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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133
Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;
Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
b) per 'uffici giudiziari' si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
c) per 'Conferenza permanente' si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
d) per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ferme restando le dotazioni organiche del Ministero.

Art. 3
La Conferenza permanente
1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente puo' essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.
2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.
4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e puo' invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.
5. I dirigenti amministrativi:
a) svolgono le attivita' necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente;
b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attivita' di cui all'articolo 4;
c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attivita' di cui alle lettere a) e b).
6. Per la partecipazione alle attivita' della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
Art. 4
Compiti
1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.
2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessita' i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.
4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 5
Accordi e convenzioni
1. La Conferenza permanente puo' stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita' dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero puo' stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
Art. 6
Rapporti con l'amministrazione centrale
1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attivita' dei delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
2. La Conferenza permanente trasmette anche con modalita' telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Art. 7
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA
Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Ministro della giustizia
Orlando
Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2153

(G.U. n. 198 del 27 agosto 2015)


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