IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventu';
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modalità di attuazione del presente decreto;ambito oggettivo e soggettivo
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei
confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno
colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla
base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità
MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto
del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i
predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti,
le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori
alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni
localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2,
in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e
l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 2.
Realizzazione urgente di abitazioni
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in
termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei
comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una
durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di
urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita
sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o
dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in
attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di
sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità,
innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica,
protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico
per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità
ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente
della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli
edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione
d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo
preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed
in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro
avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario
delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente
variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione
decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si
applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il
Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a
favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazioneé determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di
immissione in possessoé ammesso esclusivamente ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,é adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di
cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del
medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro
emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria
di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,é consentito il
subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al
cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per
le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggié effettuata dal sindaco del
comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso
provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari,
secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio
delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui
all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di
intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri
derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10,é autorizzata la spesa di 400 milioni
di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.
Art. 3.
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese
1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 sono disposti:
a) la concessione di contributi, anche con le modalità del
credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo
Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale
distrutta;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata
dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il
finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di
finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto
contrattuale;
c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello
Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera
a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da
immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la
contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti
di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della
cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio,é detratto dal
debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul
valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai
finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli
concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o
reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui
alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli
onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del
credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili
diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di
immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività
produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione di indennizzi a favore delle attività
produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili
distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte
o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili
strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni
mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite
ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati
alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché
le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale
di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati
all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo
1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore
di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili
adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei
territori sopra individuati. La garanzia dello Statoé concessa dal
Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti
dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed
accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle
persone fisiche cuié stato concesso il credito ai sensi del
presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla
scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le
modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale
può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche
degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti
con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri
derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base
[3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione
del comma 1, lettera b),é autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali può essere
effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o
la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo
la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali
é stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la
ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2,
con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 14, comma 1,é autorizzata la spesa di
euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
Art. 4.
Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:
a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da
ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni
interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano
piu' utilizzabili o che siano dismissibili perché non piu'
rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non
risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio
appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal
Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di
cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non
ancora destinati;
b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le
amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per
il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi
sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del
Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso
all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse
storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa
delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli
enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio
colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per
assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli
uffici il trattamento economico fisso e continuativo.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di
Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato
interregionale alle opere pubbliche.
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1
interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e
ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente,
fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per
l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del
contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.
2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo
é riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste
dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia
scolastica. La regione Abruzzoé autorizzata, con le risorse di cui
al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia
scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11
gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in
precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazioneé prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli
arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni
scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una
sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività
dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi
sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,é
autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro
14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.
L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma é disposta
con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia
di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67,é riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un
nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla
riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il
rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla
regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo
dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento
prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti
da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 5.
Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti
1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e
amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti
cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia
di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione,
ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli
abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenzaé fatta dal
presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le
udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro
difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti
che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattualié
sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione.é fatta salva la facoltà di
rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio
stessoé differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per
lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione
coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali,
nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di
attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile
2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad
ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla
data del 6 aprile 2009.
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini
previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o
decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la
proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti
contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera,
altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi
difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processoé
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9.é istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari
di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli
atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati
alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la
notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso
l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede
temporanea della medesima Avvocatura.
Art. 6.
Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilitàinterno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di
adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori
e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento
dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi
natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione
finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione,
nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad
uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione
dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi
per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro
termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma
rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle
tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere
sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali
cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui
all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e
degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel
rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le
imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito
ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e
107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi
attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni
2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla
provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni
2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate
allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o
privati;
q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13,
comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti
il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e
8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il
differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo
n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il mancato
gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili
adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero
dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.
3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della
provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli
comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organié prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n)é
autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.
Art. 7.
Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate
1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.
3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21
aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre
2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della
Protezione civile,é autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle
attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento
sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del
fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009,é
autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa
complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle
Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al
presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31
dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili proâ€'capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del
Corpo dei vigili del fuoco,é autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno
2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
4. La regione Abruzzoé autorizzata a prorogare fino al 31
dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati
dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile,
della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile
2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente,
nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle
risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
Art. 8.
Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese
1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del
6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese,
sono disposti:
a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione
figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli
eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla
data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni
amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del
rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino
al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data
degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non
interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009
erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di
lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali,
erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte
sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di
lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di
politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle
provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria
dell'AGEA;
f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli
utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area
colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.
2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni
di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e
per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali
madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità
di cui all'articolo 1.
3. Al fine dell'attuazione del comma 1é autorizzata la spesa, per
l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30
milioni di euro.
CAPO II
Misure urgenti per la ricostruzione
Art. 9.
Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di
raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo
individuate.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,é il comune di
origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i
dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione,
recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i
relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei
rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la
tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio,
al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate
dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai
sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto
tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le
attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui
al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo
nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale
dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino
dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo
transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal
Comitato nazionale dell'Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di
smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed
igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto,
considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune
di Poggio Picenze,é autorizzata da parte della Regione, sentiti gli
enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a
discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio
Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo
smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:
19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003,
n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da
effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione
provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo
smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando,
sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente
all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere
definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al
presente articolo.
CAPO III
Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate
Art. 10.
Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale
1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita
l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione
destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e
medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi,
nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità
particolari per la concessione delle stesse.
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro
finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte
degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere,
con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari
notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere
destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti
per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori
dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e
dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla
data di entrata in vigore del presente decreto risultano già
presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresaé incaricata degli interventi di cui al
presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono
disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo
della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche
giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni
della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la
medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di
accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in
situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli
effetti degli eventi sismici,é autorizzata la spesa di tre milioni
di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o
di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
CAPO IV
Misure per la prevenzione del rischio sismico
Art. 11.
Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico
1. Il Dipartimento della protezione civileé autorizzato ad
avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di
verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi
volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e
infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale
contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente
decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in
collaborazione con gli enti locali interessati e può essere
realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra
amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati.
A tale fineé autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono
individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e
le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità
degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei
predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le
opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione
vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli
interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste
ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a
seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articoloé
concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito
d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro
151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di
cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute
per interventi edilizi del medesimo tipo,é utilizzabile in cinque
quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di
decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta
può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito
d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può
essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota
annuale del credito di impostaé utilizzata in diminuzione
dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quotaé superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le
modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica
la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel
rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
CAPO V
Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria
Art. 12.
Norme di carattere fiscale in materia di giochi
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei
giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità
di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' città già sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per
cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per
cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti
in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186,
prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocateé, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta
centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per
le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota
d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in
cinquanta centesimi di euro;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui
all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,
nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle
irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma
dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui
beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,
se responsabileé persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non
titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e
casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla
restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle somme giocate; definire:
1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello
vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non
superiore all'otto per cento delle somme giocate;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra
loro superficie e numero di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le
modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner
tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità
vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle
scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri
programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque
non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il
limite della vincita potenziale per il qualeé consentita
l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo
altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cuié vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzioneé raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando neé stato vietato lo svolgimento. La sanzioneé altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del
soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare
riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso
l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da
426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento
delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad
altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia
e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al primo periodo del presente comma anche mediante procedure
selettive.
Art. 13.
Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria
1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa
farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni,é ridotto del 12 per cento a decorrere
dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di
farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti
praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una
quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle
eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito
e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenutaé
effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali
con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro.
A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti
da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo
del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per
cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per
cento. La rimanente quota dell'8 per centoé ridistribuita fra i
farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato
rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del
presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di
farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei
farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione
della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non
dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al
quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di
reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente
può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,é rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno
2009.
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli
interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti
conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni
di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento
del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222.
4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale di cuié scaduto il brevetto, ovvero di
un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto,
può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose;
sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5
euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i
farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,é rideterminato in
diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.
Art. 14.
Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre
misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi
interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non
inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per
il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere
utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato
articolo 18.
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con
decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004,
e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività
produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al
Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire
l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni
ubicate nelle predette aree.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono
adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012
gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse
degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non
abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per
cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,
anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi,
accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 15.
Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica
1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto;
per le medesime finalità analoga comunicazioneé effettuata da
chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque
connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002é esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,é punito ai sensi
dell'articolo 497-ter del codice penale.
Art. 16.
Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo
1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del
capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità
di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed
esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione
delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di
cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto
supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione
specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una
forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non
può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello
dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le
risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata
da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezzaé istituito,
con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per
l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono
definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del
Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di
cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza
delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e
concessioni di provvidenze pubbliche,é prevista la tracciabilità
dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalità attuative del presente comma.
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione
opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 17.
Svolgimento G8 nella regione Abruzzo
1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il
6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,
si terrà nel territorio della città di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della
nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione
degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base
dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive
modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per
affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al
presente decreto, il Commissario delegato provvede alla
riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per
l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto
consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta
salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate
per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti
giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre
2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il
diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono piu'
dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute
agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni
eseguite su piu' turni e di premio di produzione, sui lavori
contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le
forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui
al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa
localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le
parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera
professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento
rispetto al compenso originariamente pattuito.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi
derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti
attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva
per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 18.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3,
commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4,
dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e
dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per
l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni
di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a
500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno
2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro
per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033, si provvede, quanto:
a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per
l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno
2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a
133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per
l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di
euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanzeé autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'
Visto, il Guardasigilli: Alfano