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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Salute e sicurezza

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Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un piu' articolato controllo del territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già
approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio
2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;


E m a n a il seguente decreto-legge:


CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del
territorio


Art. 1.
Modifiche al codice penale


1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il n. 5)é sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5)é inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto
dall'articolo 612-bis; ».


Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale


1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine
ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto
comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e
609-octies del codice penale,»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d)é inserita la seguente: «d-bis)
delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal
terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies
del codice penale; ».


Art. 3.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354


1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».


Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, dopo il comma 4-bisé aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».


Art. 5.
Esecuzione dell'espulsione


1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di
cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire
l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio


1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22
dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello
stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo delcomma 23 dell'articolo
61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate
all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle
vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato
o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono,
in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianzaé limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori


Art. 7.
Modifiche al codice penale


1. Dopo l'articolo 612 del codice penaleé inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La penaé aumentata se il fattoé commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La penaé aumentata fino alla metà se il fattoé commesso a danno di un minore,
di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delittoé punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della
querelaé di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fattoé commesso nei confronti
di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonché quando il fattoé connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».


Art. 8.
Ammonimento


1. Fino a quando noné proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti
all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento
nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta é trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e entite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confrontié stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbaleé rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penaleé aumentata se il fattoé commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto é commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.


Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale


1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi
di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può
imporre limitazioni.
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli
282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bisé sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando
le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
«l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:
«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».


Art. 10.
Modifica all'articolo 342-ter del codice civile


1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».


Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori


1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.


Art. 12.
Numero verde


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunitàé istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti
di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare
prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine
competenti gli atti persecutori segnalati.


CAPO III
Disposizioni finali


Art. 13.
Copertura finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in
euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per
l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12é autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanzeé autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 14.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana.é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunità
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro perla semplificazione normativa
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
La Russa, Ministro della difesa
Ronchi, Ministro per le politiche europee


Visto, il Guardasigilli: Alfano



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