La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
Preambolo
Visto l’articolo 117, commi 3 e 6 della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 62;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59) e ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l’articolo 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;
Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 24 marzo 2011;
Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 Aprile 2011;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso ai sensi dell’art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 12 maggio 2011;
Visto il parere della sesta Commissione consiliare "Territorio e ambiente", riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011 e le indicazioni in esso contenute;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2011, n. 882 con la quale è stato approvato il regolamento.
Considerato quanto segue:
1. nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 62 della l.r.1/2005, come modificato dalla legge regionale 2 agosto 2011, n. 36 (Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), si intendono precisare le modalità di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini geologiche effettuate dai comuni;
2. si intende precisare che il controllo delle strutture regionali competenti, che costituisce valutazione tecnica, consiste nella verifica della conformità delle indagini geologiche a quanto stabilito dalle direttive tecniche di cui all’allegato A del regolamento;
3. in particolare, si intende prevedere che le strutture regionali competenti valutino che le indagini geologiche dei comuni siano conformi alle direttive regionali per gli aspetti geomorfologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici o di rischio sismico del territorio a cui afferiscono;
4. rispetto al regolamento approvato con d.p.g.r.26/R/2007, si ritiene di dover rendere più efficace l’esito del controllo svolto dalla struttura regionale competente, al fine della migliore prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico nell’ambito di una più coerente e funzionale pianificazione del territorio ed, altresì, al fine della migliore economia e chiarezza
dei procedimenti amministrativi;5. si valuta necessario in sede di formazione delle indagini geologiche tener conto, limitatamente agli aspetti sismici, dei criteri nazionali di microzonazione sismica e del loro recepimento nella formazione degli strumenti urbanistici generali;
6. si ritiene pertanto che i comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio solo dopo aver acquisito l’esito positivo del controllo da parte della struttura regionale competente;
7.si ritiene opportuno accogliere le indicazioni contenute nel parere dalla sesta Commissione consiliare "Territorio e ambiente" riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011;
si approva il presente regolamento
ARTICOLO 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento disciplina:
a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate "indagini geologiche";
b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini
geologiche da effettuare in sede di formazione:
a) dei piani strutturali e relative varianti;
b) dei regolamenti urbanistici e relative varianti;
c) dei piani complessi d’intervento e relative varianti;
d) dei piani attuativi e relative varianti;
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
ARTICOLO 3
Indagini geologiche
1. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in sede di formazione, il comune correda:
a) i piani strutturali delle indagini geologiche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;
b) i regolamenti urbanistici, i piani complessi d’intervento e i piani attuativi delle indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione;
c) le varianti ai piani regolatori generali vigenti delle indagini geologiche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, nonché delle indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.
2. Le indagini geologiche di cui al comma 1 sono effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
3. Limitatamente agli aspetti sismici delle indagini geologiche, il comune non effettua gli studi di microzonazione sismica di cui all’allegato A al presente regolamento in sede di formazione dei piani attuativi e dei piani complessi di intervento e delle loro relative varianti.
4. Il comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi di:
a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;
b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
c) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili comunque denominate;
d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità.
ARTICOLO 4
Presentazione e deposito delle indagini geologiche
1. Le indagini geologiche di cui al presente regolamento sono presentate a cura del comune presso la struttura regionale competente, che effettua l’accertamento formale della documentazione verificando:
a) la compilazione della scheda per il deposito redatta utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;
b) la completezza degli elaborati di cui all’articolo 5.
2. Qualora dall’accertamento formale di cui al comma 1 risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente attribuisce la data ed comunicazione al comune entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione.
3. Qualora dall’accertamento formale di cui al comma 1 risulti che la documentazione è incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione, la struttura regionale competente richiede al comune le relative integrazioni.
4. Acquisite le integrazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito e ne dà comunicazione al comune entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.
ARTICOLO 5
Elaborati da presentare ai fini del deposito
1. Alla struttura regionale competente sono presentati ai fini del deposito i seguenti elaborati:
1) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, redatta utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;
2) attestazione della compatibilità degli elaborati progettuali dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio alle indagini geologiche effettuate, rilasciata dal progettista dello stesso strumento o atto, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;
3) certificazione dell’adeguatezza delle indagini geologiche effettuate alle direttive tecniche di cui al presente regolamento, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;
4) indagini geologiche, comprensive degli approfondimenti idrologico-idraulici, geologico-tecnici e sismici di cui all’allegato A del presente regolamento;
5) ove previsto dal piano di bacino oppure dal piano di assetto idrogeologico, il parere dell’Autorità di bacino oppure il verbale della conferenza dei servizi di cui all’articolo 13, comma 2;
6) elaborati del piano strutturale o dell’atto di governo del territorio da adottare, a cui si riferiscono le indagini geologiche. In caso di varianti sono evidenziati gli ambiti territoriali interessati dalle nuove previsioni.
2. Nei casi previsti dall’articolo 3, comma 4, il responsabile del procedimento certifica che non è necessario effettuare le indagini geologiche ed indica gli estremi del precedente deposito in relazione all’ambito interessato, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente.
ARTICOLO 6
Controllo delle indagini geologiche
1. La struttura regionale competente controlla che le indagini geologiche di cui al presente regolamento siano effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento.
2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, è obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8.
3. La struttura regionale competente invia al comune l’esito del controllo entro sessanta giorni dalla data di deposito delle indagini geologiche soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell’articolo 7 oppure entro quarantacinque giorni dal sorteggio di cui all’articolo 8 comma 1, per le indagini geologiche soggette a controllo a campione.
ARTICOLO 7
Controllo obbligatorio
1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini geologiche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale o atti di governo del territorio che il comune intende adottare:
a) piani strutturali o regolamenti urbanistici;
b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d’intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o geomorfologico in “pericolosità elevata” o “molto elevata”, secondo le classificazioni di cui all’allegato A, qualora:
1) prevedano nuove infrastrutture a rete o puntuali, ad eccezione dei parcheggi a raso e dei tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti non superiori a duecento metri lineari;
2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a cinquanta metri quadrati;
3) prevedano il mutamento della destinazione d’uso a fini abitativi di edifici aventi diversa destinazione;
4) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione di quanto previsto dalle direttive di cui all’allegato A del presente regolamento, è attribuita "fattibilità limitata" dalle indagini geologiche allegate alla variante, ove previste, o dalle indagini geologiche già elaborate e depositate;
c) piani attuativi o loro varianti ove riguardanti aree classificate dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o geomorfologico in “pericolosità elevata” o “molto elevata”, secondo la classificazione di cui all’allegato A del presente regolamento;
d) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, piani complessi d’intervento o piani attuativi, che comportino una riduzione dalle classi di pericolosità elevata o molto elevata a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.
ARTICOLO 8
Controllo a campione
1. Le indagini geologiche depositate, con esclusione delle indagini geologiche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a controllo a campione con il metodo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato almeno ogni trenta giorni, nella misura di una ogni dieci o frazione di dieci indagini geologiche non soggette a controllo obbligatorio depositate nel periodo corrispondente.
3. Del sorteggio è redatto apposito verbale, vistato dal responsabile della struttura regionale competente, con la specificazione che le indagini geologiche non estratte sono da considerarsi archiviate.
4. La struttura regionale competente trasmette copia del verbale entro venti giorni dalla data del sorteggio ai comuni che hanno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio nel periodo interessato dal sorteggio.
ARTICOLO 9
Esito del controllo
1. Qualora dal controllo risulti che le indagini geologiche siano state effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, la struttura regionale competente dà comunicazione dell’esito positivo del controllo al comune interessato nei termini di cui all’articolo 6, comma 3, e provvede all’archiviazione delle indagini geologiche depositate.
