Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», il quale prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i Ministeri competenti, le politiche di Governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attivita' degli enti del Terzo settore;
Visto il successivo comma 3, del medesimo art. 97, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore, siano stabilite la composizione e le modalita' di funzionamento della cabina di regia, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
O g g e t t o
1. Il presente decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 97, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 2
Compiti della Cabina di regia
1. La Cabina di regia costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo, delle attivita' degli enti del Terzo settore.
In particolare, la Cabina:
a) coordina l'attuazione del codice del Terzo settore al fine di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, al fine di valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
c) svolge il monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento.
2. La Cabina di regia svolge altresi' ogni altra funzione e compiti individuati dalla legge.
Art. 3
Composizione della Cabina di regia
1. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), dal Presidente dell'Associazione Nazionale comuni Italiani (ANCI), nonche' dal Presidente della Fondazione Italia Sociale.
2. Ciascun componente indica un suo delegato in caso di assenza o impedimento.
Art. 4
Modalita' di funzionamento della Cabina di regia
1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Ai lavori della Cabina di regia partecipano il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o un Vice Segretario generale delegato.
3. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale e' approvato nel corso della riunione successiva.
4. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia altri Ministri o rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonche' rappresentanti di altre Amministrazioni e enti pubblici.
5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalita' del proprio funzionamento.
Art. 5
S e d e
1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.
Art. 6
Funzioni tecniche di supporto
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale assicura il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.
2. Per la disponibilita' di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia puo' richiedere la collaborazione di altre amministrazioni.
Art. 7
O n e r i
1. Ai componenti, o ai rispettivi delegati, della Cabina di regia non e' riconosciuto alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.