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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R
Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.
 

La Giunta regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta



emana il seguente regolamento
Preambolo
Visto l’art. 117 comma 3 della Costituzione;
Visto l’art. 117 comma 6 della Costituzione;
Visto l’art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Visto, in particolare, l’articolo 9 della medesima l.r. 73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti;
Visto il comma 2 del citato articolo 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici nonché nei prestiti, tra l’altro, per l’avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorità per gli studi interprofessionali;
Visto il comma 5 del medesimo articolo 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la disciplina delle “modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l’accesso delle donne al fondo”, “nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore”;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo
2009, n. 207 con la quale è stato approvato lo schema del suddetto
regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare
espresso in data 16 aprile 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359;
Considerato quanto segue:
1. l’obbligo di attuare l’articolo 9 comma n. 5 della l.r. 73/2008;
2. la necessità conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall’art. 9 della l.r. 73/2008;
3. l’esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonché la natura, l’ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata;
4. la specifica necessità, stante il tenore del citato comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008, di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti
di studio associati od intersettoriali;
5. la necessità generale di individuare l’ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d’onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici; sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale;
6. l’esigenza di stabilire le modalità di individuazione del gestore
del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operatività al fondo;
7. l’esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto
gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di
parte dei conferimenti a fini di corretta gestione;
8. la necessità di precisare individuare termini e modalità di
presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo
per assicurare certezze ai soggetti beneficiari;
9. l’esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle
dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi,
sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attività e della
valutazione di impatto delle stesse, di apportare modifiche e/o
integrazioni;
10. la conseguente necessità di demandare ad un decreto dirigenziale la precisazione degli aspetti applicativi per assicurare operatività e funzionalità al fondo;
11. l’esigenza, stante anche il citato termine di sessanta giorni di
emanazione del regolamento, di assicurare una celere entrata in
vigore del regolamento;


ARTICOLO 1
(Soggetti beneficiari della garanzia)


1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;
b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all’articolo 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche;


ARTICOLO 2
(Oggetto, natura e misura della garanzia)


1. La garanzia di cui al comma 1 è fornita per prestiti:
a) d’onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per
l’acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge;
b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge.
2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all’importo di ciascun finanziamento;
l’importo è elevabile fino all’80 per cento per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali.
4. In attuazione del comma 5 dell’articolo 9 della legge sulla disciplina delle condizioni di accesso delle donne al fondo, la garanzia ordinaria di cui al comma 3, è elevata all’80 per cento quando la domanda di ammissione è presentata da giovani professioniste.
5. Nei limiti dell’importo di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l’ammontare dell’esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista; l’ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora.
6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non
richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, al netto del capitale rimborsato, di:
a) tremila euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) novemila euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui alla lettera b) del comma 1. Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio
professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’art. 4 comma 4.
7. La garanzia può essere richiesta:
a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.
8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all’aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3.


ARTICOLO 3
(Individuazione e obblighi del soggetto gestore)


1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti”;
b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto dell’obbligo di riservare il 50 per cento dell’ammontare del fondo ai finanziamenti per prestiti d’onore per giovani professionisti di età non superiore ai trenta anni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge;
c) comunica ai soggetti finanziatori di cui al comma 1 dell’articolo 4 l’ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla propria decisione sulla domanda di finanziamento, con le modalità stabilite dalla convenzione;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell’esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l’ispezione e il
controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti
relativi all’attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:
a) di gravi e reiterate inadempienze all’osservanza del presente
regolamento;
b) stabiliti dall’atto di affidamento.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:
a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al
presente regolamento;
b) mancato invio delle informazioni richieste.


ARTICOLO 4
(Modalità di presentazione della domanda di garanzia)


1. I soggetti finanziatori presentano le domande di ammissione a garanzia da parte del fondo al soggetto gestore per conto dei professionisti.
2. Le domande di ammissione, sottoscritte dal professionista, sono presentate, anche mediante posta elettronica certificata ai sensi di legge, ove questo sia espressamente previsto dai soggetti finanziatori, con le modalità stabilite mediante convenzione fra i finanziatori ed il soggetto gestore.
3. Le domande di ammissione contengono:
a) le generalità e il codice fiscale del professionista;
b) l’accettazione di ogni norma di disciplina del fondo, comprese quanto definito dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 8;
c) l’autorizzazione al soggetto finanziatore per il trattamento dei dati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, compresa la trasmissione di notizie al soggetto gestore sulla propria situazione finanziaria nonché copia della documentazione istruttoria.
4. Alla domanda di ammissione è allegata:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il professionista attesta che ha domicilio professionale prevalente in Toscana; ai fini esclusivi del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende la realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attività professionale svolta in Toscana.
b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale il professionista dichiara:
1) l’iscrizione ad albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini e
collegi professionali;
2) alternativamente a quanto stabilito al numero 1), l’iscrizione ad associazioni o fondazioni riconosciute espressioni di prestatori d’opera intellettuali di cui all’articolo 5 della legge;
3) di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
5. La domanda di ammissione, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro dieci giorni lavorativi, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del soggetto gestore, il termine di dieci giorni di cui al comma 5 inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della risposta alla richiesta; le domande decadono qualora il soggetto gestore non riceva alcuna risposta entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta.


ARTICOLO 5
(Attivazione della garanzia)


1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, al soggetto gestore l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.
2. L’intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell’inadempimento fatta salva eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine suddetto. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.
3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti il soggetto finanziatore può richiedere l’attivazione del Fondo.
4. La richiesta di attivazione del fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:
a) copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento comprovante la concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di finanziamento;
c) copia dell’atto di erogazione se già non incluso o allegato nel contratto di finanziamento ;
d) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze ;
e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
1) la data di inadempimento;
2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
3) l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
5. Nel limite dell’importo massimo garantito di cui all’articolo 2, il soggetto gestore liquida al finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all’articolo 2 , commi 3 e 4.


ARTICOLO 6
(Variazioni e controlli)


1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all’operazione garantita.
2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.


ARTICOLO 7
(Limite di intervento del fondo)


1. Il soggetto gestore delibera l’ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.
2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


ARTICOLO 8
(Norma transitoria)


1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 è stabilità nella misura del 25 per cento.


ARTICOLO 9
(Norma finale)


1. Il dirigente competente, con proprio decreto, definisce gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare operatività al fondo.


ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 6 maggio 2009



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