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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154 (G.U. n. 214 del 13 settembre 2010)
Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; Visti il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ed il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'Adunanza del 24 maggio 2010, integralmente recepito, salvo il suggerimento formale relativo all'articolo 8 del presente regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Titolo I OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE Art. 1 Obiettivi 1. Obiettivi del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono: a) fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale; b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole; c) consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa. Art. 2 Data di rilevazione 1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la data di riferimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura é fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni da rilevare fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola che saranno divulgate dall'ISTAT. Art. 3 Unità di rilevazione 1. L'unità di rilevazione del censimento é l'azienda agricola e zootecnica. é unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario. 2. L'azienda agricola e zootecnica é definita come unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata. Art. 4 Campo di osservazione e caratteristiche da rilevare 1. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'ISTAT con il Piano generale di censimento di cui all'articolo 7 nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola. 2. Sono incluse nel campo di osservazione del censimento le aziende agricole la cui attività é esclusivamente il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali. 3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sono escluse dal campo di osservazione del censimento le aziende esclusivamente forestali, nonché le altre tipologie di unità indicate dal Piano generale di censimento. 4. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva, mediante i contenuti informativi presenti nel questionario di cui all'articolo 5, le caratteristiche strutturali delle singole aziende richieste dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo statistico di carattere nazionale e regionale. Art. 5 Tecnica di rilevazione 1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione. 2. Per la raccolta dei dati é fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT. 3. Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore; 4. Le unità di rilevazione di cui all'articolo 3 sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo. Titolo II ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI CENSIMENTO Art. 6 Ruolo dell'ISTAT 1. L'ISTAT predispone ed adotta il Piano generale di censimento. Attraverso il Piano generale, le circolari e le istruzioni agli organi censuari vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria. L'ISTAT sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento. Art. 7 Piano generale di censimento 1. La rilevazione censuaria é organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità. 2. Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalità di formazione del personale, le modalità di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione. Art. 8 Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni 1. La rilevazione censuaria si svolge a scelta della Regione secondo i due modelli organizzativi di cui agli articoli 11 e 12 e specificati nel Piano generale di censimento: uno ad alta partecipazione e uno a partecipazione integrativa. 2. La scelta del modello organizzativo é effettuata dalla Regione mediante la predisposizione di un Piano di censimento, in conformità al comma 3 per il modello ad alta partecipazione e al comma 4 per il modello a partecipazione integrativa. Il piano, redatto di norma dall'Ufficio di statistica, é approvato dalla Regione con apposito atto da emanarsi entro e non oltre il 15 marzo 2010, previa validazione dell'ISTAT in ordine al rispetto dei criteri e delle regole previste dal Piano generale di censimento. Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio regionale di censimento, di norma presso l'Ufficio di statistica, nonché la Commissione tecnica regionale e nomina il responsabile del primo e il presidente della seconda. 3. La Regione che sceglie il modello ad alta partecipazione adotta il Piano regionale di censimento. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale di censimento, il Piano regionale di censimento contiene le indicazioni relative al disegno territoriale della rete di rilevazione in ambito regionale e, in particolare, stabilisce: 1) i criteri e i tempi di costituzione e organizzazione degli uffici di censimento ai vari livelli territoriali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove previste; 2) i criteri e i tempi di nomina dei loro responsabili; 3) i compiti e le funzioni ad essi affidati. 4. La Regione che sceglie il modello a partecipazione integrativa adotta il Piano integrato di censimento. Nel rispetto delle previsioni del Piano generale di censimento, il Piano integrato di censimento indica gli enti a cui attribuire le funzioni di Ufficio territoriale di censimento, definisce il numero dei coordinatori intercomunali di censimento e dei loro eventuali responsabili, stabilisce i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni tecniche territoriali. Art. 9 Inosservanza del termine per l'adozione del Piano di censimento 1. Trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza che la Regione abbia approvato il Piano regionale di censimento o il Piano integrato di censimento, l'ISTAT é autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari a organizzare la rete di rilevazione. Art. 10 Censimento nelle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Gli Uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento in conformità al presente regolamento, al Piano generale di censimento e a specifiche intese con l'ISTAT, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017. Art. 11 Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione 1. Nel modello ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento e, ove previsti dal Piano regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento anche in forma associata. 2. L'Ufficio regionale di censimento organizza la rilevazione sul territorio, coordina e controlla le attività censuarie demandate agli Uffici di censimento di cui al comma 1. 3. Gli Uffici territoriali di censimento possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione secondo criteri di uniformità sul territorio regionale, salvo eccezioni approvate da ISTAT. 4. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento. Art. 12 Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa 1. Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento, anche in forma associata. 