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Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
Disposizioni sul ricorso tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al governo per
l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della
disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha
autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a
norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita
dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre
1992;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia
e del Tesoro;


Emana il seguente decreto legislativo:


TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Del giudice tributario e suoi ausiliari
Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria
Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria
Art. 3 - Difetto di giurisdizione
Art. 4 - Competenza per territorio
Art. 5 - Incompetenza
Art. 6 - Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie
Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie
Art. 8 - Errore sulla norma tributaria
Art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie
CAPO II - Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
Art. 10 - Le parti
Art. 11 - Capacità di stare in giudizio
Art. 12 - L'assistenza tecnica
Art. 13 - Assistenza tecnica gratuita ( abrogato )
Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento
Art. 15 - Spese del giudizio
Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni
Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni
TITOLO II - Il processo
CAPO I - Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
SEZIONE I - Introduzione del giudizio
Art. 18 - Il ricorso
Art. 19 -Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Art. 20 - Proposizione del ricorso
Art. 21- Termine per la proposizione del ricorso
Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente
Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente
Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti
Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale fascicolo d'ufficio del processo e
fascicoli di parte
Art. 26 - Assegnazione del ricorso
SEZIONE II - L'esame preliminare del ricorso
Art. 27 - Esame preliminare del ricorso
Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
Art. 29 - Riunione dei ricorsi
SEZIONE III - La trattazione della controversia
Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
Art. 31 - Avviso di trattazione
Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie
Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio
Art. 34 - Discussione in pubblica udienza
Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante
SEZIONE IV - La decisione della controversia
Art. 36 - Contenuto della sentenza
Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza
SEZIONE V - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Art. 39 - Sospensione del processo
Art. 40 - Interruzione del processo
Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
Art. 42 - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto
Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti
Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
CAPO II - I procedimenti cautelare e preventivo
Art. 47 - Sospensione dell'atto impugnato
Art. 48 - Conciliazione giudiziale
CAPO III - Le impugnazioni
SEZIONE I - Le impugnazioni in generale
Art. 49 - Disposizioni generali applicabili
Art. 50 - I mezzi d'impugnazione
Art. 51 - Termini d'impugnazione
SEZIONE II - Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale
Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare
Art. 53 - Forma dell'appello
Art. 54 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
Art. 55 - Provvedimenti presidenziali
Art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte
Art. 57 - Domande ed eccezioni nuove
Art. 58 - Nuove prove in appello
Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale
Art. 60 - Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
Art. 61 - Norme applicabili
SEZIONE III - Il ricorso per cassazione
Art. 62 - Norme applicabili
Art. 63 - Giudizio di rinvio
SEZIONE IV - La revocazione
Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione
Art. 65 - Proposizione della impugnazione
Art. 66 - Procedimento
Art. 67 - Decisione
CAPO IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie
Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo.
Art. 69 - Condanna dell'ufficio al rimborso
Art. 70 - Giudizio di ottemperanza
TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 71 - Norme abrogate
Art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
Art. 73 - Istanza di trattazione ( Abrogato )
Art. 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d'appello
Art. 75 - Controversie pendenti davanti alla commissione tributaria centrale
Art. 76 - Controversie in sede di rinvio
Art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al
ministero delle finanze
Art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
Art. 79 - Norme transitorie
Art. 80 - Entrata in vigore


TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Del giudice tributario e suoi ausiliari


Art. 1
Gli organi della giurisdizione tributaria


La giurisdizione tributaria é esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle
commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non
disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.


Art. 2
Oggetto della giurisdizione tributaria


Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli
possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione
delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni
in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla
capacità di stare in giudizio.


Art. 3
Difetto di giurisdizione


Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie é rilevato, anche d'ufficio, in
ogni stato e grado del processo.
É ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.


Art. 4
Competenza per territorio


Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei
confronti degli uffici delle entrate o del territorio del ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia é proposta nei confronti di un centro di servizio é competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.
Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le
decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.


Art. 5
Incompetenza


La competenza delle commissioni tributarie é inderogabile.
L'incompetenza della commissione tributaria é rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in
essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.


Art. 6
Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie


L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate
dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui
all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo
ovvero di collaborazione con una delle parti.
Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione
tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della
stessa commissione designato dal suo presidente.


Art. 7
Poteri delle commissioni tributarie


Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare
complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione
dello stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
É sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.
Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale
rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.


Art. 8
Errore sulla norma tributaria


La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle
leggi tributarie quando la violazione é giustificata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.


