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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Governo

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Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;


E m a n a il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE


1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 15 é sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono
consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di
raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora
iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero
avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto
di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui é previsto
dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia
di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei
componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla
demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.».


Art. 2.
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria -
Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE


1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «é
inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;
b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di
regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti,
nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della
spesa del predetto Ministero.»;
c) dopo il comma 6 é inserito il seguente:
«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa
all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei
servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non
forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte,
fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non
forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere
a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione
massima prevista per ogni violazione.»;
d) il comma 7 é sostituito dal seguente:
«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati
dall'organismo di regolazione.».
2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione
del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4,
comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto
riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i
criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché
l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera é
approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07


1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) é aggiunta, in fine, la
seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione é corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, é abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di
controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre
imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.


Art. 4.
Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per
la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e
alla riduzione delle emissioni


1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo
di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di
incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere:
a-bis) e a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono
sostituite dalla seguente: «avvio»;
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite
dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e aggiornamenti»;
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare
precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il
valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione
medesima»;
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» é sostituita
dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza
di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la
promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate
alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla
riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento
dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori
minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo
delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4
dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di
coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti
impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e
parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le
caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere
dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di
nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno
richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà.
Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata
ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso
di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO
14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e
le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al
ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11
dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle
amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo
economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione
integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni
nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN
ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.


Art. 5.
Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle
direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti


1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione
alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli
produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del
2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate,
riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la
raccolta, in domestiche e professionali.


Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari


1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e
prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso
destrosio, nonché prodotti derivati purché»;
b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti
derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano,
nonché prodotti derivati purché»;
c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e
prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso
di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal
comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.


Art. 7.
Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle
reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare
ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione
n. 2007/4915


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed
internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle
stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di
trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di
trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete
nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli
stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di
idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di
metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in
materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del
sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, é assicurato
mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di
misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il
gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di
idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente
connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas
naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti
da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali
sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli
stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni
in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale
data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti
anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al
comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità
competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 8.
Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE


1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con
l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui
all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, é autorizzata, per l'anno 2009, la
spesa di 42 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede
con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione,
per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.


Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore


1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, in fine, é aggiunto il seguente periodo:
«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate
impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente é il
Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».


Art. 10.
Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale
residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri
Procedura d'infrazione n. 2008/4421


1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il
comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici
aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli
Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato
scambio di informazioni.».


Art. 11.
Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in
Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16
luglio 2009, resa nella causa C-244/08


1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 17:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti»
sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in
Italia»;
2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente»
sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in
Italia»;
b) al primo comma dell'articolo 38-ter:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione
in Italia»;
2) il terzo periodo é soppresso.


Art. 12.
Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese
che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n.
2008/4524


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 141 é inserito il seguente:
«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano
altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente
l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha
effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa
derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle
stabili organizzazioni é assoggettato ad un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».


Art. 13.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n.
2004/2190


1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati
raccolti in Italia» sono soppresse.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo é sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;
2) il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Per i prodotti
energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 21.»;
b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo
sugli oli lubrificanti é determinata in euro 750,00 per mille
chilogrammi.
3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che,
alle ore zero della data di entrata in vigore della presente
disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità
complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, é applicata l'imposta di consumo prevista, per
gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella
formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; »;
b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
1-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di
rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra
quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli
impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti
già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualità idonea per il consumo;
1-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della
situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,
dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli
oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà
erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta
per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
1-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non
ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio
usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento.».


Art. 14.
Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione
agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri
non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145


1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime
tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, é sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie,
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico
delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o
della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta
del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti
in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su
quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della
quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto
delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento é altresì applicata dai
medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo
44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui
redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle
direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi
esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti
in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su
quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di
sottoscrizione o acquisto é documentato dal partecipante. In
mancanza della documentazione il costo é documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2
si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a
diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per
successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria
provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 é applicata a titolo di
acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla
lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle società, la ritenuta é applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero, la ritenuta é applicata dai soggetti di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,
concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione
delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il
costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo
complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non
conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di
vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per
evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e
proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente
agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a
decorrere dal 1° gennaio 2010.


Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica


1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di
distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della
legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in
senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, é inserito il seguente: «4-bis. L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia
organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali
assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 é il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta
“in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità
di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del
servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione
dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi,
gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre
2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonché i soggetti cui é affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per
altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro
controllanti o altre società che siano da essi controllate o
partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica
alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla
prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro
affidato.»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» é sostituita
dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di
stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle
scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) é soppressa.
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, il quarto periodo é soppresso.


Art. 16.
Made in Italy e prodotti interamente italiani


1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la
merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione
ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del
comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione
di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di
comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul
prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua
espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, é punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base
della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
“49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,
da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza
che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. é sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, é abrogato.


Art. 17.
6° Censimento generale dell'agricoltura


1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli
obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo
alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine
sui metodi di produzione agricola, é autorizzata la spesa di euro
128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli
obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e
comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le
modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti
all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione
dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione
di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui é affidata l'esecuzione dei censimenti.
3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come
affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti
dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal
Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi
pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono
avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i
contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti
delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi
dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.


Art. 18.
Disposizioni in materia di prelievo mensile


1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n.
72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.


Art. 19.
Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi
pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE


1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini
del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e
dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze
derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di
cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base
imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate
possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento
mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il
pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi
deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
notifica di tali accertamenti.».
2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.


Art. 20.
Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219


1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, é inserito il seguente:
«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della
gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di
distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione
da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie
della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.».


Art. 21.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
La Russa, Ministro della difesa
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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