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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
 

La Giunta regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta


emana il seguente regolamento


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;
Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
Visto l’articolo 44 dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio), ed in particolare l’articolo 117, commi 1 e 2 di
tale legge;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 19 marzo 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n.44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale));
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2009, n. 387 con la quale è stato adottato il regolamento;
Visto il parere della commissione consiliare ambiente e territorio
del 28 maggio 2009 ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto
della regione Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 585;
Considerato in particolare:
- la necessità di dare attuazione al dettato della l.r.1/2005 nella
parte in cui demanda al regolamento l’individuazione di modalità
puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle modalità di
redazione e di presentazione dei progetti nelle zone classificate a
rischio sismico;
- la necessità di differenziare i procedimenti a seconda che si
tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicità
ovvero in zone a bassa sismicità, prevedendo modalità semplificate
nelle zone a bassa sismicità in applicazione del principio di semplificazione e congruità delle procedure;
- l’opportunità di declinare in dettaglio la tipologia delle indagini
geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative classi, allo scopo
di agevolare il cittadino utente nella redazione degli elaborati
progettuali;
- la necessità di disciplinare in dettaglio, anche con finalità garantistiche per l’utente, le regole procedimentali da seguire nella
attività di vigilanza e verifica;
- la necessità, per le zone ad alta sismicità, di individuare il novero delle varianti sostanziali al progetto per le quali si mantiene inalterato il regime del previo ottenimento della autorizzazione allo svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la semplificazione delle procedure relative alle varianti che sono da considerarsi non sostanziali;
- la necessità di individuare le opere di trascurabile importanza ai
fini della pubblica incolumità, che non sono assoggettate al procedimento di autorizzazione o del preavviso;
- la necessità di individuare gli edifici strategici e rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicità, i progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a verifica;
- al fine di assicurare la completa informatizzazione delle procedure
previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di livello
nazionale e regionale volte alla semplificazione, la necessità di
prevedere un adeguato periodo transitorio in cui definire gli standard digitali delle istanze e della documentazione, nonché le
modalità della loro presentazione alla Regione in via telematica


si approva il presente regolamento



ARTICOLO 1
Oggetto


1. In attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)
il presente regolamento individua:
a) le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e
dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone
ad alta sismicità ai sensi degli articoli 105 e 105 bis della l.r.1/2005;
b) le modalità di presentazione del preavviso scritto con contestuale
deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa
sismicità ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005;
c) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono
essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b);
d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche
da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio
attività;
e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture
portanti ai sensi dell’articolo 105 bis, comma 9, della l.r.1/2005;
f) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica
incolumità da non assoggettare al procedimento di autorizzazione
ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;
g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, commi 4 e 5, della l.r.1/2005, indicati nell’allegato A del presente regolamento.


ARTICOLO 2
Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle
zone ad alta sismicità


1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad
alta sismicità, è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione
alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all’articolo 24
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59),
secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici
e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori,
del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché
del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative, e dagli
stessi è sottoscritta.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di cui
all’articolo 3.
4. Affinché la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove esso sia già stato individuato.
5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il costruttore trasmette la denuncia di cui all’articolo 65 del d.p.r.380/2001, secondo le modalità ivi previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.
6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell’articolo 67,
comma 1 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo
sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo.
7. Gli estremi dell’autorizzazione sono registrati con numerazione
progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.
8. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono essere
iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina
del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6.
9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati
anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto autorizzato.


ARTICOLO 3
Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione.Modalità di
redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli
interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità


1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, è allegata
la documentazione prevista all’articolo 105, comma 4, della
l.r.1/2005.
2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione è conforme
ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi
dell’articolo 52 del d.p.r.380/2001 ed è accompagnato, oltre che
dalla relazione di calcolo asseverata dal progettista, dai seguenti
elaborati:
a) la relazione tecnica generale;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità
e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione;
c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto nell’albo;
d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni;
e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;
f) la planimetria generale;
g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi da realizzare;
h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da realizzare;
i) l’elenco dettagliato degli allegati.
3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2 ha ad
oggetto interventi che non determinano un incremento di carico
significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia delle
fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata importanza
statica possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 lettere
c) e d).
4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto interventi che
non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse, quali
modellazioni con elementi finiti generalmente da eseguire con
specifici programmi di calcolo, può essere omesso l’allegato di cui
al comma 2 lettera e).


ARTICOLO 4
Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere
da realizzare nelle zone a bassa sismicità


1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a
bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso scritto alla
struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali
del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del
costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del
collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed è sottoscritto da tali soggetti.
3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105-quater, comma 2, della
l.r.1/2005, nonché gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, redatti e presentati secondo le modalità ivi indicate.
4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 4, 5, 6.


