La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R);
Vista le deliberazioni della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 126 e 15 febbraio 2010, n. 157;
Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 18 febbraio 2010;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 marzo 2010;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 315;
Considerato quanto segue
1. è necessario provvedere alla correzione di due errori materiali contenuti nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003) con cui sono stati erroneamente modificati gli articoli 15 comma 5 e 16 comma 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);
2. è necessario modificare anche il comma 2 della norma transitoria del d.p.g.r. 88/R/2009 per effetto della correzione di cui sopra;
3. è necessario prevedere l’immediata efficacia delle presenti disposizioni per limitare gli effetti derivanti dall’applicazione delle norme erroneamente modificate;
Si approva il presente regolamento:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 5 dell’articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione delle legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:
“5. Il nido d’infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.”.
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 88/R/2009
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.47/R) è sostituita dalla seguente:
“a) articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento;”.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
MARTINI
Firenze, 16 marzo 2010