Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacita' funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure che consentano la piena operativita' delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
1. Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita' per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita' semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche' a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria almeno tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca;
b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parita' di genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e' equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facolta' assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le restanti disposizioni di cui al presente articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.
Art. 2
Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro
professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
1. Nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della universita' e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di competenze di base e trasversali, nonche' per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine e' istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3
Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle capacita' culturali e professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».
2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalita'.
3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».
4. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».
5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.»
8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente:
«e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»;
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche' dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.
10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
Art. 4
Formez PA
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalita':»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti: «01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»;
e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;
f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
h) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Organi di Formez PA). - 1. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonche' da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.
6. I compiti e le modalita' di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»;
i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».
2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Scuola nazionale dell'amministrazione
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) attivita' di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»;
d) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca.»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attivita' di partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»;
f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario Generale e' scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attivita', assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:
a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) e' titolare del centro di responsabilita' amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;
h) nomina i dirigenti della Scuola.»;
g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;
h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
i) all'articolo 14:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;
l) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;
m) all'articolo 15, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»;
o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.
3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Piano integrato di attivita' e organizzazione
1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b);
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
1. Per la realizzazione delle attivita' di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attivita', individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta' assunzionali.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per le restanti amministrazioni di cui al comma 1 che possono avvalersi, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalita' di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.
5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
Art. 8
Reclutamento di personale per le attivita' di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale, assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
Art. 9
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unita' per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 10
Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia
Digitale
1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unita', nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonche' di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che puo' essere effettuato anche in modalita' telematica. Le predette procedure selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.
4. L'AgiD e' autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unita' dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 11
Addetti all'ufficio per il processo
1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, e' determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 12
Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unita' di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo 11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il processo.
2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attivita' giudiziaria.
Art. 13
Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR
1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 750 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);
c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai seguenti profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilita' senior;
d) tecnico di contabilita' junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), e' equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.
Art. 14
Procedura straordinaria di reclutamento
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonche', ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo' presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non piu' di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita', dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata una sola commissione che procedera' alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e' nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilera' una unica graduatoria per ogni profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonche' per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'articolo 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potra' avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 15
Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea
1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarra' nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessita' di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui e' situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potra' essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la mobilita' per compensazione, in condizioni di piena neutralita' finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.
Art. 16
Attivita' di formazione
1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.
2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, e' assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 17
Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalita' necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita' nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.
3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalita' da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.
4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.
6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 e' su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.
7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.».
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblicaamministrazione
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia