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Decreto Legge 7 marzo 2002, n. 22
Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;
Visto il documento di riferimento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, elaborato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;
Considerato che il citato documento della Commissione europea, al punto 2.7. relativo al processo di coking, definisce come "prodotto di raffineria e combustibile" il coke da petrolio (così detto "pet-coke");
Considerato inoltre che il citato documento, al punto 5.2.10, descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto conto, in particolare, che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela - unico impianto di questo tipo esistente in Italia - assicura, visto l'elevato livello tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di "pet-coke";
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiaramente individuare, in relazione a quanto indicato nel citato documento della Commissione europea, la disciplina applicabile al coke da petrolio e di stabilirne le modalità di utilizzazione, in considerzione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;


E m a n a il seguente decreto-legge


Art. 1
Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) é sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) é aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale.".


Art. 2
1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, é consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.
2. L'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione é consentito in deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990.
3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto é consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.
4. É in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.


Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 2002


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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