IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di facilitare la lettura della scheda elettorale e l'espressione del voto in occasione dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Schede per l'elezione della Camera dei deputati
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, é sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, é sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 2.
Schede per l'elezione del Senato della Repubblica
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, é sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, é sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 3.
Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegati
omissis