ARTICOLO 5
Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità


1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura
regionale competente effettua l’accertamento formale della
completezza dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 4 senza
esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla presentazione del
preavviso, rilascia all’interessato attestazione di avvenuto deposito.
2. L’attestazione di cui al comma 1 è inviata al comune nel cui
territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che
ad esso competono.
3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 7 e 8.
4. Ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005, l’obbligo di dare
il preavviso con contestuale deposito del progetto sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda
apportare al progetto originario depositato.


ARTICOLO 6
Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da
allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività


1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all’articolo
3, comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le indagini geologiche effettuate in relazione all’intervento da realizzare e alle classi d’indagine di cui all’articolo 7.
2. La relazione geologica è redatta tenuto conto delle valutazioni
effettuate e delle aree di pericolosità geomorfologica come
individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli
atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto
nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26 (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche), al fine di fornire la ricostruzione del modello
geologico del sito, rispettando le indicazioni, le prescrizioni, i
criteri, le condizioni di attuazione ed altresì le condizioni di
fattibilità indicate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio medesimi.
3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello geotecnico del
sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il comportamento geomeccanico del volume di terreno direttamente o indirettamente interessato.
4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e
quelli utilizzati per le verifiche previste nella relazione sulle
fondazioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettera d) sono tutti coerenti tra di loro.
5. Tenuto conto della complessità, dell’importanza, della rilevanza,
dell’uso dell’opera in progetto ed altresì delle conseguenze che gli
interventi in progetto possono produrre sulle aree circostanti, nella
relazione geologica e nella relazione geotecnica sono definite:
a) l’estensione delle indagini, sia come superficie sia come
profondità da indagare;
b) la scelta delle metodologie delle indagini, il puntuale dimensionamento e la sequenza di esecuzione di dette indagini;
c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il conseguente
margine di errore dei dati di ciascuna indagine.
6. Al fine di garantire la conoscibilità, la diffusione e la pubblicità dei dati relativi alle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche ed altresì al fine di aggiornare la base informativa geografica regionale di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del
territorio)- Disciplina del sistema geografico regionale), i risultati di tali indagini sono presentati nei formati cartacei e digitali indicati dalla struttura regionale competente.


ARTICOLO 7
Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche


1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono “problematiche di
versante” le caratteristiche peculiari dei versanti interessati da
fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o in atto, in
relazione a cui sono necessarie specifiche indagini geologiche,
geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di governo del
territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si distinguono
quattro classi di indagine in considerazione delle problematiche di
versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità
del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore
a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono
sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e
geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già
eseguite in prossimità dell’intervento o desunte da studi già
compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali
considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed
argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda
inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la
categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a
rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate
mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono
effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;
- classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a
venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria
di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o
riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di
problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di
stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
- classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo
superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in
gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie
sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano
strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui
all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le opere di
carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d’indagine
superiore a quella individuata in base al volume o all’altezza ai
sensi del comma 3.


ARTICOLO 8
Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da
realizzare nelle zone ad alta sismicità


1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 115 della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può altresì
richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni
della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di vigilanza e verifica, che può prevedere anche
misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al
momento della verifica e può essere svolta anche alla presenza del
direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un
opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore
sono comunque informati circa l’esito di eventuali sopraluoghi
effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi
dallo svolgimento del sopraluogo.


ARTICOLO 9
Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da
realizzare nelle zone a bassa sismicità


1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 105 ter, comma 3 della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attività di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.


ARTICOLO 10
Varianti sostanziali


1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è
considerata variante sostanziale la variante che:
a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel
progetto originario;
b) comporta una nuova verifica globale dell’intera opera, in quanto
contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello
originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o
destinazioni d’uso diverse;
c) comporta una nuova verifica globale dell’intera sottostruttura, in
quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa
ovvero una variazione della destinazione d’uso di un piano;
d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente
previsti dall’articolo 11 comma 1.


ARTICOLO 11
Varianti non sostanziali


1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è
considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai,
che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto
a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture
intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle
quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel
progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli
spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso allineamento
murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali
interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già
eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 bis, comma 8, le
varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia già
stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 bis
della l.r.1/2005, non sono soggette a preventiva autorizzazione ma
soltanto al preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.


ARTICOLO 12
Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità


1. Non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r.1/2005:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun
modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;
b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in
alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi.
2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è
richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105
della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter,
qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:
a) la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei
solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;
b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e
di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.
c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali;
d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione
mediante cordolature affiancate;
e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di
resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il
comportamento globale dell’edificio;
f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di
dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente
architravate;
g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o
cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;
h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con
peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a
destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;
i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci;
j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra
finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati;
k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di
superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l’orditura principale;
l) l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture;
m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad
uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile,
siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera;
o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in
calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di
altezza;
p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri,
salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di
pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti
di pianificazione del comune;
q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta
metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il
volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.


