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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Governo

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Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge23 luglio 2009, n. 99.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto l'articolo 826 del codice civile;
Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore
energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, di attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità, ed in particolare gli articoli 2 e
12;
Vista la segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza del
mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura
in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era
iscritto il presente decreto legislativo, non si é tenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Capo I
Disposizioni preliminari e programmatiche


Art. 1
Ambito di applicazione della legge e competenze


1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90
°C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione
di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti
nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una
potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla
temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse
locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto
geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del
titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici
ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale
dei reflui di 15 gradi centigradi.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come
definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, e all'articolo 826 del codice civile.
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e
dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le
risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio
indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono
patrimonio indisponibile regionale.
7. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini
del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione
delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse
delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e
per il controllo sull'esercizio delle attività, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione
sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato
UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
8. é esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la
disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali,
intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del
presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di
falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorità competente.


Art. 2
Inventario delle risorse geotermiche


1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale
presentano all'autorità competente e al Ministero dello sviluppo
economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati
conseguiti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione
pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia,
con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base
dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle
Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un
flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle
regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque
denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati
riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.
3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri
strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle
autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica
nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile
l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello
stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.


Capo II
Disposizioni sulla ricerca


Art. 3
Assegnazione del permesso di ricerca


1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, é rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.
2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo
economico, il permesso di ricerca é rilasciato di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, é istituita un'apposita
sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi di esperti
individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra
il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di
ricerca già assentiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
5. Il permesso di ricerca é rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente.
6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al
comma 7, l'autorità competente effettua una selezione in base ai
seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;
b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali
specifiche dell'area richiesta;
c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di
ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici,
alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste,
ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale
complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti;
d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare
riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di
ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata
idonea garanzia finanziaria o assicurativa;
e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed
esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro
proposto e per il rispetto dei tempi programmati.
7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla
medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità
degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n.
6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le
parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.
8. Il permesso puo' essere rilasciato anche in contitolarità a
piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica
amministrazione e dei terzi. Ai contitolari é fatto obbligo di
nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le
pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.
9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la
piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente
acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.
11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla
presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa
commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.


Art. 4
Estensione e durata del permesso di ricerca


1. Il permesso di ricerca puo' coprire aree di terra o di mare con
superficie massima di 300 chilometri quadrati.
2. La durata massima del permesso é di quattro anni, prorogabile
per non oltre un biennio.
3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o
indirettamente, piu' permessi di ricerca purché l'area complessiva
non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in
mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non puo' superare i 1000 chilometri quadrati.


Art. 5
Classificazione delle risorse


1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi
geotermici é tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in
mare.
2. L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale
delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità
degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.


Capo III
Disposizioni sulla coltivazione


Art. 6
Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale


1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche
riconosciute di interesse nazionale o locale é rilasciata
dall'autorità competente, con provvedimento che comprende
l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui
partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le
amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa
vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico.
2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato
alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione
bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di
recupero ambientale previste a seguito delle attività.
3. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo
economico, la concessione per risorse geotermiche é rilasciata
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la CIRM.
4. La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in
contitolarità alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o
piu' regioni confinanti, il titolo é rilasciato di concerto fra le
regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui
territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.
6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni
di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree
già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse
geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle
possibili interferenze.
7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il
richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla
legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle
opere previste dal progetto di coltivazione.


Art. 7
Allineamento delle concessioni di coltivazione


1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse
geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad
accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti,
gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al
concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione
competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e
riperimetrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto
negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei
provvedimenti emanati.
3. La conferma di cui al comma 2 é disposta dall'autorità
competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del
rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia
ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla
scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione é soggetta alla normativa regionale
sulla valutazione di impatto ambientale.


Art. 8
Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca


1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma
2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il
titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di
concessione di coltivazione all'autorità competente.
2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere
richiesta, in concorrenza, da altri operatori. Sono considerate
concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non
ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri
operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o
all'intera superficie restante.
4. La concessione puo' essere accordata per la durata di trenta
anni.
5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di
concorrenza, l'autorità competente, acquisito l'esito positivo della
procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
a) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori
proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare
riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;
b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare
riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei
luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia
finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;
c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed
esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro
proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando
parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico,
dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.


Art. 9
Riassegnazione di una concessione di coltivazione


1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, l'autorità competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei
principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di
stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione
onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale
dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.
2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara
prevede il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda
relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i
rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo
concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità
gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall'autorità competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti
gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento,
passano in proprietà dell'autorità competente, senza compenso.
L'autorità competente puo' richiedere la messa in sicurezza degli
stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area
interessata. L'autorità competente ha anche facoltà di immettersi
nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto
di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla
concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al
valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento
dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del
reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede
alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e
indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune
accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del
Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi
oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.


Art. 10
Piccole utilizzazioni locali


1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle
per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a
2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a
400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi
geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che
scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la
reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese
le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse
dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni
locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente,
su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse
geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle
possibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido
geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche
sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.


Capo IV
Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione


Art. 11
Pubblicità degli atti


1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei
permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti
di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse
geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che
dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono
pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in
altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione
stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello
sviluppo economico, nel BUIG.


Art. 12
Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico


1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.
2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal
nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a
quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità
sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al
valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo
revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del
titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che
operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato.


Art. 13
Rinvenimento di idrocarburi


1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti
significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in
attesa dei necessari accertamenti, puo' ordinare la sospensione dei
lavori di perforazione.
3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le
eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonché
delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo é tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario é soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.


Art. 14
Decadenza


1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:
a) non inizia i lavori nei termini prescritti;
b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1;
c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;
d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;
f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento
o dal regolamento d'attuazione.
2. La decadenza é pronunciata dall'autorità competente, previa
contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni
per la presentazione delle controdeduzioni.


Art. 15
Dichiarazione di pubblica utilità


1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché
per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in
terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono
dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e
laddove necessario é apposto il vincolo preordinato all'esproprio a
tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente.
2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni
dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni.
3. Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del
sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.
4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche
successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli
l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità
marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione
mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le
modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione.
L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella
misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, é a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.


Art. 16
Canoni e contributi


1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorità competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere
all'autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per
chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.
3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di
risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui é compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area
delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di
produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza
inferiore a 3 MW.
6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui
al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi
é disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel
caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni
limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa
tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico.
7. Con provvedimento dell'autorità competente, gli importi dei
canoni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei contributi di cui al comma
4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al
100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.
8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le
imprese singole o associate per la quota di energia elettrica
prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.
9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo,
in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene
di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali
competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio
ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche,
alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti
degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4
sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi
esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica
norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra
regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024.
11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica é
inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di
compensazione ambientale e territoriale in sede di prima
installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con
analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente
articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo
modalità e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo é
adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.


Art. 17
Iniziative pro-concorrenziali


1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria
competenza, possono emanare uno o piu' disciplinari tipo per le
attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare
relativamente a:
a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici
ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;
e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche
e di sostanze associate rinvenute;
f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
g) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;
l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;
m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attività.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare
rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonché
l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.


Capo V
Norme finali e transitorie


Art. 18
Abrogazioni e disposizioni transitorie


1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto
legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui
al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio
1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. é abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896.
3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove
disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.


Art. 19
Invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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