Art. 9
Organi di assistenza alle commissioni tributarie


Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.
Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.


CAPO II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio


Art. 10
Le parti


Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio é un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del ministero delle finanze al quale spettano
le attribuzioni sul rapporto controverso.


Art. 11
Capacità di stare in giudizio


Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
L'ufficio del ministero delle finanze nei cui confronti é proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
L'ente locale nei cui confronti é proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui é collocato detto ufficio.


Art. 12
L'assistenza tecnica


Le parti, diverse dall'ufficio del ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti é stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti,
i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.
In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati
alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere
limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i
dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel
qual caso la sottoscrizione autografa é certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
L'ufficio del ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito
dall'avvocatura dello stato.
Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti
direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore é costituito dalla somma di queste.
Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare
alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa é
tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.


Art. 13 ( abrogato )


Art. 14
Litisconsorzio ed intervento


Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
Se il ricorso non é stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 é ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa
entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme
al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione é già decorso il termine di decadenza.


Art. 15
Spese del giudizio


La parte soccombente é condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.
I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.
-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza.


Art. 16
Comunicazioni e notificazioni


Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del
servizio postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente
datato e sottoscritto per ricevuta, é restituito alla segreteria della commissione tributaria.
La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
L'ufficio del ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a
mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto é ricevuto.


Art. 17
Luogo delle comunicazioni e notificazioni


Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche
per i successivi gradi del processo.
Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non é possibile, questi sono comunicati o notificati presso la
segreteria della commissione.


TITOLO II
Il processo
CAPO I
Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
SEZIONE I
Introduzione del giudizio


Art. 18
Il ricorso


Il processo é introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
Il ricorso deve contenere l'indicazione:
della commissione tributaria cui é diretto;
del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello stato, nonché del codice fiscale;
dell'ufficio del ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso é proposto;
dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
dei motivi.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione
dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione
del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del
ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
Il ricorso é inammissibile se manca o é assolutamente incerta una delle indicazioni di cui
al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non é sottoscritto a norma del comma precedente.


Art. 19
Atti impugnabili e oggetto del ricorso


Il ricorso può essere proposto avverso:
l'avviso di accertamento del tributo;
l'avviso di liquidazione del tributo;
il provvedimento che irroga le sanzioni;
il ruolo e la cartella di pagamento;
l'avviso di mora;
gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari;
ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il
quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata
notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.


Art. 20
Proposizione del ricorso


Il ricorso é proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta
con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della
spedizione nelle forme sopra indicate.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.


Art. 21
Termine per la proposizione del ricorso


Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data
di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale
anche come notificazione del ruolo.
Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto
alla restituzione non é prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si é verificato il presupposto per la restituzione.


Art. 22
Costituzione in giudizio del ricorrente


Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità
deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito
o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
L'inammissibilità del ricorso é rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito é attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non é conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso é proposto, il ricorso é inammissibile e si applica il comma precedente.
Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre 2002, n. 520 (in G.U. 1a s.s.
11/12/2002, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo, "nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.


Art. 23
Costituzione in giudizio della parte resistente


L'ufficio del ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti é stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso é stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
La costituzione della parte resistente é fatta mediante deposito presso la segreteria della
commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui
motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì
le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.


Art. 24
Produzione di documenti e motivi aggiunti


I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, é ammessa entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
Se é stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5,
e l'art. 23, comma 3.


Art. 25
Iscrizione del ricorso nel registro generale fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli
di parte La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei
verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti
contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.
La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.


Art. 26
Assegnazione del ricorso


Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di
fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere
gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a
carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati
congiuntamente.


SEZIONE II
L'esame preliminare del ricorso


Art. 27
Esame preliminare del ricorso


Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente
previsti, se manifesta.
Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.


Art. 28
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali


Contro i provvedimenti del presidente é ammesso reclamo da notificare alle altre parti
costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena
d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare
memorie.
Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione
del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.


Art. 29
Riunione dei ricorsi


In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei
ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra
loro connessi.
Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di
questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la
loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.


SEZIONE III
La trattazione della controversia


Art. 30
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione


Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il
relatore.
Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.


Art. 31
Avviso di trattazione


La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno
trenta giorni liberi prima.
Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in
caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.


Art. 32
Deposito di documenti e di memorie


Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di
trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti
può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite
brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di
consiglio.


