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari
di produzione, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto
oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'importo della
predetta sanzione amministrativa pecuniaria é raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a
produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.
3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla
rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno
piu' i requisiti per la produzione di uve designate con la
denominazione d'origine o l'indicazione geografica, é soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di
quello effettivamente prodotto, é soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10
tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione
amministrativa pecuniaria é raddoppiato.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia
e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini
previsti, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a tremila euro. Se il ritardo nella presentazione
delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a
mille euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a millecinquecento euro.
6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione
vitivinicola si riscontrano irregolarità concernenti sia vini e
prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione
sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.


Art. 23
Designazione e presentazione


1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e
4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni
alterati o contraffatti, é soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da trentamila euro a centomila euro.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3
e 4, ove previsti, é soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella
designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto é indicata, o se la denominazione
protetta é una traduzione non consentita o é accompagnata da
espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili,
ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle
denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o
segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, é soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le
suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli
involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo
20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, é soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità,
nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti
considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla
provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei
prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto
indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta
e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega recipienti
che possono indurre in errore sull'origine, é soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone
in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, é sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il
commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la
violazione.
9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola
le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 20 del
presente decreto, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a ventimila euro.


Art. 24
Piano dei controlli


1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a
carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una
non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una
denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la
fattispecie é già prevista sanzione ai sensi di altra norma
contenuta nel presente capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che
pone in essere un comportamento diretto a non consentire
l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero ad intralciare o
ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della
struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata
dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, é
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto
immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o
parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento
dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata
dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio periferico
territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante
l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, é soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento
amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad
utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa
che ha dato origine alla sanzione.


Art. 25
Inadempienze della struttura di controllo


1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle
prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità
pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra
i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo
di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto
a detto accesso, é sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.


Art. 26
Tutela dei Consorzi incaricati


1. L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, é sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di ventimila euro ed alla sanzione accessoria
dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una
denominazione protetta, che svolgono attività rientranti tra quelle
specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza
il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo ovvero del
Mipaaf in assenza di consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria di diecimila euro.


Art. 27
Inadempienze dei Consorzi di tutela


1. Al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle
prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento
o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attività
che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di
riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici
giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la
facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca
del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
2. é sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila
euro a sessantamila euro il consorzio che, nell'espletamento delle
sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno
stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti
diversi, quando la diversità di trattamento non é contemplata dallo
statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.


Art. 28
Concorsi enologici


1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 21, e successive disposizioni applicative, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro.


Art. 29
Competenza


1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste
dal presente decreto é attribuita al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle regioni e province
autonome.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal
presente decreto é effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato
sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata
del Bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per
sanzioni a favore delle regioni e province autonome é effettuato
presso il tesoriere regionale o provinciale.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione
protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 30
Disciplina speciale


1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce
disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.


Capo X
Disposizioni transitorie, particolari e abrogazione norme preesistenti


Art. 31
Disposizioni transitorie e particolari


1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto
sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della
legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente
decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto
esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a
tale termine resta in carica il comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), del
presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla
corrente campagna vendemmiale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite
le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario
viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle
vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992, e
successive norme applicative, nonché i criteri e le modalità per
l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati
preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione
dell'articolo 17, comma 4, lettera a), ai consorzi di tutela
incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 526
del 1999.
7. Le disposizioni di cui al capo IX sono applicate anche per i
procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.


Art. 32
Norme abrogate


1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini;
b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;
d) l'articolo 1, comma 1, lettera a), e l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.


Art. 33
Clausola di invarianza


1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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