2. Qualora dal controllo risulti che le indagini geologiche non siano state effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive contenute nell’allegato A del presente regolamento, con particolare riferimento alla valutazione degli aspetti geomorfologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici o di rischio sismico, la struttura regionale competente subordina l’esito finale del controllo all’effettuazione di modifiche o integrazioni alle indagini depositate. In tal caso, il comune provvede a
trasmettere:
a) le modifiche o le integrazioni apportate alla struttura regionale competente che, nei trenta giorni successivi, invia al comune l’esito finale del controllo;
b) le proprie controdeduzioni alla struttura regionale competente che, nei trenta giorni successivi, invia al comune l’esito finale del controllo.
3. A seguito dell’esame di quanto trasmesso dal comune ai sensi del comma 2, nell’esito finale del controllo la struttura regionale competente può individuare singole previsioni puntuali dello strumento o atto che devono essere escluse dal provvedimento di approvazione di detto strumento o atto, in quanto le relative indagini geologiche richiedono modifiche, integrazioni oppure approfondimenti. L’eventuale successiva approvazione di tali previsioni è comunque subordinata a quanto disposto dal comma 2.
ARTICOLO 10
Adozione del piano strutturale,degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
1. Il comune adotta gli strumenti o gli atti di cui all’articolo 2 a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell’articolo 4.
ARTICOLO 11
Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
1. Il comune approva gli strumenti o gli atti le cui indagini geologiche sono soggette al controllo obbligatorio ai sensi dell’articolo 7 oppure sono oggetto del campione estratto ai sensi dell’articolo 8:
a) a seguito della comunicazione dell’esito positivo del controllo ai sensi dell’articolo 9, comma 1;
b) a seguito della comunicazione dell’esito finale del controllo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), nel caso in cui esso sia positivo;
2. Il comune approva gli strumenti o gli atti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell’articolo 8, a seguito del ricevimento del verbale di cui all’articolo 8, comma 4.
3. Nel caso di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), il comune approva gli strumenti o gli atti a seguito della comunicazione da parte della struttura regionale competente dell’esito finale del controllo, adeguandosi allo stesso.
4. Nel caso di cui all’articolo 9, comma 3, il comune approva gli strumenti o gli atti escludendo le singole previsioni puntuali individuate dalla struttura regionale competente.
5. Qualora il comune, ai fini dell’approvazione degli strumenti o degli atti di cui all’articolo 2 intenda introdurre, a seguito di osservazioni pervenute, modifiche alle classi di pericolosità o alle condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità rispetto a quelle risultanti dall’adozione, procede ad integrare gli elaborati già presentati, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2.
6. A seguito delle integrazioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l’esito al comune entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Il comune approva gli strumenti o gli atti adeguandosi all’esito del controllo.
ARTICOLO 12
Pubblicità
1. Le indagini geologiche costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio a cui si riferiscono e sono pubblicate contestualmente ai sensi dell’articolo 17 della l.r.1/2005.
ARTICOLO 13
Collaborazione e coordinamento
1. Nella fase che precede la presentazione della documentazione di cui all’articolo 4, il comune può richiedere che la struttura regionale competente fornisca elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo.
2. Il comune promuove le più opportune forme di collaborazione con l’Autorità di bacino e la struttura regionale competente al controllo delle indagini geologiche, anche attraverso l’indizione di apposite conferenze di servizi per l’armonizzazione dei quadri conoscitivi dei piani di riferimento per le indagini geologiche nonché per il necessario coordinamento ai fini del rilascio dei rispettivi atti di competenza.
ARTICOLO 14
Redazione e inoltro di istanze, documentazione e moduli esemplificativi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, la presentazione della documentazione relativa alle indagini geologiche prevista nel presente regolamento, nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento cui esso fa riferimento, sono effettuate attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare invio e ricezione delle comunicazioni.
2. Su tutti i documenti o elaborati sui quali sia necessario apporre la firma dei tecnici responsabili, essa è apposta in forma digitale.