Art. 33
Trattazione in camera di consiglio


La controversia é trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non
abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
Della trattazione in camera di consiglio é redatto processo verbale dal segretario.


Art. 34
Discussione in pubblica udienza


All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
Dell'udienza é redatto processo verbale dal segretario.
La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza
della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, é resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle
altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.


Art. 35
Deliberazioni del collegio giudicante


Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi é stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella
camera di consiglio.
Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e
seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.


SEZIONE IV
La decisione della controversia


Art. 36
Contenuto della sentenza


La sentenza é pronunciata in nome del popolo italiano ed é intestata alla Repubblica italiana.
La sentenza deve contenere:
l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
le richieste delle parti;
la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
il dispositivo.
La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed é sottoscritta dal presidente e dall'estensore.


Art. 37
Pubblicazione e comunicazione della sentenza


La sentenza é resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e
la data.
Il dispositivo della sentenza é comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.


Art. 38
Richiesta di copie e notificazione della sentenza


Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la
segreteria é tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle
altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non
costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto che il comma 2 del suddetto articolo "si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e
dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice
di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo nico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni".


SEZIONE V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo


Art. 39
Sospensione del processo


Il processo é sospeso quando é presentata querela di falso o deve essere decisa in via
pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.


Art. 40
Interruzione del processo


Il processo é interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di
una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento é dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.
Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di
memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine é prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.


Art. 41
Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo


La sospensione é disposta e l'interruzione é dichiarata dal presidente della sezione con
decreto o dalla commissione con ordinanza.
Avverso il decreto del presidente é ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.


Art. 42
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo


Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.


Art. 43
Ripresa del processo sospeso o interrotto


Dopo che é cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.
Se entro sei mesi da quando é stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita
dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione
al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma
precedente.
La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può
essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in
mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La
parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando
documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.


Art. 44
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso


Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo
fra loro. La liquidazione é fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
La rinuncia non produce effetto se non é accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano
nella segreteria della commissione.
Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo seguente.


Art. 45
Estinzione del processo per inattività delle parti


Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
L'estinzione del processo per inattività delle parti é rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
L'estinzione é dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente é ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.


Art. 46
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere


Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere é dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale é reclamabile a norma dell'art. 28.
Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha
anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s.
20/07/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3.


CAPO II
I procedimenti cautelare e preventivo


Art. 47
Sospensione dell'atto impugnato


Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può
chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre
parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art.
22.
Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima
camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso
decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere
fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado.
In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può
revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.


Art. 48
Conciliazione giudiziale.


Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la
prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono
indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento
diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme
dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale,
dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta
garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale
calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo
aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante
non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.
Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel
corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta
giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza é presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3.
Il decreto é comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata
deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione.
Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia.
Il provvedimento del presidente é depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di
un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.


CAPO III
Le impugnazioni
SEZIONE I
Le impugnazioni in generale


Art. 49
Disposizioni generali applicabili


Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni
del Titolo III, Capo I, del Libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.


Art. 50
I mezzi d'impugnazione


I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso
per cassazione e la revocazione.


Art. 51
Termini d'impugnazione


Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione
tributaria é di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.
Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice
di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui é stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o é stato recuperato il documento o é passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.


SEZIONE II
Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale


Art. 52
Giudice competente e legittimazione ad appellare


La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale
competente a norma dell'art. 4, comma 2.
Gli uffici periferici del dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati
alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere
previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.


Art. 53
Forma dell'appello


Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui é diretto,
dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti é proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi
specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello é inammissibile se manca o é assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non é sottoscritto a norma
dell'art. 18, comma 3.
Il ricorso in appello é proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti
di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.
Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria
regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.


Art. 54
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale


Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23
depositando apposito atto di controdeduzioni.
Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere
proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.


Art. 55
Provvedimenti presidenziali


Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri
corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.


Art. 56
Questioni ed eccezioni non riproposte


Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.


Art. 57
Domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati
dopo la sentenza impugnata.
Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.


Art. 58
Nuove prove in appello


Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente
grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
É fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.


Art. 59
Rimessione alla commissione provinciale


La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha
emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non é stato regolarmente costituito o integrato;
quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado é formalmente passata in
giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.


Art. 60
Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile


L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non é decorso il
termine stabilito dalla legge.


Art. 61
Norme applicabili


Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il
procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.


SEZIONE III
Il ricorso per cassazione


Art. 62
Norme applicabili


Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, del codice di
procedura civile.
Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal
codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.


