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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. (G.U. n. 276 del 25 novembre 2010)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano. Art. 2 Soggetti conferenti 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorita' indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le universita', le societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate. Art. 3 Soggetti destinatari 1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2. Art. 4 Limite massimo retributivo 1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorita' indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non e' computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla societa' di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non e' computata la parte del compenso che il soggetto destinatario e' obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso e' computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno. 3. Le attivita' soggette a tariffa professionale, le attivita' di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attivita' dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualita' che di quantita' oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento. 5. Nel caso in cui la singola amministrazione o societa' attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralita' di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario. Art. 5 Regime di pubblicita' 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto conferente e' tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonche' tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non gia' resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicita' riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario. 2. Il soggetto destinatario e' tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento. Art. 6 Vigilanza, controllo e monitoraggio 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lettera e), della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le universita', le societa' non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio. Art. 7 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52. Art. 8 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 21 Allegato Parte di provvedimento in formato grafico


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