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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34
Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vis Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,n. 439; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,n. 97; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.240; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successiv emodificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturalii n data 28 ottobre 2005, con il quale é stato istituito l'Istituto per il libro; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15; Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturaliin data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale é stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale,adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali epaesaggistici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Centro per il libro e la lettura 1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, é Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. 2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, é responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL é disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni. 3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL puo' effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo' richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza. 4. Il CLL puo' istituire borse di studio e di ricerca. Art. 2 Compiti istituzionali 1. Compito del CLL é quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero. 2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. 3. Il CLL, in particolare: a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione di appositi accordi culturali, nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno; f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro; g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione; h) supporta, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i piu' giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche; i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. Art. 3 O r g a n i 1. Sono organi del CLL: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) l'osservatorio del libro e della lettura; e) il collegio dei revisori dei conti. Art. 4 Presidente 1. Il presidente del CLL é scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL. 2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7. 3. Il Presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. Art. 5 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del CLL é composto da: a) il presidente del CLL che lo presiede; b) il direttore del CLL; c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario; d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore; e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria; g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL. 2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d) , e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. 4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e)e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali. 5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro. 6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL. 7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL. Art. 6 Consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attività e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7. 2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attività del CLL, individuando le priorità strategiche. 3. Il Consiglio scientifico é nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed é composto da: a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL; b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL; d) due componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere. 4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL. 5. Il consiglio scientifico é convocato dal presidente. 6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente. 7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. Art. 7 Osservatorio del libro e della lettura 1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti: a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura; b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea; c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere; d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero; e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali; f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. 2. L'osservatorio del libro e della lettura é nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed é composto da: a) il direttore del CLL che lo presiede; b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma; c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria; e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori; g) un rappresentante designato dall'ISTAT; h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL. 4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. 5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL. Art. 8 Collegio dei revisori dei conti 1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile. Art. 9 Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa. 2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. 3. Il bilancio di previsione é composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti. 4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 6. Nel bilancio di previsione é iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del CLL. 8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie. 9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore é sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione. 10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza. 11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Art. 10 Preventivo economico 1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Art. 11 Entrate e spese 1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative. Art. 12 Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese 1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL. 2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1. 3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato. 4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa. 5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento. 6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e ilancio per il riscontro amministrativo-contabile. Art. 13 Fondi di riserva 1. Nel bilancio annuale é iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento. 2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 é utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non puo' superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione. Art. 14 Variazioni al bilancio annuale di previsione 1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni. 2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse. 3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate. Art. 15 Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18. 3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. 4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati é comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati. Art. 16 Conto consuntivo 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa. 2. Il conto consuntivo é redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9. 3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso é redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico. 5. Al conto consuntivo é annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3. 6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, é sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza. 7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo é trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza. Art. 17 Residui 1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi. 2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. 3. Annualmente é compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non piu' realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere. 4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti é tenuto ad esprimere il suo parere. 5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo. 6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio. Art. 18 Disciplina dei beni d'uso 1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso. 2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Art. 19 Disciplina del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria é affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Art. 20 Servizio di cassa interno 1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa. 2. Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione. 3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione. Art. 21 Attività contrattuale 1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale é svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia. 2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente. 3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore. Art. 22 R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. 2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Art. 23 Abrogazione e norme finali 1. Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 é abrogato. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 242


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