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Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165
 
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che delegano il Governo ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 3 novembre 2017, n. 165, nonche', per l'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165 che, per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati, al primo periodo, fa salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e, al secondo periodo, costituisce nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, rispettivamente, sei e due collegi uninominali, come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165 che, per la determinazione dei collegi plurinominali della Camera dei deputati, al primo periodo, esclude la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e assegna al Molise un seggio da attribuire con metodo proporzionale e, al secondo periodo, stabilisce che, nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera a) della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che, per la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, al primo periodo, fa salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol e, al secondo periodo, stabilisce che il territorio della Regione Molise e' costituito in un unico collegio uninominale;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che esclude le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino Alto Adige/Südtirol dalla determinazione dei collegi plurinominali del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la proposta presentata il 21 novembre 2017 dalla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati

1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto legislativo.

Tabella A.1 - Collegi uninominali della Camera dei deputati
Tabella A.2 - Collegi plurinominali della Camera dei deputati
Tabella B.1 - Collegi uninominali del Senato della Repubblica
Tabella B.2 - Collegi plurinominali del Senato della Repubblica

Art. 2
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica

1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.
Art. 3
Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti piu' collegi

1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di piu' collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.
2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se piu' collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.
3. Le sezioni elettorali che interessano piu' collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
Art. 4
Abrogazione

1. Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 «Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» e' abrogato.
Art. 5
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


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