IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan é
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre
2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre
2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International.
3. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una
conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi
limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, é
autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2010 e fino al 31 dicembre
2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( legge
finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli
interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori.Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro
degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse,
fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione
in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di
intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al
31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione
italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione
della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo
delle coste somale.
3 . é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano 4. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a
sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, é corrisposta l'indennità di missionedi cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
7. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
8. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di
personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad,
Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari é corrisposta
un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in
servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni
sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in
Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto é
acquisito dopo quattro mesi, ancorché i viaggi siano stati
effettuati precedentemente.
9. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai
predetti funzionari é corrisposta un'indennità, detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennità non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente. é altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i
viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan , Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi
partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al
rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo,
il Ministero degli affari esteri é autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale
dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le
iniziative di cui all'articolo 1 e 2, é corrisposta l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,é autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente
indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione.
4.Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e
l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli
affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche
ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli
incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale,
ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di
cui all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 ed
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
ed agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 1° gennaio 2010 n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati,
le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi
alla disciplina contenuta nel presente articolo .
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo
01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere
impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non
impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si
applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, é definita con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1,
lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il
31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento
del 67° anno di età.
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da
stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato
direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 4
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
2. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
3. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare, compreso il personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario
dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
5. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
6. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
7. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
8. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
9. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
10.é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30.
11. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle
attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
12. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
13. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13,
del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
14. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
15. é autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
16. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione
delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization
Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
17. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di
personale militare alla missione militare dell'Unione europea
denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del
Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010.
18. é autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro
25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, é
autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per
interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche
in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del
contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
20. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
21. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19,
del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma
20, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
23. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
24. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
25. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
26. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30.
27. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
28. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
29. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui
all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
30. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all'articolo 5, comma 28,
del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
31. é autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui
all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
32. é autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000
per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale
delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in
attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 5
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge n. 108 del 2009, é corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti,
MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM Somalia,di cui all'articolo 4, comma
17;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che
partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed
EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.
3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo
le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono
inserite le seguenti: «o in rafferma biennale».
4. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente,
sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione
degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3
agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1;
9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.»;
b) il numero 795) é soppresso.
5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni
internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di
pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si
interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un
anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma
prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle
Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno.
Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».
7. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al
presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono inserite le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono
conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».
9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi
mezzi e materiali.
10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa
Italiana é prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi
statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2011.
Art. 6
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti
dai seguenti: «1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;»,
«1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2 ; 5;».
Art. 7
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Il Ministero della difesa é autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario2011.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, é sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Clausola di corrispondenza
1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente
decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e
attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto
legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano