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Decreto legislativo 29 ottobre 2012 n 205
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.
 

IL RESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli 17 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;
Vista la direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;
Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ordinamento delle banche a carattere regionale

1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6:
a) autorizzazione all'attivita' bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purche' non abbiano piu' del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.


Art. 2
Albo regionale delle banche

1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e' istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovra' contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attivita' bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) la sede centrale e quella degli sportelli.
2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.
3. L'iscrizione nell'albo regionale e' comunicata alla Banca d'Italia.


Art. 3
Osservatorio regionale sul credito

1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalita' dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operativita' delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.


Art. 4
Collaborazione istituzionale

1. L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarita' dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.


Art. 5
Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale

1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.


Art. 6
Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attivita' di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attivita' bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.


Art. 7
Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, ad eccezione dell'articolo 8, che sara' abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino



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