Art. 63
Giudizio di rinvio


Quando la corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o
regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente
entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme
rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera
successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo é stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui é stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita
richiede alla cancelleria della corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.


SEZIONE IV
La revocazione


Art. 64
Sentenze revocabili e motivi di revocazione


Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate é ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.
Le sentenze per le quali é scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la
scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in
giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il
termine stesso é prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.


Art. 65
Proposizione della impugnazione


Competente per la revocazione é la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata.
A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di
cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno
della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della
sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
Il ricorso per revocazione é proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.


Art. 66
Procedimento


Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della
presente sezione.


Art. 67
Decisione


Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione
tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi
d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.


CAPO IV
L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie


Art. 68
Pagamento del tributo in pendenza del processo.


Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui é prevista
la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il
ricorso;
per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno
in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito
dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti
dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza.
Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.


Art. 69
Condanna dell'ufficio al rimborso


Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di
giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15e la relativa sentenza é passata in giudicato,
la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice
di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.


Art. 70
Giudizio di ottemperanza


Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
Il ricorso é proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale é prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo
non sia estinto.
Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
Uno dei due originali del ricorso é comunicato a cura della segreteria della commissione
all'ufficio del ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.
Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del ministero delle finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la
documentazione dell'eventuale adempimento.
Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente,
assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione
fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta
giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima a cura della segreteria.
Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria,
adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il
collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un
commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e
determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli
emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
Contro la sentenza di cui al comma 7 é ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.


TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie


Art. 71
Norme abrogate


Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 4 settembre 1931, n. 1175,
l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e
l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 .
É inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del
presente decreto.


Art. 72
Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado


Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.
La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle
parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione
del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a
costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte
resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.
-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il
cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni
di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per
ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo é stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se
stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le
commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in
ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, é obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al
presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.
Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data
indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme
vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere
compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie
delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.
Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1 .


Art. 73 ( abrogato )


Art. 74
Controversie pendenti davanti alla corte d'appello


Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 75
Controversie pendenti davanti alla commissione tributaria centrale


Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione
tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso
organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, é stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
Relativamente alle controversie pendenti o per le quali, pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o
dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20;
in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue.
L'estinzione é dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia
stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente.
Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, é ammesso
reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.
Le parti che hanno proposto ricorso alla commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla corte di cassazione.
Se non é stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione é presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione
tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione
entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
( abrogato )
La segreteria della commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il
termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.
Il d.l. 26 novembre 1993, n. 477 convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55 ha stabilito
che " relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti
davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza
di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma del presente articolo
75, comma 2, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al presente articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio."
La Corte Costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998 (in G.U. 1a s.s. del 22/4/1998 n. 16) ha disposto "l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra
dalla data di ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa".


Art. 76
Controversie in sede di rinvio


Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della commissione tributaria centrale pendono i
termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie
di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va
fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.
Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla commissione tributaria centrale, detto
termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.
Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72, comma 4.


Art. 77
Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al ministero
delle finanze


Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni,
ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71.


Art. 78
Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali


Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.
Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.


Art. 79
Norme transitorie


Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si é svolto sotto la disciplina della legge anteriore.
Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza
tecnica é disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato
dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.


Art. 80
Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Note alle premesse
Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il 'referendum' popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e
commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 30.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovrimposte
e addizionali alle predette imposte;
previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario
con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa
l'oblazione;
identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;
articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni
tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione
dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà
altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano,
delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;
previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;
qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata
preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonché dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo;
determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonché previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;
adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:
previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di
tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;
previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno
interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;
disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;
disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;
previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale
limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza
entro novanta giorni;
disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;
previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione
soccombente;
attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;
istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;
affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa
a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;
previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;
istituzione di un contingente del personale indicato all'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della
funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche
dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle
unità che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di
trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza
dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di
cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;
automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con
particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero
delle finanze, della competenza a:
formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici
in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie
pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;
esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;
rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi
maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando
conseguentemente direttive per gli uffici nonché formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;
effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonché previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei
termini dell'istanza di trattazione;
previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione
dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia
presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t) e che in detta
istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360
del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve
trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;
adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del
giudizio.
I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma
4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".
Si trascrivono rispettivamente, i testi del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, nonché del comma 4, dell'art. 1 della legge n. 550/1987:
" Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione
parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più
testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge".
La commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle
rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari".