2. L'Ufficio regionale di censimento collabora con l'ISTAT nel coordinamento dell'attività di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale. 3. Gli Uffici territoriali di censimento sono individuati dal Piano integrato di censimento secondo criteri di uniformità sul territorio regionale e possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione. L'Ufficio territoriale di censimento organizza e coordina la rilevazione sul territorio e, in collaborazione con l'ISTAT, l'attività di formazione agli Uffici comunali di censimento. 4. Gli Uffici comunali di censimento sono incaricati di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio. 5. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento. Art. 13 Attribuzione delle funzioni di Ufficio di censimento 1. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 ne attribuiscono le funzioni di regola agli Uffici di statistica, ove esistenti. In questi casi al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio di censimento. 2. Le amministrazioni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, attribuiscono le funzioni di Ufficio di censimento a una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalità. 3. I Comuni possono svolgere le funzioni di Ufficio comunale di censimento anche in forma associata, secondo criteri e modalità stabiliti dal Piano generale di censimento. Art. 14 Ruolo dell'ISTAT in caso di inadempienza degli organi di censimento 1. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12, o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, puo' avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni. Art. 15 Commissioni tecniche 1. La Commissione tecnica regionale svolge compiti di coordinamento dei rapporti interistituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento. 2. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli Uffici territoriali di censimento, ovvero le Regioni, nel caso di costituzione presso un ente strumentale della Regione, provvedono alla istituzione della Commissione tecnica territoriale e alla nomina dei suoi membri, secondo quanto previsto dal Piano regionale di censimento o dal Piano integrato di censimento. 3. La Commissione tecnica territoriale ha il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al proprio livello territoriale. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento. 4. Alle Commissioni tecniche regionali partecipano rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati. Titolo III OPERAZIONI DI CENSIMENTO Art. 16 Criteri generali 1. Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il calendario delle operazioni censuarie é stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati é comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unità di rilevazione, nonché reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicità previste dall'articolo 31. Art. 17 Attribuzione di fasi della rilevazione 1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione puo' attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purché tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT. 2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione puo' affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purché tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT. 3. L'Ufficio regionale di censimento é responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attività censuarie di cui ai commi 1 e 2. Art. 18 Registrazione dei dati 1. Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano regionale di censimento la modalità di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, scegliendo una sola tra le seguenti alternative: a) a cura degli Uffici regionali di censimento oppure, ove costituiti, degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento, ovvero in affidamento esterno; b) a cura dell'ISTAT. 2. L'ISTAT provvede alla registrazione dei dati raccolti per le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello a partecipazione integrativa. Art. 19 Monitoraggio 1. Gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 curano, per l'ambito territoriale di competenza, il monitoraggio dell'andamento complessivo dell'attività censuaria, secondo le modalità stabilite dal Piano generale di censimento e dalle circolari emanate dall'ISTAT. 2. Per il monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale anche delle Commissioni tecniche regionali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove costituite. Art. 20 Ruolo dei prefetti e dei sindaci 1. Dietro segnalazione dell'ISTAT, degli organi di censimento e delle Commissione tecniche di censimento, i prefetti e i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 21 Modalità di selezione del personale 1. Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT, le Regioni e gli altri enti e organismi pubblici di cui al presente regolamento possono assumere, con tipologie contrattuali di lavoro flessibile e comunque non oltre il 2012, le professionalità necessarie all'espletamento delle diverse attività di censimento. 2. Dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento di cui al comma 1 da parte dell'ISTAT, é data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Titolo IV PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO Art. 22 Conferimento dell'incarico di rilevatore, coordinatore e responsabile 1. La nomina dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori é disposta dal competente organo di censimento in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento e dai Piani di censimento predisposti da ciascuna Regione. 2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. 3. L'Ufficio regionale di censimento sovrintende alla selezione e al reclutamento dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori su tutto il territorio di competenza in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento. 4. I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori si impegnano espressamente ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza loro assegnata dall'Ufficio di censimento che li ha nominati. 5. All'organo di censimento che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall'incarico i coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Art. 23 Modalità di reclutamento 1. L'Ufficio regionale di censimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, recluta i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili mediante una o piu' delle seguenti modalità: a) selezione tra i dipendenti dell'amministrazione; b) selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali; c) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni; d) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti. 2. Nel Piano regionale di censimento ovvero nel Piano integrato di censimento debbono essere indicate le modalità di reclutamento che si intendono applicare. 3. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici di censimento indicati dal Piano regionale di censimento secondo una o piu' modalità di cui al comma 1. 4. