SEZIONE II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
Art. 4.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,chiunque immette in commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13 del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o é costituito da OGM o é prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Nota all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
Capo III
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi geneticamente modificati
SEZIONE I
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'autorizzazione ed alla vigilanza
Art. 5.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6,19, 21, 22 e 23 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, é punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione é stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione é stato rifiutato, revocato o sospeso, é punito, nel primo caso,con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15,paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
Nota all'art. 5:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 20 del regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento,
che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, é punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, é stata rigettata, é punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.
Nota all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
SEZIONE II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
Art. 7.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o é costituito da OGM o é prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso é composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Capo IV
Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
Art. 8.
Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.
Nota all'art. 8:
- Gli articoli 30, commi 1 e 2, 35 comma 10 e 36, del citato d.lgs. n. 224 del 2003, così recitano:
«Art. 30. (Pubblici registri). - 1. Presso l'autorità nazionale competente é istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtù del Titolo II. Sono, altresì, istituiti presso le regioni e le province autonome registri informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del Titolo III, per consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera g), e dell'art. 22, comma 1. Le informazioni annotate su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso ai registri deve essere facilmente garantito al pubblico.
2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».
«10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30,comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle coltivazioni, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.».
«Art. 36. (Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale). - 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi,nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche é punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, é tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali é derivato il danno ovvero deriva il pericolo dì inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, é fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.
5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999. n. 152, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 é punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
Capo V
Disposizione transitoria
Art. 9.
Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che é stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od é costituito o derivato da
OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce violazione degli articoli 2 e 5.
Nota all'art. 9:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.
TITOLO II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Capo I
Disposizione generale
Art. 10.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato:
«regolamento».
Note all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 2001/18/CE, vedi note alle premesse.
Capo II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e per le violazioni relative alla tracciabilità de i prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.
Art. 11.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 4 del regolamento
1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi successive dell'immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da esse costituiti, destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall'elenco, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti,in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 4,paragrafo 4, del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate all'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.
Nota all'art. 11:
- Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle premesse.
Art. 12.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 5 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che lo riceve delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.
TITOLO III
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 13.
Autorità competente
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, nell'ambito delle attività previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, così come definiti dalla vigente legislazione comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 13:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.