Nota all'art. 1
Il D.Lgs. n. 545/1992 è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5
.
Nota all'art. 2
Il testo vigente dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:
"Art. 70 (Applicazione dell'imposta). - L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".


Nota all'art. 3
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41 del codice di procedura civile: "Finche la
causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni
unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art.
37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli
effetti di cui all'art. 367".


Nota all'art. 7
La legge 8 luglio 1980, n. 319, reca la disciplina dei "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria".


Note all'art. 15
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 92 del codice di procedura civile: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti".


Nota all'art. 20
Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, è riportato in nota all'art. 12.
Nota all'art. 22
Il testo degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile è riportato in nota
all'art. 16.


Nota all'art. 30
La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 90/1990 aggiunge un comma all'art. 19 del
D.P.R. n. 636/1972 del seguente tenore:
"Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di
controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse
e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese
e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei
confronti di società con personalità giuridica".


Nota all'art. 35
Si riporta il testo degli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile:
"Art. 276 (Deliberazione). - La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finche le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice".
"Art. 277 (Pronuncia sul merito). - Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere
tutte le domande proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'art. 187
primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse
soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza".
"Art. 278 (Condanna generica. Provvisionale). - Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla
prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova".
"Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio). - Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il collegio pronuncia sentenza:
quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;
quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo
comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti
provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo
alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I
provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza".
"Art. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). - Con la sua ordinanza il
collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se nel caso previsto dall'articolo seguente. Il cancelliere inserisce l'ordinanza
nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176
secondo comma. Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa".


Note all'art. 38
Il testo degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile è riportato in nota
all'art. 16.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura civile:
"Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo
decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza".


Nota all'art. 49
Il capo I del titolo III del libro II del codice di procedura civile tratta delle impugnazioni in generale.
Si riporta il testo dell'art. 337 del codice di procedura civile:
"Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283,
373, 401 e 407. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata".


Nota all'art. 62
Si riporta il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile:
Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado
d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
per motivi attinenti alla giurisdizione;
per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di
competenza;
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
per nullità della sentenza o del procedimento;
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Può inoltre essere impugnata
con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello: ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".


Nota all'art. 64
Il testo dell'art. 395, numeri 1), 2), 3) e 6), del codice di procedura civile, è riportato in nota all'art. 51.


Nota all'art. 65
Il testo dell'art. 395, numeri 1), 2), 3) e 6), del codice di procedura civile è riportato in nota all'art. 51.


Nota all'art. 69
Si riporta il testo dell'art. 475 del codice di procedura civile:
"Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente
titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".


Note all'art. 71
Si riporta il testo dell'art. 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D.
14 settembre 1931, n. 1175, abrogato dalla presente norma:
"Art. 288 (Errori materiali). - Contro le risultanze dei ruoli si può ricorrere al Prefetto
entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale".


