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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 21
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).
 

La Giunta regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta


emana il seguente regolamento:


Preambolo


La Giunta regionale


Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), come modificata dall’articolo 131 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Visto il decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2:


Vista la preliminare adozione dello schema di regolamento con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2011, n. 170;


Visto il parere favorevole della III commissione consiliare (Sviluppo economico), espresso nella seduta del 4 maggio 2011;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2011, n. 434;


Considerato quanto segue:


1. con la legge finanziaria per il 2011 si è intervenuto sull’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73, relativo al fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti, modificando i criteri di riparto al fine di per dare concreta operatività al fondo stesso ed esplicitando che;


2. è necessario apportare le modifiche conseguenti alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del fondo di rotazione;


3. è altresì opportuno, al fine di fugare incertezze interpretative, esplicitare che nel novero dei beneficiari rientrano anche gli Ordini, i Collegi e le associazioni professionali;


4. si accoglie il parere della III commissione consiliare (Sviluppo economico), adeguando conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento

ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) è inserito il seguente:
“1 bis. Possono altresì beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli Ordini e Collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.”.

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 2 del d.pg.r. 23/R/2009


1. Dopo la lettera b del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all’articolo 8 della legge.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo
pari al sessanta per cento con riferimento all’importo di ciascun finanziamento o l’importo di ciascun progetto innovativo.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
“4. La garanzia ordinaria di cui al comma 3 è elevata all’ottanta per cento quando la domanda di ammissione al prestito è presentata da giovani professioniste.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009, dopo la parola “professionista” sono inserite le seguenti: “, dell’Ordine, Collegio od associazione professionale”.
5. Il comma 6 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
“6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:
a) 4500,00 euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 13500,00 euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 4;
c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni;
d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.”.

ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009


1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della legge il cinquanta per cento del fondo è destinato al finanziamento delle attività di cui all’articolo 9, comma 2 della legge ed il cinquanta per cento è destinato al finanziamento di progetti di cui all’articolo 9, comma 3 della legge;”.

ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009


1. Al comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, dopo la
parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o dei soggetti giuridici ammessi”.
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituita dalla seguente: “a) le generalità e il codice fiscale del professionista o del legale rappresentante dell’Ordine, Collegio o associazione professionale, ovvero il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti giuridici ammessi;”.
3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, dopo la parola “allegata” sono inserite le seguenti: “, per i finanziamenti di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 73/2008”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è inserito il seguente:
“4 bis. Alla domanda di ammissione è allegata, per i finanziamenti di cui all’articolo 9, comma 3 della legge:
a) l’attestazione, rilasciata dal soggetto di cui all’articolo 8 della legge, relativa alla natura innovativa del progetto ed alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta:
1) che il soggetto giuridico ha sede in Toscana;
2) di non aver personalmente riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.”.


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.


ROSSI

Firenze, 6 giugno 2011



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