3. La documentazione tecnica è presentata con le modalità telematiche di cui al comma 1 secondo le specifiche tecniche regionali in materia di acquisizione di dati geografici tematici in formato digitale.
4. Il dirigente regionale competente all’approvazione dei moduli di cui agli articoli 4 e 5 è individuato nel coordinatore di area di riferimento per le strutture regionali di cui all’articolo 4, comma 1.
ARTICOLO 15
Norma transitoria concernente la redazione e l’inoltro di istanze e documentazione
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione o trasmissione degli atti di cui all’articolo 14.
2. Fino alla definizione delle nuove modalità di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, la presentazione della documentazione relativa alle indagini geologiche prevista nel presente regolamento, nonché tutte le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento cui esso fa riferimento, sono effettuate in forma cartacea, in copia unica.
3. Fino alla definizione delle modalità telematiche di comunicazione o trasmissione secondo quanto previsto al comma 1, la documentazione relativa alle indagini geologiche e presentata ai fini del deposito ai sensi dell’articolo 4, si intende per acquisita dalla struttura regionale competente:
a) alla data di acquisizione al protocollo in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune;
b) alla data di ricevimento postale dell’avviso in caso di invio tramite raccomandata;
c) alla data di acquisizione al protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria.
ARTICOLO 16
Norma transitoria concernente le indagini già presentate o depositate
1. Le indagini geologiche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già presentate o depositate presso le strutture regionali competenti sono soggette alla disciplina vigente alla data della loro presentazione o del loro deposito.
2. Per gli aspetti sismici delle indagini geologiche, ai piani complessi di intervento e ai piani attuativi che si riferiscono a regolamenti urbanistici le cui indagini geologiche sono state effettuate ai sensi del regolamento emanato con il d.p.g.r. 26/R/2007, si applicano le direttive tecniche di cui all’allegato A di detto regolamento.
ARTICOLO 17
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16, alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
ARTICOLO 18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 25 ottobre 2011
ALLEGATO 1
Allegato A
DIRETTIVE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
§ 1. Disposizioni generali
In sede di formazione degli strumenti urbanistici, i comuni effettuano le indagini geologiche di cui all’articolo 3 del regolamento a cui sono allegate le presenti direttive, verificando la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, anche in coerenza con i piani di bacino, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.
Per quanto attiene agli aspetti sismici, tutto il territorio regionale viene considerato sismico e distinto in differenti zone sulla base del differente grado di pericolosità sismica di base ai sensi di quanto stabilito:
- nell’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica);
- nel decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni);
nonché in attuazione:
- dell’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 28 aprile 2006 n. 3519 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);
- della conseguente deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2006, n. 431 (Riclassificazione sismica del territorio regionale: attuazione del d.m. 14 settembre 2005 e o.p.c.m. 28 aprile 2006, n. 3519 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2006),
Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e caratterizzazione sismica dei terreni si rinvia al già citato d.m. 14 gennaio 2008; mentre per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche si rinvia a quanto prescritto nelle Istruzioni tecniche regionali del Programma valutazione effetti locali (“Programma VEL”).
§ 2. Direttive per la formazione del piano strutturale comunale e delle relative varianti
Il piano strutturale evidenzia e tiene conto dei fattori di pericolosità connessa alle caratteristiche fisiche del territorio, al fine di:
- valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità,- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico,- recuperare situazioni di criticità esistenti.
2.1 Contenuti delle indagini
Le indagini per la predisposizione del piano strutturale si articolano in:
A) Sintesi delle conoscenze
B) Analisi ed approfondimenti
C) Valutazioni di pericolosità.
A - Sintesi delle conoscenze
La sintesi delle conoscenze comprende la raccolta della documentazione relativa al quadro conoscitivo esistente e certificato come esso risulta in base ai piani di bacino, al PIT, ai piani territoriali di coordinamento provinciali per inquadrare le problematiche ed i vincoli presenti sul territorio, sulla cui base effettuare le successive analisi ed elaborazioni.
B - Analisi e approfondimenti
Gli approfondimenti sono quelli ritenuti necessari per dare completezza, integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici, strutturali, sismici, geomorfologici, idraulici, caratterizzanti l’intero territorio comunale.
L’analisi deve consentire di individuare le problematiche presenti che sono di norma rappresentate in scala 1:10.000 con riferimento ai paragrafi da B.1 a B.7.
Per i centri abitati, per le unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, nonché per le aree che presentano situazioni geologiche, idrauliche e sismiche di complessa rappresentazione a scala 1:10.000, è opportuno l’uso delle basi cartografiche di maggior dettaglio disponibili (1:5.000 o 1:2.000).
B. 1 Elementi geologici e strutturali
Le formazioni geologiche sono differenziate su base litostratigrafica ed è definito l’assetto strutturale delle unità tettoniche.
L’elemento di base è la formazione che è cartografata con diversa simbologia per zone di effettivo affioramento e zone “interpretate” di ipotizzata estensione.
Quando la complessità della zona lo richieda, per formazioni che comprendono sostanziali differenze litologiche sono distinte anche le unità di ordine inferiore (membro, strato).
Sono anche cartografati i principali elementi strutturali quali fratture, faglie, sovrascorrimenti, pieghe, giaciture (strato, scistosità, piano assiale, asse, ecc.).
Per tutti i comuni classificati sismici, ad esclusione di quelli in zona 4, la caratterizzazione geologica finalizzata alla elaborazione di sezioni geologiche opportunamente distribuite ed orientate è effettuata sulla base dei dati esistenti, tenendo presente che tali dati devono successivamente essere utilizzati per la redazione di studi e cartografie di microzonazione sismica (di seguito indicati MS) di livello 1 così come definiti negli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica, approvati dalla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008 (di seguito, sinteticamente indicati “ICMS”), e dalle specifiche tecniche di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2010 n. 3907 (Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n.77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico).
Nelle aree coperte da cartografia geologica regionale alla scala 1:10.000, è possibile utilizzare come base dello studio geologico tale elaborazione.
Eventuali aggiornamenti e modifiche di tale cartografia sono comunque oggetto di un rilevamento geologico e sono motivati nella relazione.
Nelle aree non coperte da cartografia geologica regionale è possibile:
- fare riferimento a cartografie esistenti in scala non inferiore a 1:25.000 corredate da sezioni geologiche e da uno schema dei rapporti stratigrafici;- acquisire gli elementi di caratterizzazione geologica e strutturale mediante un rilevamento geologico eseguito alla scala di 1:10.000 corredato da sezioni geologiche e da uno schema dei rapporti stratigrafici, tenendo presenti le indicazioni e la simbologia utilizzata per la cartografia regionale.
B. 2 Elementi litologico-tecnici
Con riferimento ai centri abitati ed alle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali e sulla base degli elementi geologici di cui al paragrafo B.1 integrati dalla raccolta dei dati geotecnici, debitamente cartografati e allegati, i vari litotipi presenti sono raggruppati in unità litotecniche che, indipendentemente dalla loro posizione stratigrafica e dai relativi rapporti geometrici, presentano caratteristiche tecniche comuni.
Per i litotipi lapidei sono acquisite le informazioni relative alla litologia, alla stratificazione/ scistosità, al grado di fratturazione e di alterazione.
Per i terreni di copertura sono acquisite le informazioni relative allo spessore ed al grado di cementazione e/o di consistenza/addensamento, nonché le informazioni relative alle caratteristiche geotecniche per i casi più scadenti quali: le torbe, i terreni con consistenti disomogeneità verticali e laterali, i terreni granulari non addensati, i terreni argillosi soggetti a fenomeno di ritiro e rigonfiamento, i riporti e i riempimenti.
B. 3 Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici
Tenuto conto di eventuali e specifici indirizzi tecnici dettati dalla pianificazione di bacino, sono analizzati le forme ed i processi geomorfologici legati alla dinamica di versante ed alla dinamica fluviale valutandone il relativo stato di attività:
- attivo (qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o con carattere stagionale);
- quiescente (qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la loro evoluzione, hanno la possibilità di riattivarsi);
- inattivo (qualora gli elementi morfologici siano riconducibili a condizioni morfoclimatiche diverse dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di evoluzione).Nelle zone di versante ono in particolare approfonditi gli aspetti relativi ai fenomeni franosi.
Per ogni frana è possibilmente evidenziata la zona di distacco, la zona di scorrimento (visibile o ipotizzata) e la zona di accumulo (se presente).
Nelle zone di pianura sono in particolare approfonditi gli aspetti legati alle forme di erosione e di accumulo fluviale, lacustre, marino, eolico.
Per quanto riguarda l’ambiente fluviale, sono evidenziati anche gli elementi antropici quali le opere di difesa idraulica, in quanto elementi in interazione diretta con la dinamica d’alveo.
Per la simbologia da adottare nella legenda ed i criteri di rappresentazione dei dati, si può fare riferimento a quanto previsto per la carta geomorfologica del territorio regionale.
Nel caso in cui nel territorio indagato siano evidenziate aree con particolari problematiche di dissesto attivo che interessino direttamente, o per effetto indotto, elementi rilevanti esposti a rischio, centri urbani e UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, occorre distinguere le seguenti zone:
zona 1 - area in dissesto (riferita all’area caratterizzata da fenomeni attivi)zona 2 - area di influenza (riferita all’area di possibile evoluzione del dissesto).
L’area di possibile evoluzione del dissesto è valutata coerentemente con la tipologia del fenomeno e con le ipotesi cinematiche ad esso connesse.
Per le frane a cinematica lenta come gli scorrimenti, gli scorrimenti-colata e le colate lente, le aree di possibile evoluzione possono essere generalmente limitate alle immediate vicinanze delle frane stesse.
Per le frane a cinematica veloce (crolli, cadute massi, ribaltamenti, scivolamenti in roccia), le aree di possibile evoluzione possono comprendere le pareti rocciose o i tratti di versanti molto acclivi e le sottostanti aree di accumulo di detrito (coni detritici).
Per le frane a cinematica rapida (colate di detrito o di terra), le aree di possibile evoluzione normalmente coincidono con gli impluvi di ordine inferiore, ma vanno ulteriormente valutate le situazioni morfologiche potenzialmente interessate all’evoluzione del dissesto.
Per tutti i comuni classificati sismici, ad esclusione di quelli in zona 4, i dati esistenti devono consentire una caratterizzazione geomorfologica finalizzata alla redazione di studi e cartografie di MS livello 1, così come definite nelle ICMS e dalle specifiche tecniche di cui all’o.d.p.c.m. 3907/2010.
B. 4 Elementi per la valutazione degli aspetti idrauliciVanno considerati gli elementi idrologico-idraulici necessari per caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d’acqua in riferimento al reticolo d’interesse della difesa del suolo come definito nei piani di assetto idrogeologico (PAI) approvati, oppure come definito nel PIT e ad ogni altro corso d’acqua potenzialmente rilevante, nonché le probabilità di allagamento per insufficienza di drenaggio in zone depresse.
Tenuto conto degli indirizzi tecnici dettati dagli atti di pianificazione di bacino, ed in coerenza con quanto dagli stessi previsto, sono da analizzare gli aspetti connessi alla probabilità di allagamento per fenomeni di:
- inondazione da corsi d’acqua;
- insufficienza di drenaggio.
Con riferimento alle esigenze di sicurezza idraulica e agli obiettivi posti in tal senso, poiché la propensione alla allagabilità comporta diverse condizioni d’uso del territorio sia per le nuove previsioni sia per l’attuazione di quelle esistenti, è necessario definire, almeno per le UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, gli ambiti territoriali interessati da allagamenti in generale riferiti rispettivamente a TR = 30 anni, 30