Nota all'art. 78
La sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 283 del testo unico sulla finanza locale (composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi
locali) approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 14 del
decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Il prefetto può in tali casi sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Si riporta il testo dell'articolo 1 e degli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), abrogati dalla presente norma:
"Art. 1 (Controversie devolute alle commissioni tributarie). - Le commissioni tributarie di
cui al R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e
successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado;
commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale. Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:
imposta sul reddito delle persone fisiche;
imposta sul reddito delle persone giuridiche;
imposta locale sui redditi;
imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
imposta di registro;
imposta sulle successioni e donazioni;
imposte ipotecarie;
imposta sulle assicurazioni.
Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".
"Art. 15 (Contenuto del ricorso). - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere:
l'indicazione della commissione adita;
l'oggetto della domanda;
l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso è proposto;
i motivi;
le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonché la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;
la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante.
Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-bis".
"Art. 16 (Proposizione del ricorso alla commissione tributaria). - Il ricorso alla commissione tributaria può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di
liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. In
calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso
e l'organo al quale esso deve essere proposto. Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e
l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri
soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione dell'imposta o del provvedimento che irroga la sanzione. Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nelle diversa
sede competente. Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla
notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo. In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione. Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto".
"Art. 17 (Presentazione del ricorso). - Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale
alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario.Della consegna è rilasciata ricevuta. L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787".
"Art. 18 (Deduzioni dell'ufficio tributario). - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni
dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le
proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per
il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta. Resta fermo
quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787".
"Art. 19 (Fissazione dell'udienza). - Il presidente della commissione tributaria provvede
ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento
del ricorso stesso ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia
del contendere. In tali casi il presidente della commissione od il presidente della sezione
alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria.
L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte. Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all'art. 18, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica. Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio può rinviare la discussione ad altra udienza. L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa è stata rinviata è comunicato alla parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio è disposto in udienza a data fissa la comunicazione è fatta oralmente alle parti presenti".
"Art. 19-bis (Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazione dei motivi). - Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti. La commissione tributaria può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale è resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti. Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'art. 17, primo comma, può integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'art. 19, quarto comma. L'integrazione dei motivi, se è resa
necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, può essere
fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se è stata già fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto
richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma".
"Art. 20 (Discussione e decisione). - All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione. Dell'udienza è redatto verbale dal segretario. La decisione è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35. La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento. Il
dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione. L'ordinanza è depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione".
"Art. 21 (Rinnovazione dell'atto impugnato). - La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso è stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario. Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza. La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione".
"Art. 22 (Appello). - L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo
comma dell'art. 38. L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, è proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalità di cui al primo comma
dell'art. 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera lire cinque milioni,
deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto d'appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte. Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto d'appello e l'eventuale appello incidentale nonché il fascicolo del giudizio di primo grado nel qual inserisce copia della decisione impugnata. Se la copia di cui al secondo comma non è allegata, l'appello è improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione è pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria.
Avverso l'ordinanza è ammesso il reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni
dalla notificazione".
"Art. 23 (Procedimento). - Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli artt. 18, 19, 20 e 21".
"Art. 24 (Rinvio alla commissione tributaria di primo grado). - La commissione, se rileva,
in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza
per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferire a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o che il collegio è stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione, di primo grado, alla quale il fascicolo del processo è trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per l'impugnazione. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20".
"Art. 25 (Ricorso alla commissione tributaria centrale). - Il ricorso alla commissione centrale può essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere l'indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il terzo comma dell'art. 15.
Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, è presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, può presentare le proprie deduzioni con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche non sia stata presentata la
copia. Nello stesso termine può essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice che è notificata all'altra parte a cura della segreteria. In caso di
mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo. Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata è trasmesso alla commissione centrale".
"Art. 26 (Motivi di ricorso). - Il ricorso alla commissione centrale è proponibile soltanto
per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie".
"Art. 27 (Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale). - Il presidente della
commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria.
L'estinzione diviene definitiva ove, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione,
non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata
alla controparte. La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la
decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni
unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione. Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione.
La data è comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria; si
applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 19. Le parti possono prendere visione
del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima. Le memorie e le repliche non
possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione".
"Art. 28 (Decisione del ricorso). - Il ricorso è deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione".
"Art. 29 (Decisioni di rinvio). - Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende
necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado. Nei casi indicati nell'art. 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado. Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui è stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli artt. 19 e 20".
"Art. 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente). - Il ricorrente, l'intervenuto ed il
chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o
mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri
doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate
dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti
in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio. Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale".
"Art. 31 (Morte o incapacità delle parti o del rappresentante). - Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data. Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo".
"Art. 32 (Comunicazioni e notificazioni). - Le comunicazioni sono fatte mediante avviso
della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, spedito in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del presente decreto. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia. L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
"Art. 32-bis (Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni). - Le comunicazioni e le
notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in
mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della
commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'uffico postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni. Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. Se mancano la dichiarazione della residenza e l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio".
"Art. 33 (Fascicolo del processo). - La segreteria della commissione tributaria forma il
fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonché i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni. Trascorsi sei mesi dal giorno in cui è intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente. Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha
diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione può essere fatta all'ufficio tributario. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia".
"Art. 34 (Riunione dei processi). - Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi
relativi alla medesima controversia ovvero a più controversie relative allo stesso tributo
o concernenti questioni comuni, ancorché relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse dalla stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono
proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente. Il
collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende più gravoso può, con ordinanza motivata, disporre la separazione".
"Art. 35 (Istruzione del processo). - La commissione tributaria, al fine di conoscere i
fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.
Il collegio può delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente
avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.
Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, la
commissione tributaria può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza.
Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre
parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta
giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una
relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto. Nel caso di cui al comma
precedente, la parte che vi abbia interesse può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non può essere impugnata separatamente dalla decisione".
"Art. 36 (Documenti). - I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono
allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte. Dinanzi alla commissione centrale
possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dall'impugnazione o della
difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte
resistente. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno
facoltà di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza. Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente può
nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile. Il compenso al traduttore è liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed è posto a carico della parte che ha
provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i
documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e dal quest'ultimo prodotti in giudizio, il
compenso al traduttore è a carico del contribuente. La commissione può autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo".
"Art. 37 (Contenuto della decisione). - La decisione è emessa in nome del Popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:
l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in
cui la decisione è pronunciata;
la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;
il dispositivo".
"Art. 38 (Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione). - La decisione è
resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione
tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data. Il dispositivo
della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo
comma. La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla
domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio. Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima".
"Art. 39 (Norma di rinvio). - Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura
civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97. Per le attività degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attività dei cancellieri".
"Art. 39-bis (Errore sulla norma tributaria). - La commissione tributaria dichiara non
applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è
giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".
"Art. 40 (Impugnazione dinanzi alla corte d'appello). - Decorso inutilmente per tutte le
parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione della commissione di
secondo grado può essere impugnata entro novanta giorni avanti la corte d'appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione
estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve
essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la
decisione impugnata. L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi
dell'art. 342 del codice di procedura civile. Competente a conoscere del gravame è la corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo d'ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata. Nel procedimento avanti la corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio d'appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale è stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".
"Art. 41 (Revocazione). - Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto
relative al giudizio dinanzi alla commissione di secondo grado".
"Art. 42 (Insediamenti delle commissioni). - Le disposizioni concernenti la costituzione
delle commissioni tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie si applicano dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto. Le commissioni saranno insediate in una data unica entro il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa. Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento
previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati
successivi decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate alla predetta
data saranno presentati, con le modalità indicate dall'art. 17, ai competenti uffici finanziari, che ne cureranno l'invio, con le deduzioni di cui all'art. 18, alla segreteria
della commissione entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione
stessa".
"Art. 43 (Controversie pendenti). - Alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni
tributarie o a sezioni speciali delle stesse nonché alle controversie che insorgono dopo
l'entrata in vigore delle norme del presente decreto, queste si applicano a decorrere dalla data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda
istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado. I fascicoli delle controversie in
istruttoria alla predetta data presso gli uffici finanziari sono trasmessi alla segreteria
della competente commissione con le deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa. Qualora alla predetta data non siano decorsi i termini previsti dalle leggi vigenti per proporre ricorso alle commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione della commissione distrettuale o provinciale, i termini per il ricorso o per l'impugnazione secondo le norme del presente decreto decorrono dalla data stessa.