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici comunali di censimento secondo una o piu' modalità di cui al comma 1. Art. 24 Requisiti 1. I coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali: a) titolo di studio conseguito in discipline agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti; b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici; c) svolgimento di attività professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo. 2. I coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore; in quest'ultimo caso devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei piu' diffusi strumenti informatici. Art. 25 Compiti dei coordinatori e dei rilevatori 1. Il Piano generale di censimento stabilisce i compiti dei: a) coordinatori intercomunali di censimento; b) eventuali loro responsabili; c) eventuali coordinatori comunali; d) rilevatori. 2. I coordinatori, gli eventuali loro responsabili e i rilevatori di cui al comma 1 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'articolo 326 del codice penale. 3. é fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine. Art. 26 Trattamento economico e copertura assicurativa 1. Il trattamento economico dei coordinatori e dei rilevatori é determinato dagli organi di censimento in relazione alla tipologia di contratto stipulato ed in vigore con ciascuno di essi. 2. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività censuarie fuori dell'orario di lavoro, ovvero reclutati con contratti di lavoro autonomo, sono coperte da un'assicurazione integrativa stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente. Titolo V TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA Art. 27 Obbligo di risposta 1. é fatto obbligo alle unità di rilevazione di cui all'articolo 3 di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione. 2. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalità di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Le unità di rilevazione di cui all'articolo 3 che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario delle operazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e resi noti al pubblico con le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e zootecniche. Art. 28 Segreto statistico e protezione dei dati personali 1. Il segreto sui dati raccolti in occasione del censimento é tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale. 3. I responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 29 Comunicazione dei dati 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei dati censuari da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, l'ISTAT comunica, a titolo gratuito, agli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, delle Province e dei Comuni facenti parte del Sistema statistico nazionale, i dati personali, comprensivi degli elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. Dati ulteriori possono essere comunicati in conformità all'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. La comunicazione dei dati ai soggetti del Sistema statistico nazionale diversi da quelli indicati al comma 1 é effettuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. In relazione alle amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l'Ufficio di censimento ai sensi del presente regolamento, l'ISTAT comunica al predetto ufficio, a titolo gratuito e previa motivata richiesta connessa al proprio fabbisogno istituzionale informativo, i dati personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. é fatto obbligo agli Uffici di censimento delle medesime amministrazioni di procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle direttive e atti di indirizzo del Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 4. Gli uffici delle amministrazioni di cui al presente articolo e le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenuti, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, a utilizzare i dati acquisiti in base al presente articolo per esclusive finalità statistiche, a non comunicarli a terzi, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, e ad adottare le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 30 Diffusione dei dati 1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e alle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalità e tempi concordati con l'ISTAT, in conformità al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto. Art. 31 Pubblicità 1. L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalità per la raccolta dei dati é effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT. 2. Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicità forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati. 4. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1. Titolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI AMMINISTRAZIONE Art. 32 Contributi agli Uffici regionali di censimento 1. Alle Regioni e alle Province autonome é corrisposto un contributo forfettario commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di censimento. 2. Alle Regioni e alle Province autonome é altresi' corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione il contributo viene ad essa corrisposto nella misura del 100 per cento. Nel caso la Regione o la Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa il contributo forfettario viene ad essa corrisposto nella misura del 10 per cento. 3. Alle Regioni e alle Province autonome é corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il predetto contributo viene corrisposto nella misura del 100 per cento nel caso la Regione o la Provincia autonoma scelga di registrare i dati a cura degli Uffici regionali di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento e nella misura del 40 per cento nel caso di affidamento della registrazione a ditta da ciascuna di esse incaricata. Il contributo non spetta alle Regioni o alle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 18, scelgano la registrazione a cura dell'ISTAT. Art. 33 Contributo agli Uffici territoriali di censimento 1. Agli Uffici territoriali di censimento é corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'ufficio. Qualora nel modello organizzativo ad alta partecipazione il Piano regionale di censimento non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento, il contributo viene corrisposto alla Regione o Provincia autonoma. Art. 34 Contributo variabile agli organi di censimento 1. Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa é corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unità censite. 2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale. Art. 35 Gestione dei fondi e oneri finanziari 1. L'ISTAT eroga agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti dagli articoli 32, 33, e 34, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo parametri definiti dall'ISTAT mediante apposite circolari. Ulteriori oneri sostenuti dagli organi di censimento restano a carico dei loro bilanci. 2. Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'ISTAT definisce le modalità di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilità analitica. 3. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280


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