ARTICOLO 13
Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria


1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4 della l.r.1/2005, sono assoggettati obbligatoriamente a
verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di adeguamento e miglioramento sismico così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.
380/2001.
2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di riparazione così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001.
3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005, la struttura regionale
competente individua i progetti delle opere da sottoporre comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e rilevante, è riportato nell’allegato A del presente regolamento.


ARTICOLO 14
Moduli esemplificativi


1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale
sono predisposti moduli esemplificativi:
a) della richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2;
b) del preavviso scritto di cui all’articolo 4;
c) dello schema di relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109 della l.r. 1/2005;
d) della richiesta di accesso agli atti relativa ai progetti depositati;
e) della presentazione dei risultati della relazione di calcolo.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 indica l’indirizzo web
su cui sono reperibili e resi disponibili i moduli esemplificativi.


ARTICOLO 15
Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso
scritto


1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua
gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste
nel presente regolamento, le modalità della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonché le modalità di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti.
2. Fino alla definizione delle nuove modalità di presentazione
secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all’articolo 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105 quater, comma 2.
3. Successivamente all’accertamento di cui all’articolo 5, comma 1,
la Regione rilascia all’interessato, quale attestato di avvenuto
deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli
elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del
preavviso scritto è inviata, a cura dell’interessato, al comune nel
cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni
che ad esso competono.


ARTICOLO 16
Norma finale


1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella decisione di Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 –
Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito
dei progetti e le modalità di controllo) cessano di avere applicazione.


ARTICOLO 17
Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 9 luglio 2009


ALLEGATO 1
ALLEGATO A Elenco degli edifici strategici e rilevanti situati in
zonaa bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai
sensi dell’articolo105 ter, comma 4, l.r. 1/2005.
A) “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile”Gli edifici, il cui uso
prevalente è da considerarsi strategico, sono: B) “Edifici e opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso” Gli edifici, il cui uso
prevalente è da considerarsi rilevante, sono: 1. Strutture
ospedaliere e sanitariea) ospedali, case di cura e strutture
funzionali primarie annesse;b) aziende sanitarie, presidi medici,
poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto
soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;c)
centrali operative 118 2. Strutture civilia) sedi istituzionali di
enti pubblici;b) sedi di sale operative per la gestione delle
emergenze (centro operativo mobile, centro operativo comunale);c)
centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile;d)
edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre
disposizioni per la gestione dell’emergenza 3. Strutture militari e
assimilabilia) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della
pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza,
del corpo forestale dello Stato 4. Infrastrutturea) centrali
elettriche di importanza primaria;b) strutture primarie per le
telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile,
ponti radio della rete nazionale);c) vie di comunicazione (strade,
ferrovie) ed opere d’arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;e) strutture primarie connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti);f) strutture primarie connesse con il funzionamento di acquedotti locali 5. Altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza. 1. Strutture per l’istruzione sia pubbliche che privatea) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture
funzionali primarie annesse;b) palestre annesse agli edifici
scolastici;c) sedi universitarie, accademie, conservatori e
relative strutture gestionali e di coordinamento 2. Strutture
Civilia) uffici amministrativi degli enti pubblici;b) uffici con
notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari principali,
centri civici, centri per convegni, mense);c) edifici con elevato
contenuto artistico o patrimoniale (musei, biblioteche);d) edifici
per il culto con superficie utile > 200 metri quadri;e) sale per lo
spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza utile > 100
persone;f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse
funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile > 100 persone
(stadi, tribune, palazzetti dello sport);g) grandi magazzini di
vendita, mercati coperti, centri commerciali con superficie di
vendita > 2500 metri quadri;h) edifici a destinazione residenziale
con cubatura >5.000 metri cubi ed altezza > 25 metri;i) edifici
con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50 persone;j)
strutture sanitarie o socio-assistenziali con ospiti non
autosufficienti (ospizi, orfanotrofi) 3. Strutture industrialia)
edifici industriali ove sia prevista una presenza contemporanea media > 200 addetti;b) edifici industriali nei quali avvengono
lavorazioni di materie insalubri o pericolose 4. Infrastrutturea)
vie di comunicazione (strade, ferrovie, banchine portuali, piste
aeroportuali, funivie) ed opere d’arte annesse, il collasso delle
quali può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite
umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;b) opere di
ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50000 metri cubi o
altezza dello sbarramento > 5 metri;c) impianti primari di
depurazione 5. Altre strutture e infrastrutture individuate nei piani
di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.



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