Nelle controversie decise entro la data di insediamento di cui al primo comma le parti
possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il ricorso per cassazione, sempre che i
rispettivi termini non siano decorsi. Dopo la data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42 le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie
relative a tributi soppressi già di competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle controversie previste dal comma terzo dell'art. 1; i relativi fascicoli sono trasmessi dalle segreterie delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale rispettivamente alle segreterie delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale. Fino alla data
d'insediamento delle commissioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 42, i ricorsi relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'art. 1 sono presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari, che li trasmettono con le proprie deduzioni alla commissione di primo grado entro novanta giorni dall'insediamento della stessa".
"Art. 44 (Istanza per fissazione d'udienza). - Entro sei mesi dalla data di cui al secondo
o al terzo comma dell'art. 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o
dell'impugnazione da lui proposta con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e presentata all'ufficio finanziario competente. Nell'istanza il contribuente
deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 15. In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione. L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma è stata depositata la decisione del ricorso o dell'impugnazione, ancorché non ne sia stata effettuata la notificazione. Nei procedimenti
nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data,
le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi
o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43".
"Art. 45 (Componenti delle commissioni). - I componenti delle commissioni distrettuali,
provinciali e centrale e delle relative sezioni speciali nonché quelli delle commissioni censuarie restano in carica fino alla data di insediamento stabilita dal secondo comma
dell'art. 42. Fino alla stessa data si provvederà alle sostituzioni eventualmente occorrenti".
Si riporta il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
638, abrogati dalla presente norma: "Per la definizione delle relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 277 e seguenti del succitato testo unico.
Le commissioni comunali, le sezioni speciali della giunta provinciale amministrativa e le
sezioni per i tributi locali della commissione centrale delle imposte continueranno, con
l'osservanza delle norme attualmente in vigore, a decidere le controversie di cui al comma precedente e tutte quelle relative a ricorsi pendenti al 31 dicembre 1973 o ad atti
notificati entro la stessa data ivi compresi quelli concernenti tributi non soppressi. Dopo
la data di insediamento della commissione centrale, prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sul contenzioso tributario, le controversie sopra indicate rientreranno, in terzo grado, nella competenza
delle sezioni di detta commissione, con l'applicazione delle procedure vigenti alla data
del presente decreto".
Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, abrogato dalla presente norma: "Art. 20 (Contenzioso). - Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle provincie relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione,
il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione
giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione
del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro".
Si riporta il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, abrogato dalla presente norma:
"Art. 24 (Contenzioso). - Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, a Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio nè rilascia ricevuta.
Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e
3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in
cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro
è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente
può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di
centoottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, abrogato
dalla presente norma:
"Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza,
sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato
dalla presente norma:
" Contro le risultanze dei ruoli relativi alle entrate degli enti locali il contribuente può ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso va proposto all'intendente di finanza competente".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato
dalla presente norma:
" Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste
dall'art. 63, comma 5".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dalla presente norma:
" Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, abrogato dalla presente norma:
" Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché
contro i relativi avvisi di mora è proposto davanti alla commissione tributaria. Il ricorso
non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente
ha facoltà di sospendere la riscossione, in tutto o in parte fino alla decisione della
commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".
Aggiornamenti
Avviso di rettifica in G.U. 27/3/1993, n. 72 (relativo agli artt. 12 e 72).
Errata-corrige in G.U. 27/3/1993, n. 72 (relativa agli artt. 9, 16, 18, 19, 27, 40, 51, 70,
72 e 77).
Il D.L.30 agosto 1993, n. 331 (in G.U. 30/8/1993, n. 203), nel testo introdotto dalla legge
di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n. 255) ha disposto (con l'art. 69) la modifica degli artt. 12, 18, 21, 72, 73, 74, 75, 76 e 80.
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 477 (in G.U. 27/11/1993, n. 279), convertito con L. 26 gennaio 1994, n. 55 (in G.U. 26/1/1994, n. 20) ha disposto (con gli artt. 1 e 2) la modifica dell'art. 75.
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153, relativo alla G.U. 29/12/1995 n. 302) ha
modificato l'art. 2.
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (in G.U. 26/8/1996, n. 199), nel testo introdotto dalla legge
di conversione 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996, n. 251) ha disposto (con l'art. 12) la modifica degli artt. 12, 15, 48, 50, 69, 71, 72 e 75, nonché la modifica della
rubrica del capo II del titolo II (inerente gli artt. 47 e 48).
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (in G.U. 17/7/1997, n. 165) ha modificato (con l'art. 14)
l'art. 48.
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in S.O. n. 4/L, relativo alla G.U. 08/01/1998, n. 5) ha
disposto (con l'art. 29) la modifica dell'art. 68, comma 3.
La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 111 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1998,
n. 16) ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 75, comma 2,
secondo periodo .
La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 14/5/1998 n. 110) ha modificato (con l'art. 32) l'art. 72.
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998, n. 151) ha disposto (con l'art. 3) ha
disposto la modifica dell'art. 48.
La L. 13 maggio 1999, n. 133 (in S.O. n. 96/L, relativo alla G.U. 17/5/1999, n. 113) ha
disposto (con l'art. 21) la modifica dell'art. 38
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. n. 285/L, relativo alla G. U. 29/12/2001 n. 301) ha disposto (con l'art. 12) la modifica dell'art. 2.
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (in G.U. 29/12/2001, n. 301), convertito con L. 27
febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/2/2002 n. 49) ha disposto (con l'art. 16-ter) la modifica
dell'art. 12.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in S.O n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002 n. 139) ha
disposto (con l'art. 299) la modifica degli artt. 25 e 38 e l'abrogazione dell'art. 13.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre 2002, n. 520 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2.
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. n. 192/L relativo alla G.U. 31 dicembre 2004, n.
306) ha disposto (con l'art. 1 comma 419) la modifica dell'art. 48.
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44 (in G.U. 1/4/2005, n. 75), convertito con L. 31 maggio 2005,
n. 88 (in G.U. 31/5/2005, n. 125) ha disposto (con l'art. 3-bis) la modifica dell'art. 11.
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3.



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L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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