IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, il comma 4;
Visto l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto l'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante: «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2157/2015 del 24 luglio 2015, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 luglio 2015;
Vista la nota DAGL 10185 P del 24 novembre 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha comunicato il proprio nulla osta;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni e oggetto
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «Scuola», la Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) per «docenti a tempo pieno», quelli di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nonche' quelli incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
c) per «docenti incaricati», i docenti e le persone di comprovata professionalita', di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ai quali la Scuola puo' conferire incarichi per lo svolgimento, anche temporaneo, di attivita' di insegnamento, ricerche e studi;
d) per «docenti a tempo indeterminato», i docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;
e) per «ricercatori a tempo indeterminato», i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;
f) per «docenti», tutti i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e);
g) per «Presidente» il Presidente della Scuola;
h) per «Comitato di gestione» il Comitato di gestione della Scuola.
Art. 2
Trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato
1. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' ai docenti a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
2. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
3. Per i docenti a tempo pieno scelti tra dirigenti di amministrazioni private o tra soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, il trattamento economico annuo lordo e' stabilito, tra quelli di professore universitario di prima fascia a tempo pieno o di professore universitario di seconda fascia a tempo pieno, dal Presidente della Scuola, sentito il Comitato di gestione, sulla base della valutazione del curriculum accademico e professionale, in applicazione dei criteri di valutazione fissati dallo stesso Comitato, comunque nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche, previsti per i professori universitari a tempo pieno e all'impegno didattico fissato dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti docenti si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti docenti. Il compenso per le ulteriori attivita' e' determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.
Art. 3
Trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato
1. Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei ricercatori universitari a tempo pieno, come fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
2. Il trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche, previste per i ricercatori universitari a tempo pieno dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti ricercatori si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti ricercatori. Il compenso per le ulteriori attivita' e' determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.
Art. 4
Compenso dei docenti incaricati
1. Ai docenti incaricati e' corrisposto un compenso commisurato al numero di ore di lezione effettivamente svolte, in applicazione dei limiti e dei criteri fissati dal Comitato di gestione, nel rispetto del principio di trasparenza. Il compenso e' comprensivo delle spese, anche di trasporto. Se il docente risiede fuori della regione in cui si svolge l'attivita' didattica, il compenso puo' essere aumentato per un ammontare corrispondente al normale costo del viaggio effettuato con i mezzi di trasporto pubblici e comunque non superiore al cinquanta per cento del compenso stesso. E' in tal caso escluso il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 5
Anzianita', classi e scatti di stipendio
1. Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianita' di servizio gia' maturata.
2. Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianita' di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
3. Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni, la progressione per classi e scatti e' biennale fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, e triennale a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge.
4. Ai fini del computo dell'anzianita', i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.
Art. 6
Disciplina transitoria
1. I trattamenti economici dei docenti sono adeguati alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 novembre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3076
(G.U. n. 295 del 19 dicembre 2015)