Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gazzetta Uffficiale n. 80 del 6 aprile 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 42;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria;
Visto il comma 7 del citato articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 febbraio 2017, n. 19;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le informazioni provenienti dalla sperimentazione in corso, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e, in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera b), che ha prolungato la sperimentazione della nuova disciplina dell'impegno di spesa di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza, precedentemente prevista, del 30 settembre 2017;
Considerato che i risultati definitivi della citata sperimentazione saranno oggetto del Rapporto da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari, competenti per materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Impegno e pagamento
1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del comma 2 le parole: «della necessaria copertura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo» e il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in funzione dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilita' dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.»;
c) al comma 6, lettera b), le parole: «i capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «le unita' elementari di bilancio interessate»;
d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale» e le parole: «sui capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «sulle unita' elementari di bilancio»;
2) al primo periodo, la parola: «pluriennale» e' soppressa;
3) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unita' elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase di gestione.»;
e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.»;
g) al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9»;
2) la parola: «(Cronoprogramma)» e' soppressa;
h) al comma 11 le parole: «A partire dal 1° gennaio 2017, e'» sono sostituite dalla seguente: «E'», nonche' le parole: «e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati » sono soppresse;
i) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche' delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.».
2. All'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 4, le parole: «ai pertinenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle pertinenti unita' elementari di bilancio»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34».
3. All'articolo 34-ter, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «capitolo di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio.».
Art. 2
Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attivita' di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.";
b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: "i capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti: "le unita' elementari di bilancio interessate";
2) alla lettera b) le parole: "del capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'unita' elementare di bilancio" e le parole: "il capitolo sia suddiviso" sono sostituite dalle seguenti: "l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa";
3) alla lettera c) le parole: "al capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "all'unita' elementare di bilancio";
c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: "3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."»;
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale). - 1. La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, e' fornita in modalita' informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unita' elementare di bilancio e partita stipendiale ed e' composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilita', Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno.
2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.
3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonche' la Corte dei conti.
4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, e' differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione.»;
e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale). - 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, gli uffici di controllo comunicano alle Amministrazioni l'esito dei controlli sull'intera gestione annuale.
2. Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente e' differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.
4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile.
5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso.».
2. In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2018.
3. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' sostituito dal seguente: "I rendiconti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di regolarita' contabile esercitato, attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.".
Art. 3
Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni Statali
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34-ter e' inserito il seguente:
«Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.
2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1.
3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.".
Art. 4
Gestione delle spese
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento,».
2. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituto dai seguenti: «In relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando la cadenza trimestrale, puo' assentire l'assunzione di impegni di importo differente per ciascun trimestre. L'erogazione e' effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.».
Art. 5
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 59, l'articolo 59-bis, secondo comma, l'articolo 60, primo e secondo comma, e l'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) la legge 17 agosto 1960, n. 908.
2. Le abrogazioni disposte dal presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 6
Accertamento qualificato
1. Dopo l'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Accertamento qualificato). - 1. Per accertamento qualificato si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.
2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate, di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata sono quelli risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1.
3. I risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento per l'entrata, quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall'accertamento qualificato.
4. Resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonche' alla cura della riscossione.".
2. All'articolo 36, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;".
3. Nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati per ogni unita' di voto e per ogni unita' elementare del bilancio dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonche' le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, sono definite le modalita' per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni dei commi da 1 a 3 acquistano efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.
5. Entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono modificate le norme inerenti alle entrate, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni introdotte dal presente articolo.
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita', i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione e' effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili piu' significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonche' alla natura e allo stato giuridico del contribuente."».
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando