IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione e, in particolare, l'articolo 16 relativo agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
Visto l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal
citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la
destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche'
l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e
di rimuovere gli squilibri economici e sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011, di approvazione della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalita' per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche' per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi e' coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare
nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo
5.
2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.
Art. 2
Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale
1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono perseguite
prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalita'
strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti
nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per
investimenti anche finalizzati, secondo le modalita' stabilite per
l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di
capacita' amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V
della Costituzione nonche' alle spese per lo sviluppo ammesse dai
regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorita' e per l'attuazione degli
interventi, tenendo conto delle specifiche realta' territoriali, con
particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit
infrastrutturale e ai diritti della persona;
b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorita'
programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella
destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di
stabilita' finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione
dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del
restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con
riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a
statuto speciale e alle isole minori;
c) aggiuntivita' delle risorse, che non possono essere sostitutive
di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati,
in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalita' previsto
per i fondi strutturali dell'Unione europea;
d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi
finalizzate ad assicurarne la qualita', la tempestivita', l'effettivo
conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei
finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un
sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla
valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di
riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri
di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei
confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati
coinvolti, le necessarie attivita' di sorveglianza, monitoraggio e
controllo delle iniziative.
Art. 3
Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea
1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica,
sociale e territoriale, di seguito denominato: "Ministro delegato",
cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a
finalita' strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i
competenti organi dell'Unione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e
delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro
delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri
Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e
quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei
conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle
amministrazioni centrali e regionali.
3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale
utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo
Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti
dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli
interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.
Art. 4
Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale,
che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la complementarieta' delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle
previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi speciali dello
Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalita'
stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato
al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi di consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche
per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo
e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di
carattere ordinario.
Art. 5
Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a
quello di inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei,
determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con
particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica
e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica,
l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui
all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il
Documento di economia e finanza puo' rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacita' fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.
2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e
finanza, la legge di stabilita' relativa all'esercizio finanziario
che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione
incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse
adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilita' provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione
finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della
spesa.
3. La legge annuale di stabilita', anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, puo' aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si puo' procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo
pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo
conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonche' con la Conferenza unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:
a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalita' specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorita' e le diverse macro-aree territoriali, nonche' l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
b) i principi di condizionalita', ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
c) i criteri di ammissibilita' degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:
1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilita' statistica, prossimita' all'intervento, tempestivita' di rilevazione, pubblicita' dell'informazione;
3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
4) alla sostenibilita' dei piani di gestione;
5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacita' amministrativa e tecnica e di legalita' tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa
la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;
e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati;
f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni
pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalita'.
5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 4, il
Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei
criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 4, propone
al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto
territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati,
nonche' con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi
o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Contratto istituzionale di sviluppo
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente
decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro
delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo"
che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni
intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento
dei criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 5, comma 4, e
definisce il cronoprogramma, le responsabilita' dei contraenti, i
criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le
eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel
rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso di partecipazione
dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione
all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da
realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita' loro
demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto
degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei
contratti con i concessionari, clausole inderogabili di
responsabilita' civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo puo' prevedere, tra le modalita' attuative, che le
amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di
diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e
professionalita'.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo e'
disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che
riguardano le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia
di prevenzione e repressione della criminalita' organizzata e dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti
le comunicazioni e informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in
relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a
destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono la
piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con le
procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti
assegnatari, al fine di garantire la specialita' e l'addizionalita'
degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a
destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa
denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti
dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e vigilata dal
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito
denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli
obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e
in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali
e delle Regioni, assicurando, altresi', il necessario supporto
tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle
competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i
controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio
unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a
legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato
secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di
monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n.
196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a
tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato
della Repubblica e della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni
pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del
presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle
scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita
il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo,
della Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5
e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in
materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali
ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e
dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di
servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il quale cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni
pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione
degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate.
Art. 7
Relazione annuale
1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10,
comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi
informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni
di cui al presente decreto ed e' trasmessa dal Ministro delegato,
contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza
unificata.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti
che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello
Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto
speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonche' gli
altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque
riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che
perseguono finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con
uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio
2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative
dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti
contributi e interventi.
2. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica,
sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato.
3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli
articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Ministro
delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal
presente decreto.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano